Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Esci dal forfettario se superi 85.000 euro (dal prossimo anno) o 100.000 euro (subito). Esci anche per residenza estera senza 75% Italia, partecipazioni vietate o regimi IVA speciali.
- Soglie ricavi/compensi a cassa: oltre 85.000 euro uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 euro uscita immediata e IVA dalla fattura successiva.
- Cause di esclusione: non residente senza 75% Italia, regimi speciali IVA, partecipazioni vietate in società, prevalenza verso ex datore di lavoro.
- IRPEF 2026 ordinaria in 3 scaglioni 23%-33%-43% sull’intero anno in caso di uscita immediata; IVA da applicare subito dopo i 100.000 euro.
Uscita dal regime forfettario 2026: quando scatta e cosa cambia
Quadro normativo essenziale
Il regime forfettario è regolato dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Questa legge definisce requisiti, cause di esclusione e modalità di calcolo. Le modifiche del 2023 hanno fissato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro.
Tali modifiche sono contenute nella Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), con riferimento ai commi che hanno riscritto le condizioni di accesso e permanenza. Le norme sull’IVA sono nel DPR 633/1972. L’obbligo di comunicare le variazioni dati della partita IVA entro 30 giorni è previsto dall’articolo 35 dello stesso DPR.
Per le imposte sui redditi si applica il TUIR (DPR 917/1986). Per i professionisti vale il principio di cassa (articolo 54 TUIR). Per le imprese valgono regole di cassa o competenza secondo il regime contabile adottato. Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Soglie 85.000 e 100.000 euro: come funzionano e quando si esce
Il forfettario misura i ricavi o compensi con il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi. Non contano le fatture emesse se non sono incassate nell’anno.
Se incassi oltre 85.000 euro ma non superi 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Continui il forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio dell’anno dopo passi al regime ordinario.
Se incassi oltre 100.000 euro in qualunque momento dell’anno, esci subito. Le imposte dirette (IRPEF e addizionali) si calcolano con il regime ordinario su tutto l’anno. L’IVA si applica dalla fattura successiva al superamento. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Cause di esclusione diverse dai ricavi
Non basta guardare le soglie. Esistono cause di esclusione oggettive e soggettive, indicate nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014. Se rientri in una di queste, non puoi restare nel forfettario.
Principali cause nel 2026: – Non residente, salvo residenti UE/SEE che producono almeno il 75% del reddito in Italia. Se produci meno del 75% in Italia, sei escluso. – Attività soggette a regimi speciali IVA o di determinazione forfettaria del reddito (ad esempio agricoltura speciale IVA, agenzie di viaggio, editoria). – Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. – Controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua. Se l’ATECO è uguale o affine, scatta l’esclusione.
Resta inoltre la causa legata ai rapporti con l’ex datore di lavoro. Non puoi usare il forfettario se lavori prevalentemente per soggetti con cui hai avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilati nell’anno in corso o nei due precedenti, salvo cessazione non volontaria. Questo è previsto dalla Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 145/2018.
Cosa succede quando esci: imposte, IVA e ritenute
Uscita oltre 100.000 euro: – IRPEF e addizionali: applichi il regime ordinario per tutto l’anno. Per il 2026, gli scaglioni sono 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro, secondo normativa vigente. – IVA: la applichi dalla fattura successiva al superamento. Le fatture precedenti restano senza IVA e non si riliquidano. – Ritenute: da quel momento i clienti sostituti d’imposta applicano le ritenute d’acconto dove dovute. Non usare più l’annotazione “non soggetto a ritenuta”.
Uscita per superamento di 85.000 euro (senza superare 100.000): – Resti nel forfettario fino al 31 dicembre. – Dall’anno dopo applichi IVA e regime ordinario IRPEF.
Le spese con IVA sostenute prima dell’uscita non generano detrazione IVA. Dal momento dell’uscita puoi detrarre l’IVA sugli acquisti successivi, secondo le regole ordinarie (DPR 633/1972).
Adempimenti operativi e scadenze
Se superi i 100.000 euro devi: – Applicare subito l’IVA sulle fatture successive. – Tenere registri IVA vendite e acquisti. Emettere e registrare e-fatture con aliquota corretta. – Liquidare l’IVA mensile o trimestrale. Versare l’imposta entro le scadenze ordinarie.
Devi anche aggiornare i dati in Anagrafe tributaria. Presenta il modello AA9/12 (persone fisiche) per variazione entro 30 giorni dall’evento, come prevede l’articolo 35 DPR 633/1972. Indica l’uscita dal forfettario e il nuovo regime contabile (semplificato o ordinario).
