Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La Certificazione Unica è obbligatoria per chi fa da sostituto d’imposta: invio entro marzo (dipendenti) o 31 ottobre (autonomi) e consegna al percipiente entro 16 marzo, anche senza ritenute.
- Obbligo CU: scatta per chi è sostituto d’imposta (DPR 600/1973, art. 64). I forfettari senza dipendenti, di norma, non lo sono.
- Contenuto CU: dati del percipiente, causale, compensi, non imponibili, imponibile, ritenute operate, previdenza e assistenza.
- Scadenze 2026: invio AE entro metà marzo (lavoro dipendente e assimilati) o 31 ottobre (autonomi/provvigioni). Consegna ai percipienti entro 16 marzo. Sanzioni: 100 euro per CU (DPR 322/1998, art. 4).
Cos’è la Certificazione Unica (CU) e a cosa serve nel 2026
La Certificazione Unica, o CU, è il documento con cui il sostituto d’imposta certifica redditi, ritenute, detrazioni e contributi pagati a dipendenti, pensionati, autonomi, agenti e percettori di redditi diversi.
“Sostituto d’imposta” è chi trattiene imposte per conto del fisco quando paga compensi a terzi (DPR 600/1973, art. 64). Esempio: un’azienda che paga stipendi o un professionista in regime ordinario che paga un consulente.
La CU ha tre funzioni pratiche: aiuta il percipiente a compilare la dichiarazione, alimenta il 730 precompilato e consente all’Agenzia delle Entrate di controllare la coerenza tra dichiarazioni e certificazioni inviate.
Fonti normative di riferimento
La base giuridica è nel DPR 322/1998, art. 4, che disciplina la trasmissione telematica e le sanzioni, e nel DPR 600/1973, art. 64, che definisce il sostituto d’imposta. Per il 730 precompilato, il riferimento è il D.Lgs. 175/2014. Per il regime forfettario, la Legge 190/2014 (commi 54-89), in particolare i commi 67 e 69. Le istruzioni operative sono pubblicate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. I testi aggiornati sono consultabili sul portale Normattiva e sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Chi deve inviare la CU e chi è escluso
Obbligati
Devi inviare la CU se agisci da sostituto d’imposta. In pratica:
- Imprese e società (persone e capitali) che pagano dipendenti, autonomi, provvigioni.
- Professionisti e ditte individuali in regime ordinario o semplificato che pagano autonomi con ritenuta.
- Datori di lavoro che corrispondono retribuzioni o collaborazioni coordinate e continuative.
- Condomìni che pagano compensi soggetti a ritenuta (ad esempio artigiani, professionisti, appaltatori con ritenute specifiche).
Esclusi
Non devi inviare la CU se non sei sostituto d’imposta. Tipicamente:
- Contribuenti in regime forfettario, quando pagano professionisti o fornitori. Per legge non operano ritenute su questi compensi (Legge 190/2014, comma 69). Fanno eccezione i rapporti da datore di lavoro: se il forfettario ha dipendenti o collaboratori, agisce da sostituto per quei redditi e deve emettere CU.
- Regime di vantaggio (ex “minimi”): casi ormai residuali. Vale la stessa logica del forfettario, con attenzione al ruolo di datore di lavoro.
Attenzione: CU anche senza ritenuta
La CU va emessa anche quando il compenso non è soggetto a ritenuta (ad esempio fornitori in regime forfettario o spese rimborsate esenti). Le istruzioni annuali della CU lo ribadiscono: si certificano i compensi corrisposti, non solo le ritenute.
Scadenze 2026, canali di invio e consegna al percipiente
Scadenze ordinarie
- Invio all’Agenzia delle Entrate dei redditi utili al 730 precompilato (dipendenti, pensionati, alcune prestazioni assimilate): entro metà marzo 2026. La data puntuale è fissata dall’Agenzia. Se cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo.
- Invio dei redditi non utili al 730 precompilato (autonomi, provvigioni, redditi diversi): entro il 31 ottobre 2026, salvo proroghe.
- Consegna al percipiente della CU “sintetica”: entro il 16 marzo 2026, di regola per tutti i percipienti.
Queste scansioni permettono la predisposizione del 730 precompilato. La distinzione tra invio di marzo e invio di ottobre deriva dall’art. 4 del DPR 322/1998 e dai provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Canali e strumenti
L’invio è telematico con i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline o intermediario abilitato). Si usano i tracciati e i software di controllo resi disponibili ogni anno. In caso di errore, si può inviare un file di annullamento o di sostituzione.
Come si compila: sezioni e dati critici
Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- Dati anagrafici completi di sostituto e percipiente (codice fiscale, residenza, PEC se prevista).
- Causale della prestazione: codice che identifica l’attività (si usa l’elenco riportato nelle istruzioni annuali).
- Compenso lordo: quanto pagato in base al principio di cassa, cioè nell’anno in cui avviene il pagamento effettivo.
