Fuoriuscita dal regime forfettario: quando avviene e cosa succede?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se esci dal regime forfettario, passi al regime ordinario: IVA in fattura e liquidazioni, IRPEF a scaglioni 23%-33%-43%, ISA attivi, nuovi adempimenti contabili e dichiarativi con tempistiche diverse secondo la causa d’uscita.

  • Trigger di uscita: superamento 85.000 euro (anno successivo) o 100.000 euro (immediato), oppure perdita di altri requisiti soggettivi.
  • Effetti fiscali: IVA da addebitare e versare, IRPEF per scaglioni, addizionali regionali/comunali, rientro negli ISA e obblighi transfrontalieri.
  • Operatività: scelta tra contabilità semplificata o ordinaria, registri IVA, fattura elettronica, LIPE trimestrali, acconti e saldi, eventuali ravvedimenti.

Cosa significa uscire dal regime forfettario

Il regime forfettario è il regime agevolato per le partite IVA “piccole”. Applica un’imposta sostitutiva ridotta sul reddito calcolato forfettariamente. Non si addebita IVA in fattura e si hanno meno adempimenti.

Quando si esce, si entra nel regime ordinario. In ordinario si applica l’IVA e l’IRPEF a scaglioni. Servono registri, liquidazioni periodiche e dichiarazioni più strutturate. Cambia la gestione del prezzo e del margine.

Le basi giuridiche sono nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (nascita del forfettario), come modificata dalla Legge 145/2018 e dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Per IVA si fa riferimento al DPR 633/1972. Per imposte dirette e contabilità al DPR 600/1973. Puoi verificare su Normattiva e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Quando scatti fuori dal forfettario

Soglie economiche: 85.000 e 100.000 euro

Due soglie guidano la fuoriuscita:

  • Tra 85.000,01 e 99.999,99 euro: resti forfettario fino a fine anno. Passi all’ordinario dal 1° gennaio successivo.
  • Oltre 100.000 euro: perdi il forfettario subito. Entri in ordinario nell’anno in corso, dal mese successivo a quello del superamento.

La soglia di 85.000 euro deriva dalla Legge 197/2022. La decadenza immediata oltre 100.000 euro è stata anch’essa introdotta dalla stessa legge. Queste regole sono riprese dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dai documenti di prassi collegati.

Altri requisiti da rispettare

Oltre ai ricavi/compensi, devi mantenere i requisiti soggettivi previsti dalla Legge 190/2014:

  • Residenza fiscale o sede in Italia.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
  • Nessun controllo di fatto o di diritto di società di capitali che operano nello stesso settore della tua attività individuale.
  • Lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto. In parole semplici: se il tuo reddito da dipendente era alto e il rapporto prosegue, non puoi usare il forfettario.
  • Spese per dipendenti o collaboratori entro 20.000 euro lordi annui.

La perdita di uno di questi requisiti in corso d’anno fa uscire dal forfettario dall’anno successivo, salvo il caso dei 100.000 euro che vale subito.

Cosa cambia nel regime ordinario

IRPEF a scaglioni e addizionali

In ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni. Aggiornamento 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000,01 euro. Il 33% sostituisce la precedente aliquota del 35% valida nel 2025.

Il reddito imponibile si calcola come ricavi meno costi deducibili, meno contributi previdenziali. “Deducibile” significa che riduce la base su cui calcoli l’imposta. A questo si sommano le addizionali regionale e comunale.

Paghi saldo e acconti. Gli acconti si versano in due rate (giugno e novembre, salvo rateizzazioni e nuove proroghe). Le scadenze seguono il calendario fiscale annuale dell’Agenzia delle Entrate.

IVA: prezzi, liquidazioni e dichiarazioni

In ordinario applichi l’IVA in fattura. L’IVA è l’imposta sui consumi addebitata al cliente e versata allo Stato. Tu detrai l’IVA sugli acquisti legati all’attività.

