Vantaggi di usare la fattura elettronica: quali sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari; usa SdI entro 12 giorni, inserisci dicitura di esenzione IVA, marca da bollo quando dovuta, conserva per 10 anni. Deroghe per soggetti Sistema Tessera Sanitaria.

  • Obbligo e-fattura per tutti i titolari di Partita IVA; deroga per prestazioni sanitarie verso persone fisiche inviate al Sistema Tessera Sanitaria.
  • Scadenze: 12 giorni per fattura immediata; differita entro il 15 del mese successivo; regole SdI su scarti e protocolli.
  • Forfettari: niente IVA e ritenuta; dicitura L. 190/2014; bollo da 2 euro oltre 77,47 euro; codici natura e tipi documento corretti.

Che cos’è la fatturazione elettronica nel regime forfettario

La fatturazione elettronica è una fattura in formato XML inviata al Sistema di Interscambio (SdI) e valida a fini fiscali. SdI controlla forma e contenuto minimo e recapita al cliente.

Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva su un reddito calcolato a forfait. Non addebiti l’IVA in fattura. Non applichi ritenuta d’acconto. La base normativa del regime è nella Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 (Normattiva).

L’obbligo di fatturazione elettronica discende dalla Legge 205/2017, articolo 1, commi 909-916 (Normattiva), attuato con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successivi. L’estensione ai forfettari è stata introdotta dall’articolo 18 del Decreto-Legge 36/2022 (PNRR 2), con progressiva applicazione fino alla generalizzazione dal 2024.

Obblighi 2026, ambito soggettivo e deroghe sanitarie

Nel 2026, tutti i titolari di Partita IVA devono emettere fattura elettronica tramite SdI, a prescindere dal regime fiscale adottato. Questo include i contribuenti forfettari.

Esiste una deroga per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, permane il divieto/deroga di emissione di e-fattura, confermato di anno in anno con provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La base è l’articolo 10-bis del Decreto-Legge 119/2018 (Normattiva). Verifica sempre l’atto di proroga vigente sul portale del MEF e sul sito del Sistema Tessera Sanitaria.

La deroga riguarda solo le prestazioni sanitarie verso privati. Per fatture verso altri soggetti IVA o per prestazioni non sanitarie, anche i professionisti sanitari usano l’e-fattura.

Vantaggi pratici per i forfettari

Trasparenza: ogni fattura viaggia su SdI con tracciabilità completa. Riduci errori e incongruenze. Faciliti controlli e ricostruzioni contabili.

Controllo e automazione: i software generano XML corretti, calcolano bollo, gestiscono numerazioni e anagrafiche. Hai dashboard su incassi e scadenze.

Impatto ambientale minore: niente stampa e archivi cartacei. Conservazione digitale a norma per 10 anni. Più ordine e meno costi.

Rapidità e sicurezza: recapito immediato, ricevute di consegna, segnali di scarto. Meno PEC, meno errori di digitazione. Migliore customer experience.

Contrasto all’evasione: dati coerenti, interscambio unificato. Le norme premiano la compliance e riducono rischi sanzionatori.

Come emettere una fattura elettronica: flusso operativo

1) Abilitazione e scelta del canale

Accedi all’area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Abilita i servizi di fatturazione e, se vuoi, la conservazione gratuita.

Puoi emettere e-fatture in due modi: tramite portale dell’Agenzia delle Entrate (gratuito ma essenziale) oppure con un software dedicato (a pagamento ma più completo). Valuta volumi, codici speciali, gestione bollo, riconciliazione pagamenti.

2) Compilazione del file XML

Inserisci dati del cedente/prestatore (tu), del cessionario/committente (cliente), data e numero. Per i forfettari, il tipo documento più comune è TD01 (fattura). Usa il codice destinatario del cliente o la sua PEC; per clienti esteri usa “XXXXXXX”.

Aliquota IVA: non la inserisci. Devi indicare la “natura” dell’operazione. Per i forfettari è usuale N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Inserisci la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge 190/2014”.

Ritenute: i compensi dei forfettari non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi 67-69, Legge 190/2014. Indica la dicitura in fattura per chiarezza verso il cliente.

3) Marca da bollo da 2 euro

Se l’importo del documento supera 77,47 euro e l’operazione è esente/ fuori campo IVA, devi assolvere l’imposta di bollo virtuale. Base normativa: DPR 642/1972 e DM 4 dicembre 2020 (Agenzia delle Entrate).

Nel file XML imposta il campo “Bollo virtuale” a “SI” e l’importo a 2,00. Il versamento avviene trimestralmente con F24, secondo il riepilogo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Verifica ogni anno le scadenze operative nelle comunicazioni dell’Agenzia.