- Somme non soggette a ritenuta: rimborsi spese documentati, compensi esenti, componenti agevolati.
- Imponibile netto: compenso lordo meno le somme escluse da ritenuta.
- Ritenuta d’acconto: tipicamente 20% per professionisti (DPR 600/1973, art. 25) e percentuali specifiche per provvigioni (art. 25-bis). Inserisci anche addizionali e ritenute previdenziali se previste.
Lavoro dipendente e assimilati
- Dati fiscali: imponibili, ritenute, detrazioni, bonus riconosciuti, conguagli.
- Dati previdenziali e assistenziali: INPS, casse, fondi di previdenza complementare.
- Assistenza fiscale: dati di conguaglio da precedenti 730.
Verifica coerenza con il successivo Modello 770, che riepiloga versamenti e ritenute (quadri ST, SV, SX). CU e 770 devono “parlarsi”: incongruenze generano inviti al contraddittorio.
Errori frequenti e sanzioni
Errori da evitare
- Non inviare la CU al forfettario: è sbagliato. Devi certificare i compensi anche se senza ritenuta.
- Confondere competenza e cassa: conta la data di pagamento, non quella della fattura.
- Saltare i rimborsi documentati: vanno indicati tra le somme escluse dalla ritenuta.
- Uso errato della causale: causa scarti nei controlli formali.
Regime sanzionatorio
Il DPR 322/1998, art. 4, prevede 100 euro di sanzione per ogni CU omessa, tardiva o errata, con massimo 50.000 euro per sostituto. Se regolarizzi entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro per CU), con massimo 20.000 euro. Valgono le regole sul ravvedimento operoso del D.Lgs. 472/1997, ove compatibili.
Regola decisionale rapida
Decidi in 5 passaggi logici
- Hai pagato qualcuno nel 2025? Se no, nessuna CU 2026.
- Chi hai pagato? Dipendente/collaboratore, autonomo/procuratore, pensionato, percettore di redditi diversi.
- Sei sostituto d’imposta per quel rapporto? Se sì, prosegui. Se sei forfettario e non datore di lavoro, di solito no.
- La somma è stata pagata nel 2025 (principio di cassa)? Se sì, rientra nella CU 2026.
- Stabilisci il canale e la scadenza: entro metà marzo per redditi utili al 730; entro 31 ottobre per autonomi/provvigioni. Consegna sempre al percipiente entro 16 marzo.
Riferimenti: DPR 600/1973 art. 64; DPR 322/1998 art. 4; D.Lgs. 175/2014; Legge 190/2014 commi 67 e 69; Istruzioni CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate. Per i testi vigenti consulta Normattiva e i portali istituzionali.
Casi particolari nel 2026
Forfettari con dipendenti
Il forfettario non opera ritenute quando paga professionisti. Ma se ha dipendenti o co.co.co., agisce da sostituto d’imposta su quei redditi. Deve inviare CU per i lavoratori e gestire i conguagli.
Prestazioni occasionali
Sono redditi diversi. Si applica, di norma, ritenuta del 20% se dovuta. Le relative CU vanno tra i flussi utili al 730 e quindi rientrano nell’invio di marzo.
Compensi a non residenti
Verifica la convenzione contro le doppie imposizioni. Se operi ritenute in Italia, certifichi con CU e poi indichi nel 770. Occhio ai codici causale e allo stato estero di residenza.
Condomìni
Quando i condomìni operano ritenute (ad esempio su appalti specifici), sono sostituti d’imposta. Devono emettere CU e poi presentare il 770. Conserva delibere e documenti a supporto.
Checklist operativa
- Raccogli anagrafiche e codici fiscali di tutti i percipienti pagati nel 2025.
- Riconcilia pagamenti, ritenute e rimborsi documentati per ogni soggetto.
- Classifica i redditi: utili o non utili al 730 precompilato.
- Compila CU con i tracciati 2026 e valida coi software di controllo.
- Consegna le CU ai percipienti entro 16 marzo e conserva le ricevute.
- Trasmetti i flussi CU nelle scadenze previste e prepara il 770 di ottobre.