  • Liquidazioni IVA: mensili o trimestrali (criterio volume d’affari). Versi con F24 entro il 16 del mese successivo o entro scadenza trimestrale.
  • LIPE: comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali all’Agenzia delle Entrate.
  • Dichiarazione IVA annuale: riepiloga tutto l’anno.
  • Operazioni estere: per acquisti e vendite con soggetti esteri usi le regole di inversione contabile (reverse charge) e integrazione documenti.

La base normativa è il DPR 633/1972. La fatturazione elettronica è disciplinata dal D.Lgs. 127/2015 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica ed “esterometro”

La fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Oggi tutti trasmettono via Sistema di Interscambio. Per le operazioni con soggetti esteri invii i file XML “transfrontalieri” tramite lo stesso canale. Questo adempimento sostituisce il vecchio “esterometro” trimestrale.

Se esci dal forfettario, non cambia il canale. Cambia il contenuto: aggiungi l’IVA, il regime naturale (RF), la natura IVA corretta, e gestisci gli integrativi per acquisti esteri (documenti tipo TD17, TD18, TD19).

ISA: indici sintetici di affidabilità

Gli ISA sono indicatori che misurano il profilo di affidabilità fiscale di imprese e professionisti. Nel forfettario non si applicano. In ordinario, sì, salvo cause di esclusione. Il punteggio ISA può incidere su controlli, benefici premiali e termini di accertamento.

Gli ISA derivano da norme del DL 50/2017 e dai decreti ministeriali annuali. Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate li aggiornano ogni anno.

Contabilità dopo il forfettario: semplificata o ordinaria

“Regime ordinario” non significa per forza “contabilità ordinaria”. Puoi restare in contabilità semplificata se rispetti i limiti di ricavi previsti dall’art. 18 del DPR 600/1973. In semplificata usi il principio di cassa ai fini reddituali. In ordinaria usi il principio di competenza.

Principio di cassa vuol dire tassare gli incassi effettivi. Principio di competenza vuol dire tassare i ricavi quando maturano, anche se non incassati, con costi correlati per competenza.

In entrambi i casi tieni i registri IVA, conservi le fatture elettroniche e gestisci le liquidazioni. Cambiano dettaglio e oneri contabili.

Contributi previdenziali

I contributi non dipendono dal regime fiscale. Dipendono dalla gestione previdenziale:

  • Gestione Artigiani e Commercianti INPS: contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale.
  • Gestione Separata INPS: aliquota percentuale sul reddito professionale, senza minimali fissi.

I contributi sono deducibili dal reddito. In pratica, riducono l’imponibile IRPEF. Nel forfettario la deduzione funziona comunque, ma la base imponibile è forfettaria.

Adempimenti pratici nel passaggio

Se superi 100.000 euro nell’anno

  • Dal mese successivo applichi l’IVA in fattura. Le operazioni precedenti restano senza IVA.
  • Apri i registri IVA e inizi le liquidazioni periodiche dalla prima data utile.
  • Se hai emesso fatture senza IVA dopo la data di uscita, emetti note di variazione o autofatture integrative. Correggi con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 471/1997 per sanzioni).
  • Calcoli IRPEF ordinaria per l’intero anno, con pro-rata temporale solo per IVA ai fini pratici di decorrenza.

Se chiudi l’anno tra 85.000 e 100.000 euro

  • Resti forfettario fino al 31 dicembre.
  • Dal 1° gennaio successivo passi in ordinario: adegui listini, inserisci l’IVA, predisponi i registri e i software di contabilità.
  • Verifichi gli acconti IRPEF e la nuova gestione IVA sin da gennaio.

Se perdi altri requisiti

Esci dal forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo. Prepara la transizione in anticipo: contratti, listini, preventivi, cash flow e scorte.

Prezzi, margini e cassa: come ricalibrare

In ordinario l’IVA incassa dal cliente e si versa allo Stato. Non è un costo se puoi detrarla. Diventa costo solo con clienti senza diritto a detrazione (consumatori o forfettari). Attenzione ai listini B2C: l’IVA incide sul prezzo finale.

