Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La marca da bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA oltre 77,47 euro (forfettari, minimi, sanitarie esenti, prestazioni occasionali). Nelle e-fatture si assolve in modo virtuale con pagamento trimestrale tramite F24.
- Soglia unica 77,47 euro: sotto non si applica; sopra si applica se il documento non sconta IVA.
- Tre modalità: cartacea (per fatture cartacee), virtuale autorizzata, elettronica su fattura elettronica (flag DatiBollo).
- Pagamenti: F24 trimestrale con codici 2521-2524; differimenti possibili entro soglie; sanzioni con ravvedimento.
Cos’è la marca da bollo da 2 euro e quando si applica
La marca da bollo è l’imposta dovuta su fatture, ricevute e documenti non assoggettati a IVA quando l’importo supera 77,47 euro. La soglia è fissa per legge. La norma cardine è nel DPR 642/1972 (Tariffa, Allegato A, art. 13 e seguenti).
In parole semplici: se la tua operazione non ha IVA e la fattura supera 77,47 euro, scatta il bollo da 2 euro. Vale per chi emette la fattura. Puoi addebitare il costo al cliente in rivalsa, ma la responsabilità del versamento resta tua.
Questi sono i casi tipici in cui il bollo è dovuto:
- Regime forfettario o regime dei minimi: non addebiti IVA per legge, quindi superata la soglia applichi il bollo.
- Prestazioni sanitarie esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972): superata la soglia, applichi il bollo.
- Prestazioni di lavoro autonomo occasionale: non c’è IVA; se superi la soglia, applichi il bollo (insieme alla ritenuta d’acconto, se dovuta).
Quando il bollo non si applica? Se la fattura è soggetta a IVA, anche con aliquota zero per meccanismi particolari (per esempio reverse charge ex art. 17, DPR 633/1972), niente bollo. Restano esclusi anche alcuni documenti già soggetti ad altre imposte di bollo o esenti per specifiche previsioni della Tariffa.
Tipologie: cartacea, virtuale “autorizzata”, elettronica su e-fattura
Marca da bollo cartacea: come usarla bene
La marca da bollo cartacea è un contrassegno adesivo da 2 euro. La usi solo su fatture emesse in formato cartaceo. La acquisti dal tabaccaio, in posta o presso l’Agenzia delle Entrate. La applichi sulla copia originale che conservi tu per 10 anni (art. 2220 c.c.).
Sulla copia inviata al cliente indichi il codice univoco della marca apposta sull’originale e la dicitura “marca da bollo applicata sull’originale”. Così dimostri l’assolvimento dell’imposta in caso di controlli.
Marca da bollo virtuale “autorizzata” (documenti non elettronici)
La marca da bollo virtuale è l’alternativa digitale alla cartacea sui documenti non elettronici. Serve un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e del DM 17 giugno 2014. Procedi così: invii telematicamente una stima delle marche da bollo da usare nell’anno, paghi in rate periodiche, a fine anno rendiconti il consuntivo e conguagli.
Questa modalità evita di comprare e applicare fisicamente i contrassegni. Ma richiede disciplina negli invii periodici e nel monitoraggio degli scostamenti rispetto alla stima iniziale.
Marca da bollo elettronica su fattura elettronica
Per la fattura elettronica (formato XML via Sistema di Interscambio) l’imposta di bollo si assolve “in modo virtuale” senza richiesta di autorizzazione preventiva. Si applica il DM 17 giugno 2014 e i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bollo e-fatture (tra cui Provvedimento 4 febbraio 2021 e aggiornamenti).
In pratica: nel software di fatturazione imposti il campo DatiBollo come “true” e l’ImportoBollo a 2,00 quando il totale documento supera 77,47 euro e l’operazione non ha IVA. Devi anche riportare la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente l’importo dovuto sulla base delle e-fatture transitate in SDI. Trovi il totale da versare nell’area Fatture e Corrispettivi. Paghi con F24 oppure autorizzi l’addebito diretto sul conto.
Scadenze, codici tributo, differimenti e sanzioni
Scadenze trimestrali
Per le e-fatture, le scadenze ordinarie del bollo sono:
- 1° trimestre: 31 maggio
- 2° trimestre: 30 settembre
- 3° trimestre: 30 novembre
- 4° trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo
La base normativa è nel DM 17 giugno 2014 e nei Provvedimenti periodici dell’Agenzia delle Entrate che fissano modalità e termini.
Codici tributo F24
Usa questi codici tributo nella sezione Erario:
- 2521: imposta di bollo su e-fatture – 1° trimestre
- 2522: imposta di bollo su e-fatture – 2° trimestre
- 2523: imposta di bollo su e-fatture – 3° trimestre
- 2524: imposta di bollo su e-fatture – 4° trimestre
Per sanzioni e interessi, l’Agenzia può indicare i relativi codici tributo nelle comunicazioni di irregolarità o nelle istruzioni di pagamento.