| Scenario | Sei sostituto d’imposta? | Cosa devi fare (CU 2026) | Scadenze invio/consegna | Note operative e sanzioni |
|---|---|---|---|---|
| Professionista in regime ordinario paga un consulente (con ritenuta) | Sì (DPR 600/1973, art. 64) | Compila CU “autonomi” con causale corretta, imponibile e ritenuta 20% | Invio AE entro 31 ottobre; consegna al percipiente entro 16 marzo | Sanzione 100 euro per CU omessa/errata; riduzione 1/3 entro 60 giorni |
| Società di capitali paga un agente con provvigioni | Sì | CU “provvigioni” con ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973 | Invio AE entro 31 ottobre; consegna entro 16 marzo | Allinea dati con 770 (quadri ST/SV). Verifica enasarco se dovuta |
| Contribuente in regime forfettario senza dipendenti paga un professionista | No (salvo eccezioni di legge) | Nessuna CU da emettere. Non operi ritenuta | Nessuna scadenza CU | Indica in fattura la non applicazione della ritenuta (Legge 190/2014) |
| Contribuente in regime forfettario con dipendenti | Sì, limitatamente ai redditi di lavoro dipendente/assimilati | CU “lavoro dipendente” per ogni lavoratore | Invio AE entro metà marzo; consegna entro 16 marzo | Gestisci conguagli e detrazioni. Sanzioni come da DPR 322/1998 |
| Condominio paga impresa/artigiano con ritenuta | Sì, nei casi previsti | CU al percipiente con dati della ritenuta operata | Invio AE in base alla tipologia; consegna entro 16 marzo | Conserva CIG/CUP, delibere e documenti lavori |
| Committente italiano paga un professionista forfettario | Sì/no a seconda del regime del committente; ritenuta non dovuta | CU da inviare anche senza ritenuta se sei sostituto | Invio AE entro 31 ottobre; consegna entro 16 marzo | Compensi senza ritenuta ma da certificare; attenzione alla causale |
FAQ sulla Certificazione Unica 2026
Devo emettere la CU per un fornitore in regime forfettario, anche se non ho applicato ritenute?
Sì, se sei sostituto d’imposta. La CU certifica i compensi corrisposti, non solo le ritenute. Le istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che nella sezione “lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” vanno indicati anche i corrispettivi non soggetti a ritenuta, come i compensi ai forfettari o i rimborsi spese documentati. Indica la causale corretta, il compenso lordo, le somme escluse da ritenuta, l’imponibile e riporta zero nelle ritenute. Consegna la CU al percipiente entro il 16 marzo e invia il flusso telematico all’Agenzia entro il 31 ottobre (redditi non utili al 730). Riferimenti: DPR 322/1998, art. 4; Legge 190/2014, commi 67 e 69; istruzioni CU 2026.
Qual è la differenza tra consegna della CU al percipiente e invio all’Agenzia delle Entrate?
La consegna al percipiente è la copia “sintetica” che devi fornire alla persona o all’impresa che ha ricevuto il reddito. Serve per la loro dichiarazione. La scadenza ordinaria è il 16 marzo. L’invio all’Agenzia è la trasmissione telematica del file “ordinario” con tutti i dati. Per i redditi che alimentano il 730 precompilato l’invio è a metà marzo. Per autonomi, provvigioni e redditi diversi l’invio può avvenire entro il 31 ottobre. Le due scadenze non si sostituiscono: anche se invii a ottobre, devi comunque consegnare la CU al percipiente entro marzo. Base normativa: DPR 322/1998, art. 4; D.Lgs. 175/2014.
Ho inviato una CU con un errore sull’imponibile: come correggo e quali sanzioni rischio?
Devi trasmettere una CU “sostitutiva” con i dati corretti. Se la CU errata non doveva essere proprio inviata (per soggetto sbagliato), invia prima un file di “annullamento”. Le regole sono nelle specifiche tecniche e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate. Sanzioni: 100 euro per CU omessa, tardiva o errata, con tetto 50.000 euro. Se correggi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro per CU), tetto 20.000 euro. Valuta anche il ravvedimento operoso del D.Lgs. 472/1997. Fonte: DPR 322/1998, art. 4.
Sono in regime forfettario e non ho dipendenti: devo emettere CU per i fornitori che ho pagato?
No, in linea generale. Chi applica il regime forfettario non opera ritenute alla fonte sui compensi corrisposti e, quindi, non agisce da sostituto d’imposta per quei pagamenti. Non scatta l’obbligo di inviare la CU. Fa eccezione il caso in cui tu sia datore di lavoro o committente di collaborazioni: in quel perimetro diventi sostituto d’imposta e devi emettere la CU per i redditi di lavoro dipendente o assimilati. Riferimento: Legge 190/2014, comma 69; DPR 600/1973, art. 64.
Come gestisco nella CU i rimborsi spese al professionista e le fatture pagate a cavallo d’anno?
Applica il principio di cassa: nella CU 2026 certifichi i pagamenti eseguiti nel 2025, anche se la fattura si riferisce a prestazioni del 2024 o 2026. Per i rimborsi spese documentati, quale ad esempio un biglietto treno con scontrino, inseriscili tra le “somme non soggette a ritenuta”. La ritenuta si calcola sull’imponibile netto, cioè compenso lordo meno queste somme. Se hai rimborsi forfettari senza documenti, in genere concorrono all’imponibile. Verifica sempre la causale corretta nelle istruzioni CU e le regole specifiche del contratto. Fonti: DPR 600/1973 (ritenute), istruzioni CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