Ricalcola i prezzi considerando:

  • Detraibilità IVA sugli acquisti.
  • Costi ora deducibili in modo analitico (affitti, attrezzature, software, professionisti).
  • Effetto IRPEF a scaglioni e addizionali.
  • Nuovo ciclo finanziario: liquidazioni IVA e acconti possono generare picchi di cassa.

Regola decisionale rapida

Nessi logici per capire cosa fare oggi

  • Previsioni incassi anno in corso:
    • Se superi 100.000 euro in un mese: da quello successivo applichi IVA e adempimenti ordinari.
    • Se chiudi tra 85.000 e 100.000 euro: prepari il passaggio dal 1° gennaio prossimo.
    • Se resti sotto 85.000 euro: resti forfettario, salvo altre cause di esclusione.
  • Controllo requisiti soggettivi:
    • Verifica partecipazioni, controllo su srl del medesimo settore, spese per personale e lavoro dipendente oltre 30.000 euro l’anno precedente.
  • Impatto economico:
    • Calcola se la detrazione IVA e la deducibilità analitica dei costi compensano l’aliquota IRPEF a scaglioni.
    • Aggiorna listini e contratti con clienti finali non detraenti.
  • Operatività:
    • Attiva registri IVA, setta il software di fatturazione elettronica al regime ordinario, pianifica liquidazioni e LIPE.

Fonti normative e prassi da conoscere

  • Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89: istituzione regime forfettario.
  • Legge 145/2018: modifiche alla disciplina del forfettario.
  • Legge 197/2022: soglia 85.000 euro e decadenza immediata oltre 100.000 euro.
  • DPR 633/1972: IVA, fatturazione, detrazione e liquidazioni.
  • DPR 600/1973, art. 18: contabilità semplificata.
  • D.Lgs. 127/2015: fatturazione elettronica e trasmissione dati.
  • D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: sanzioni e ravvedimento operoso.
  • Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su regime forfettario, ISA e e-fattura.
  • Portale Normattiva per testi aggiornati; Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate per prassi; Ministero del Lavoro per profili contributivi connessi a lavoro autonomo.

Tabella scenari, requisiti, tempistiche e adempimenti

Scenario Quando esci Adempimenti immediati Impatto fiscale e tempistiche
Superi 100.000 euro a settembre Dal mese successivo (ottobre) Applica IVA in fattura da ottobre; apri registri IVA; imposta liquidazioni; correggi eventuali fatture errate con note di variazione IVA: da ottobre liquidazioni e LIPE. IRPEF: ordinaria per tutto l’anno; acconti da ricalcolare su nuova base
Chiudi l’anno a 90.000 euro Dal 1° gennaio successivo Predisponi registri e software entro fine anno; aggiorna listini e contratti; pianifica liquidità per IVA trimestrale/mensile IVA: dalla prima fattura di gennaio. IRPEF: scaglioni sul reddito dell’anno nuovo; primi acconti a giugno/novembre
Perdi requisito (dipendente >30.000 euro e rapporto attivo) Dal 1° gennaio successivo Valuta convenienza tra semplificata e ordinaria; organizza raccolta costi deducibili; prepara ISA IVA: da gennaio. IRPEF: scaglioni, deduzione contributi e costi analitici; verifica addizionali locali
Errore: superi 100.000 ma continui senza IVA Sei già fuori; regolarizza appena possibile Emetti note di variazione/autofatture integrative; versa IVA con interessi e sanzioni ridotte via ravvedimento Sanzioni D.Lgs. 471/1997 riducibili con D.Lgs. 472/1997; adegua LIPE e dichiarazione IVA

FAQ

Come calcolo il primo prezzo con IVA dopo l’uscita dal forfettario senza perdere margine?