Differimenti per importi ridotti
La prassi dell’Agenzia delle Entrate consente, al ricorrere di soglie complessive, di rinviare il pagamento del primo o dei primi due trimestri al termine successivo, senza sanzioni. La logica è semplice: se l’importo dovuto è contenuto (soglie definite annualmente dai Provvedimenti), puoi accorpare i versamenti alle scadenze di settembre, novembre o febbraio. Verifica sempre l’importo esatto e il termine disponibile nella tua area Fatture e Corrispettivi.
Sanzioni e ravvedimento
Se non versi il bollo, si applicano le sanzioni del DPR 642/1972, art. 25. La sanzione ordinaria va dal 100% al 500% dell’imposta, oltre agli interessi legali. Puoi ridurla con il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997, art. 13, pagando spontaneamente imposta, interessi e sanzione ridotta in base al ritardo.
Nelle e-fatture, spesso l’Agenzia invia un avviso con l’importo di bollo non versato. Agisci subito: versa con F24 usando i codici corretti, oppure autorizza l’addebito, per evitare l’escalation delle sanzioni.
Casi pratici: come comportarti senza dubbi
Professionista in regime forfettario
Emetti una fattura da 120 euro senza IVA. Superi 77,47 euro. Applichi il bollo da 2 euro. Se usi la e-fattura, attivi il DatiBollo e paghi al trimestre. Se emetti cartaceo, applichi la marca fisica sull’originale e annoti il codice sulla copia del cliente. Puoi addebitare i 2 euro in rivalsa al cliente come “spese per bollo – operazione fuori campo IVA”.
Prestazione sanitaria esente IVA
Un medico emette una fattura a un paziente da 100 euro, esente art. 10. Supera la soglia, quindi bollo da 2 euro dovuto. Se il documento non transita come e-fattura per regole privacy e invio al Sistema Tessera Sanitaria, si usa marca cartacea o virtuale autorizzata. Se il documento è elettronico nei casi consentiti, si usa il DatiBollo con pagamento trimestrale.
Prestazione occasionale
Un consulente senza partita IVA emette una ricevuta per 300 euro. Applica ritenuta d’acconto del 20% se il committente è sostituto d’imposta. L’operazione non ha IVA e supera la soglia, quindi applica il bollo da 2 euro. In pratica: indica la rivalsa del bollo in ricevuta e applica la marca fisica sull’originale oppure usa il bollo virtuale se autorizzato.
Operazioni non imponibili o esenti fuori dal forfettario
Se emetti una fattura fuori campo IVA, esente art. 10, o non imponibile art. 8, 8-bis, 9 del DPR 633/1972, e superi 77,47 euro, il bollo è dovuto. Se l’operazione rientra nel reverse charge (art. 17), non applichi il bollo perché l’operazione è comunque nel perimetro IVA.
Regola decisionale rapida
- Se la fattura sconta IVA (anche reverse charge), allora niente bollo.
- Se la fattura non sconta IVA e importo totale è minore o uguale a 77,47 euro, allora niente bollo.
- Se la fattura non sconta IVA e importo totale è maggiore di 77,47 euro, allora applichi bollo da 2 euro.
- Se emetti e-fattura, allora imposti DatiBollo=true e paghi trimestralmente con F24.
- Se emetti fattura cartacea, allora applichi marca fisica sull’originale o usi il bollo virtuale autorizzato.
- Se dimentichi il bollo, allora regolarizza con ravvedimento: imposta, interessi e sanzione ridotta.
Fonti normative da conoscere
DPR 642/1972: disciplina generale dell’imposta di bollo e Tariffa Allegata (art. 13 per fatture e ricevute). DM 17 giugno 2014: modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici e fissazione delle scadenze per i versamenti periodici.
Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su bollo e-fatture (tra cui 4 febbraio 2021 e successivi aggiornamenti): definiscono flussi, liquidazioni trimestrali, codici tributo e possibilità di differimenti in base agli importi dovuti. Consulta i testi su Normattiva e sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Quando si applica il bollo | Modalità di assolvimento | Tempistiche e codici | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Regime forfettario/minimi | Fatture senza IVA sopra 77,47 euro | E-fattura: DatiBollo; Cartacea: marca fisica; Virtuale autorizzata: stima/consuntivo | Trimestri: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; codici 2521-2524 | Addebita in rivalsa i 2 euro al cliente; conservazione 10 anni |
| Prestazioni sanitarie esenti | Fatture esenti art. 10 sopra 77,47 euro | Cartacea o virtuale se non si usa e-fattura; altrimenti DatiBollo su e-fattura | Come sopra; F24 trimestrale per e-fatture | Rispetta obblighi Sistema Tessera Sanitaria; dicitura “imposta di bollo assolta virtualmente” |
| Prestazione occasionale | Ricevute senza IVA sopra 77,47 euro | Marca fisica sull’originale o bollo virtuale autorizzato | Pagamento secondo autorizzazione virtuale; niente codici 2521-2524 se non e-fattura | Gestisci ritenuta d’acconto 20% se il committente è sostituto |
| Operazioni esenti/non imponibili (partite IVA) | Documenti senza IVA sopra 77,47 euro | E-fattura: DatiBollo; Cartacea: marca fisica; Virtuale autorizzata | Trimestrale con F24 e codici 2521-2524 per e-fatture | Niente bollo se operazione in reverse charge |
FAQ
Devo applicare il bollo su una fattura con IVA al 22% o al 10%?