Dall’anno seguente, o dall’anno stesso se uscita immediata, compili e presenti: – LIPE trimestrali. – Dichiarazione IVA annuale. – Esterometro se obbligatorio per le operazioni con soggetti esteri. – ISA, se impresa o lavoro autonomo in contabilità semplificata/ordinaria e ricadi nel perimetro.
IRPEF 2026: aliquote, acconti e saldi
Con l’uscita immediata, l’intero anno è tassato con l’IRPEF ordinaria. Le aliquote 2026 sono articolate su tre scaglioni: 23%, 33% e 43%. Le addizionali regionali e comunali si applicano secondo le delibere locali.
Gli acconti versati per l’imposta sostitutiva del forfettario diventano crediti. Li compensi in dichiarazione con IRPEF, addizionali e contributi. Se l’acconto è insufficiente per l’IRPEF dovuta, versi il saldo a giugno e l’acconto dell’anno successivo come da calendario fiscale.
Per i professionisti resta il principio di cassa del TUIR. Per artigiani e commercianti in semplificata vale il criterio di cassa/registrazioni. In ordinaria vale il principio di competenza. Scegli il regime contabile coerente con i ricavi e la tua organizzazione.
Contributi previdenziali: cosa cambia e cosa no
L’uscita dal forfettario non cambia la gestione previdenziale di per sé. Continui a versare alla Gestione Separata INPS o alle gestioni artigiani/commercianti, o alla Cassa professionale, secondo la tua attività.
Se eri artigiano o commerciante con riduzione contributiva del 35% legata al forfettario, l’uscita immediata può far decadere il beneficio per l’anno. INPS può ricalcolare i contributi. Valuta subito l’impatto e pianifica i versamenti.
I contributi restano deducibili dal reddito complessivo nel regime ordinario. Calcola bene acconti e saldi per evitare sanzioni.
Esempio pratico: superamento a metà anno
Marco è un lavoratore autonomo. A giugno 2025 incassa 105.000 euro. Supera i 100.000 euro. Esce subito dal forfettario per il 2025. Applica l’IVA dalla fattura successiva al superamento. Per l’intero 2025 paga l’IRPEF con scaglioni ordinari.
Nel 2026, Marco opera direttamente in regime ordinario. Tiene registri IVA, effettua liquidazioni e presenta la dichiarazione IVA. Gli acconti forfettari versati per il 2025 si usano in compensazione nella dichiarazione dei redditi.
Se invece Marco si fosse fermato a 92.000 euro nel 2025, sarebbe uscito dall’anno successivo. Avrebbe applicato l’IVA solo dal 1° gennaio 2026.
Regola decisionale rapida
– Se incassi oltre 100.000 euro nell’anno: allora esci subito. Applica IVA dalla fattura successiva. L’intero anno è tassato con IRPEF ordinaria.
– Se incassi tra 85.001 e 100.000 euro: allora resti forfettario fino al 31 dicembre. Uscirai dal 1° gennaio dell’anno successivo, con IVA e IRPEF ordinarie.
– Se sei non residente e non produci almeno il 75% del reddito in Italia: allora non puoi applicare il forfettario. Devi adottare il regime ordinario.
– Se possiedi partecipazioni vietate (società di persone, associazioni, impresa familiare) o controlli una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua: allora sei escluso dal forfettario.
– Se lavori prevalentemente per l’ex datore di lavoro nei due anni precedenti: allora non puoi usare il forfettario, salvo cessazione non volontaria.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Quando esci dal forfettario | Cosa cambia subito | Passi operativi e tempistiche 2026 |
|---|---|---|---|
| Incassi 86.000 euro (principio di cassa rispettato) | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Nulla fino al 31/12. Dal nuovo anno: IVA, ritenute, contabilità ordinaria/semplificata | Scelta regime contabile; aggiornamento AA9/12 entro 30 giorni dal 01/01; LIPE da Q1; dichiarazione IVA anno successivo |
| Incassi 105.000 euro a giugno | Subito, nell’anno in corso | IVA dalla fattura successiva; ritenute d’acconto ripristinate; IRPEF ordinaria sull’intero anno | AA9/12 entro 30 giorni dal superamento; liquidazioni IVA dal mese/trimestre del superamento; conguaglio acconti/saldi a giugno-luglio |
| Non residente UE/SEE con 60% reddito prodotto in Italia | Non ammesso al forfettario (esclusione strutturale) | Regime ordinario e IVA secondo regole generali | Iscrizione/variazione anagrafica art. 35 DPR 633/1972; adempimenti ordinari; monitoraggio quadro RW se dovuto |
| Partecipazione 51% in S.r.l. con attività uguale/affine | Esclusione dal forfettario | Regime ordinario; IVA e ritenute secondo regole generali | Verifica controllo diretto/indiretto; aggiornamento AA9/12; scelta regime contabile coerente |
| Attività soggetta a regime speciale IVA (es. agenzie di viaggio) | Esclusione dal forfettario | Applicazione del regime IVA speciale previsto dal DPR 633/1972 | Impostazione corretta dei registri; versamenti IVA speciali; adeguamento software di fatturazione |
FAQ: domande frequenti sull’uscita dal forfettario
1) Il superamento delle soglie si calcola su fatture emesse o su incassi? Come considero acconti, rimborsi e caparre?