Parti dal prezzo netto che desideri incassare. Aggiungi l’IVA al tasso corretto (per esempio 22%). Quello è il prezzo lordo per il cliente. Se il cliente è un’impresa con diritto a detrarre, l’IVA non è un costo per lui e potresti non dover cambiare il netto. Se il cliente è un consumatore o un forfettario, l’IVA incide sul prezzo finale. In questo caso decidi se aumentare il lordo mantenendo il netto, o assorbire parte dell’IVA riducendo il netto. Valuta anche l’IVA detraibile sui tuoi acquisti e i costi ora deducibili in modo analitico: spesso l’effetto combinato ti consente di mantenere il margine, specialmente se prima sostenevi molti costi non rilevanti in forfettario. Prepara un foglio con tre colonne: netto desiderato, IVA, lordo al pubblico. Aggiungi una riga per il margine percentuale dopo imposte e contributi per vedere l’effetto reale.

Se esco immediatamente per superamento dei 100.000 euro, devo ricalcolare tutto l’anno con IVA?

No. La decorrenza IVA è dal mese successivo al superamento della soglia. Le operazioni effettuate prima restano senza IVA. Da quel momento emetti fatture con IVA, registri e versi l’imposta periodica. Se per errore hai emesso fatture senza IVA dopo la decorrenza, regolarizza con note di variazione o autofattura integrativa e versa l’IVA dovuta con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. Ricorda però che l’IRPEF è ordinaria sull’intero anno d’imposta, perché il regime di tassazione diretta cambia per l’anno della decadenza. Tieni traccia chiara della data di superamento e conserva la documentazione a supporto in caso di controlli.

Passo in ordinario: posso scegliere la contabilità semplificata? In cosa differisce dalla ordinaria?

Sì, se rientri nei limiti di ricavi previsti dall’art. 18 del DPR 600/1973 puoi adottare la contabilità semplificata. In semplificata, ai fini delle imposte dirette, vale il principio di cassa: tassazione sugli incassi e deduzione sui pagamenti. In ordinaria, vale il principio di competenza: ricavi e costi si imputano quando maturano, non quando paghi o incassi. La semplificata richiede meno scritture contabili e minori adempimenti civilistici, ma mantieni tutti gli obblighi IVA (registri, liquidazioni, LIPE, dichiarazione). La scelta dipende dal tuo flusso di cassa e dalla complessità dei contratti. Se hai rimanenze importanti, progetti pluriennali o commesse complesse, la ordinaria può rappresentare meglio la realtà economica.

Che differenze concrete avrò su costi e deduzioni rispetto al forfettario?

Nel forfettario i costi reali non contano: lo Stato presume un margine con il “coefficiente di redditività”. In ordinario, invece, contano i costi effettivi e documentati. Potrai dedurre affitti, utenze, canoni software, ammortamenti di beni strumentali, spese professionali, marketing, interessi passivi entro limiti, e i contributi previdenziali. L’IVA su acquisti inerenti è detraibile. Questo cambia l’ottica di spesa: investimenti prima “invisibili” per il fisco ora riducono l’imponibile o l’IVA da versare. Il rovescio della medaglia sono gli adempimenti: devi raccogliere, classificare e conservare correttamente le fatture, gestire le regole di detraibilità (ad esempio pro-rata se fai operazioni esenti) e rispettare le scadenze periodiche.

Devo comunicare qualcosa all’Agenzia delle Entrate quando esco dal forfettario?

Non serve una “domanda” formale per uscire. La decadenza scatta per legge al verificarsi delle condizioni. Devi però comportarti da soggetto ordinario dal momento corretto: applicare IVA, tenere i registri, fare le liquidazioni, inviare LIPE e presentare la dichiarazione IVA annuale. Dovrai indicare il cambio regime nelle dichiarazioni fiscali dell’anno interessato. Se l’uscita è per superamento dei 100.000 euro, conserva un prospetto cronologico degli incassi che documenti la data di superamento. In caso di errori, usa il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Per i dettagli operativi, fai riferimento ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di dubbi, consulta la normativa su Normattiva e le guide ufficiali aggiornate.

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