4) Invio allo SdI e ricevute

Trasmetti il file a SdI. Ricevi una ricevuta: consegna, impossibilità di recapito (in tal caso invii copia al cliente) o scarto. In caso di scarto, la fattura è come non emessa; correggi e reinvia.

La disciplina tecnica e di controllo deriva dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, consultabili sul sito istituzionale.

5) Conservazione digitale

Conserva le fatture per 10 anni. Base normativa: articolo 39 del DPR 633/1972 e articolo 2220 del Codice Civile (Normattiva). Rispetta le regole tecniche di conservazione digitale previste dal DPCM 3 dicembre 2013 e dalle linee guida AgID.

Puoi attivare il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate oppure usare un conservatore accreditato. L’importante è garantire integrità, autenticità e leggibilità nel tempo.

Tempistiche, numerazione e scadenze

Fattura immediata: emetti e invii entro 12 giorni dalla data dell’operazione. La regola è nell’articolo 21 del DPR 633/1972. Il calcolo avviene a giorni di calendario; i festivi non sospendono il termine.

Esempio: prestazione del 30 giugno. Devi trasmettere a SdI entro il 12 luglio. Se il 12 cade di domenica, il termine resta il 12.

Fattura differita: per cessioni documentate da DDT (documenti di trasporto), puoi emettere entro il 15 del mese successivo (art. 21, comma 4, DPR 633/1972). Indica i riferimenti dei DDT richiamati.

Numerazione: progressiva e senza salti, per anno solare. Se una fattura viene scartata, puoi riutilizzare numero e data se reinvii tempestivamente in coerenza con i tempi tecnici di scarto; altrimenti usa un nuovo numero e gestisci una nota interna di storno del numero non andato a buon fine.

Operazioni con l’estero e comunicazioni

Dal 2022 le operazioni transfrontaliere si trasmettono tramite SdI con documenti specifici, in luogo dell’esterometro. Regole confermate anche per i forfettari dopo l’estensione dell’obbligo e-fattura.

Operazioni attive verso non residenti: puoi emettere una e-fattura TD01 verso cliente estero usando il codice destinatario “XXXXXXX”.

Operazioni passive: per integrazione/autofattura usi i documenti TD17 (servizi esteri), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (acquisti da San Marino senza IVA). Invii entro il 15 del mese successivo alla data del documento o dell’operazione, come da specifiche tecniche SdI.

Le specifiche tecniche e i codici natura/TD sono definite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tracciato FatturaPA e relative circolari esplicative.

Sanzioni, ravvedimento e controlli

Se spedisci in ritardo una fattura elettronica che non incide sulla liquidazione IVA (tipico per i forfettari), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro, in base all’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 471/1997 (Normattiva).

Se l’errore incide sull’IVA (non il caso del forfettario), la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta, con minimo 500 euro (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, secondo l’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997. La riduzione varia in base al tempo trascorso; prima intervieni, meno paghi. Conserva ricevute SdI e ogni evidenza utile ai controlli.

Impatto del principio di cassa per i forfettari

Nel regime forfettario, tassazione e contributi seguono il principio di cassa: conta l’incasso effettivo, non la data fattura. Questo riguarda le imposte e i contributi sul reddito.

Attenzione: il principio di cassa non modifica gli obblighi di emissione e invio della fattura. Devi rispettare i 12 giorni e le altre scadenze anche se il cliente non ha ancora pagato.

Regola decisionale rapida

– Se sei in regime forfettario e non rientri nella deroga Sistema Tessera Sanitaria, allora emetti sempre e-fattura via SdI.

– Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche e sei tenuto all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, allora verifica la deroga vigente e, in caso positivo, non emettere e-fattura per quelle prestazioni; usa i canali STS e i documenti alternativi previsti.

– Se l’importo supera 77,47 euro e l’operazione è esente/fuori campo IVA, allora imposta “Bollo virtuale = SI” e versa trimestralmente con F24.

– Se il cliente è estero, allora usa codice destinatario “XXXXXXX”; per acquisti esteri invia i TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo.

– Se SdI scarta, allora correggi e reinvia subito; se hai superato i termini, applica il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