No. Se la fattura è soggetta a IVA, il bollo non è dovuto, a prescindere dall’aliquota. La logica della norma è chiara: l’imposta di bollo si applica solo quando l’operazione non sconta IVA. Questo vale anche se in fattura ci sono spese in rivalsa, contributi integrativi o altre componenti. Attenzione però: se la fattura contiene righe con natura IVA “esente” o “non imponibile” e l’intero documento resta fuori campo IVA, il bollo scatta. Se invece il documento ha almeno un’operazione imponibile e il totale è assoggettato a IVA, non applichi il bollo. In caso di dubbi, controlla il campo “Natura” IVA nel tracciato della e-fattura o rileggi il riferimento normativo del regime che stai applicando.
Come funziona il bollo quando emetto una nota di credito che riduce l’importo sotto soglia?
Il bollo è dovuto al momento di emissione della fattura che supera 77,47 euro e non ha IVA. Se successivamente emetti una nota di credito che riporta il corrispettivo sotto la soglia, puoi chiedere il rimborso/recupero del bollo secondo le regole generali del DPR 642/1972. In pratica, nelle e-fatture l’Agenzia delle Entrate ricalcola i totali trimestrali considerando anche le note di variazione. Se l’imposta di bollo era già stata versata, l’eccedenza può essere compensata nei trimestri successivi o chiesta a rimborso con istanza motivata. Su cartaceo, conserva la documentazione che prova la variazione (nota di credito, storni, corrispondenza) per dimostrare il diritto alla restituzione. Evita di “togliere” il bollo da documenti già emessi senza una variazione formale: usa sempre la nota di credito.
La rivalsa dei 2 euro in fattura è imponibile ai fini IVA o reddito?
La rivalsa del bollo è un recupero di un tributo assolto in nome e per conto. Non è soggetta a IVA. In e-fattura la indichi come riga non imponibile fuori campo IVA, spesso con Natura N1/N2 in base al software, specificando “Rivalsa imposta di bollo”. Sul piano reddituale, per i forfettari il maggior incasso confluisce nei ricavi, ma la base imponibile resta determinata con il coefficiente di redditività; l’effetto economico si neutralizza perché il costo del bollo è minimo e comunque l’imposta sostitutiva si calcola sul forfettario. Per i soggetti in ordinaria o semplificata, la rivalsa costituisce componente positiva che si compensa con il costo per imposta di bollo; l’effetto fiscale è neutro. L’importante è tracciare correttamente la riga di rivalsa e conservare i pagamenti del bollo (cartaceo o F24).
Ho dimenticato di flaggare il bollo in una e-fattura: come regolarizzo senza sanzioni pesanti?
Correggi subito. Puoi emettere una nota di debito da 2 euro per addebitare la rivalsa al cliente e indicare l’imposta di bollo assolta virtualmente. Poi versa l’imposta con F24 del trimestre in corso, includendo anche quella dimenticata. Se hai già chiuso il trimestre, usa il ravvedimento operoso: versa l’imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo (art. 13, D.Lgs. 472/1997). L’Agenzia delle Entrate spesso invia una comunicazione con l’importo mancante e le istruzioni di pagamento. Non aspettare l’atto formale di irrogazione: pagando spontaneamente riduci molto la sanzione rispetto al 100–500% previsto dal DPR 642/1972.
Prestazioni sanitarie: quando devo usare l’e-fattura e come pago il bollo?
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche sono esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972) e, se superano 77,47 euro, richiedono il bollo. Per l’emissione elettronica, negli ultimi anni sono stati previsti limiti e deroghe per motivi di privacy e per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Verifica ogni anno le istruzioni del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate. Se non devi o non puoi emettere e-fattura verso il paziente, assolvi il bollo con marca fisica sull’originale o con bollo virtuale autorizzato. Se puoi emettere e-fattura (per esempio verso soggetti diversi dalle persone fisiche o nei casi consentiti), allora attiva il DatiBollo e paga l’imposta nel trimestre di competenza tramite F24 con i codici 2521-2524. In ogni caso, inserisci la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale” quando usi la via elettronica o virtuale, e conserva la documentazione per 10 anni.