Conta sempre l’incasso, non l’emissione. Il forfettario segue il principio di cassa. Se emetti una fattura il 20 dicembre e l’incasso arriva il 10 gennaio, quell’importo rileva per l’anno nuovo. Gli acconti incassati rilevano quando li ricevi, anche se la prestazione si conclude dopo. Le caparre confirmatorie incassate sono ricavi ai fini fiscali se hanno natura di anticipo sul corrispettivo. I rimborsi spese con addebito in fattura, se non sono in nome e per conto, concorrono agli incassi. Le somme in deposito cauzionale non rilevano finché restano cauzione. Tieni un prospetto incassi con data, importo e causale; è la base per monitorare i 85.000 e i 100.000 euro.
2) Ho superato i 100.000 euro: come gestisco le fatture prima e dopo il superamento? Devo riliquidare l’IVA sulle fatture già emesse?
No, non riliquidi l’IVA sulle fatture emesse e incassate prima del superamento. La legge prevede che l’IVA si applichi dalla fattura successiva al momento in cui superi i 100.000 euro. Da quel documento in poi indichi l’aliquota corretta e l’imponibile. Se hai incassato un acconto prima del superamento e il saldo dopo, l’acconto resta senza IVA; il saldo, incassato dopo, è imponibile IVA. Le spese sostenute prima dell’uscita non generano diritto a detrazione. Dalla data di uscita puoi detrarre l’IVA sugli acquisti successivi, rispettando i termini di detrazione del DPR 633/1972. Aggiorna subito il gestionale di fatturazione e apri registri IVA vendite/acquisti.
3) Quali partecipazioni societarie impediscono il forfettario? Come valuto “controllo” e “attività riconducibile” con la mia S.r.l.?
Se possiedi quote in società di persone, associazioni tra professionisti o imprese familiari, sei escluso. Se detieni il controllo, diretto o indiretto, di una S.r.l. che svolge attività uguale o riconducibile alla tua, scatta l’esclusione. Per “controllo” si considera la maggioranza dei voti in assemblea o influenza dominante, anche tramite patti. Per “attività riconducibile” si guarda a codice ATECO, oggetto sociale e attività effettiva. Se la S.r.l. vende o produce servizi sovrapponibili alla tua attività individuale, l’attinenza è elevata. Se l’attività è diversa e non sinergica, la causa può non operare. Documenta bene gli ambiti operativi e, in dubbio, acquisisci un parere motivato. Le basi sono nella Legge 190/2014, comma 57, lettere d) e seguenti, consultabili su Normattiva.
4) Sono non residente UE/SEE e produco l’80% del reddito in Italia: posso restare nel forfettario? Come si verifica la soglia del 75%?
La causa di esclusione per i non residenti non opera se risiedi in UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Con l’80% superi la soglia, quindi puoi rientrare nella norma, se soddisfi tutti gli altri requisiti. La verifica si fa sul reddito complessivo lordo dell’anno, considerando quanto prodotto in Italia. Conserva estratti conto, contratti, certificazioni dei redditi esteri e una situazione contabile che evidenzi la percentuale Italia/estero. Se la percentuale scende sotto il 75%, l’esclusione scatta. Ricorda anche gli adempimenti sul monitoraggio fiscale e, se applicabili, le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Le regole sono nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
5) Ho versato acconti dell’imposta sostitutiva forfettaria ma sono uscito a metà anno: come recupero? E come gestisco i nuovi acconti IRPEF?
Gli acconti dell’imposta sostitutiva diventano crediti. Li recuperi in dichiarazione dei redditi, compensandoli con IRPEF, addizionali e contributi INPS. Se l’importo a credito supera il dovuto, puoi chiedere il rimborso o portarlo in compensazione con mod. F24. Per l’anno dell’uscita calcoli il saldo IRPEF ordinario e i nuovi acconti IRPEF con metodo storico o previsionale. Se scegli il previsionale, stima con prudenza per evitare sanzioni. Eventuali differenze o omissioni si regolarizzano con il ravvedimento operoso. Le scadenze seguono il calendario MEF e Agenzia delle Entrate. Conserva F24, ricevute telematiche e un prospetto di riconciliazione tra acconti pagati e imposta dovuta.