Scenario Documento/Codice Requisiti e diciture Tempistiche e note
Forfettario B2B Italia (servizi/beni) TD01; Natura N2.2 Dicitura: esenzione IVA art. 1, c. 58, L. 190/2014; no ritenuta d’acconto (commi 67-69) Invio entro 12 giorni dalla data operazione; bollo se > 77,47 euro
Forfettario B2C Italia (consumatore finale) TD01; Natura N2.2 Indica codice destinatario del canale del cliente o “0000000” e PEC; esplicita esenzione IVA Invio entro 12 giorni; consegna copia di cortesia se richiesto
Prestazioni sanitarie a persone fisiche (soggetti STS) Nessuna e-fattura se deroga vigente Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo norme privacy Verifica proroga MEF anno in corso; usa documenti alternativi
Fornitura a cliente estero (UE/extra-UE) TD01; Codice “XXXXXXX” Natura N2.2 o altra natura idonea; eventuali clausole doganali/territorialità Invio SdI entro 12 giorni; niente IVA in fattura
Acquisto servizi da estero TD17 (integrazione/autofattura) Indicazioni per reverse charge esterno; non detrai IVA se forfettario Invio entro il 15 del mese successivo
Acquisto intracomunitario di beni TD18 Obbligo comunicazione via SdI; per i forfettari rileva solo ai fini formali Invio entro il 15 del mese successivo
Acquisto da San Marino senza IVA TD19 Regole specifiche accordo Italia–San Marino Invio entro il 15 del mese successivo
Fattura differita con DDT TD01 con riferimento DDT Richiama DDT e dati di consegna Emissione entro il 15 del mese successivo

FAQ sulla fatturazione elettronica per forfettari

1) È davvero obbligatoria l’e-fattura per i forfettari nel 2026? Ci sono esenzioni?

Sì. Dal 2024 l’obbligo di e-fattura riguarda tutti i titolari di Partita IVA, quindi anche i forfettari. La base giuridica è la Legge 205/2017 (obbligo generalizzato) e l’estensione ai forfettari è stata definita dall’articolo 18 del Decreto-Legge 36/2022. Esiste una deroga specifica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, prevista dall’articolo 10-bis del Decreto-Legge 119/2018 e rinnovata con provvedimenti annuali del MEF. La deroga riguarda solo quelle prestazioni; per altre operazioni o per fatture a soggetti IVA, anche i sanitari usano l’e-fattura. Controlla sempre, a inizio anno, la conferma della deroga su Normattiva e sui portali istituzionali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

2) Come compilo una e-fattura da forfettario senza sbagliare codici e diciture?

Procedi così: inserisci i tuoi dati anagrafici e fiscali, quelli del cliente, numero e data. Usa TD01 come tipo documento per la fattura ordinaria. Non inserire aliquota IVA. Imposta la natura N2.2 (operazione non soggetta). Nel campo “causale” o “altri dati” inserisci la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge 190/2014”. Se il cliente è un sostituto d’imposta, ricorda che i compensi dei forfettari non sono soggetti a ritenuta d’acconto: indica “compensi non soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 1, commi 67-69, L. 190/2014”. Per fatture oltre 77,47 euro, imposta il bollo virtuale a 2 euro. Se fatturi alla Pubblica Amministrazione, aggiungi CIG/CUP quando richiesti. Verifica sempre le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per i codici TD e natura aggiornati.

3) Come funziona l’imposta di bollo sulle e-fatture dei forfettari? Quando si paga e come?

Se emetti una fattura esente o fuori campo IVA con importo complessivo superiore a 77,47 euro, devi applicare la marca da bollo da 2 euro. Nelle e-fatture l’assolvimento è virtuale: indichi “Bollo virtuale = SI” e l’importo di 2,00 nel tracciato XML. Il versamento avviene trimestralmente, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo previsti. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile nell’area riservata il riepilogo degli importi dovuti per trimestre, con indicazione delle scadenze. Le modalità sono stabilite dal DM 4 dicembre 2020 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Se superi determinate soglie annuali o semestrali, possono applicarsi scadenze differenziate: ogni anno verifica le istruzioni aggiornate pubblicate dall’Agenzia.

4) Come gestisco clienti e fornitori esteri nel regime forfettario con l’e-fattura?

Per vendite a clienti esteri puoi emettere una e-fattura TD01 verso SdI usando il codice destinatario “XXXXXXX”; la fattura non contiene IVA e riporta la natura dell’operazione (spesso N2.2). Per acquisti da fornitori esteri devi inviare a SdI documenti di integrazione/autofattura: TD17 per servizi, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti da San Marino senza IVA. La scadenza ordinaria è entro il 15 del mese successivo a quello del documento o dell’operazione, in base alle specifiche tecniche. Nel regime forfettario non detrai l’IVA, ma resti tenuto alla comunicazione formale tramite questi documenti. Le regole discendono dai provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate e dalle norme di territorialità IVA contenute nel DPR 633/1972 e nella direttiva IVA recepita; consulta Normattiva per i riferimenti puntuali.

5) Cosa succede se invio tardi, sbaglio o ricevo uno “scarto” da SdI? Posso rimediare?

Se SdI scarta la fattura, questa è come non emessa: correggi gli errori indicati e reinvia. Se riesci a reinviare in tempi tecnici brevi, puoi mantenere numero e data coerenti; altrimenti usa un nuovo numero e annota internamente la sequenza. Se invii in ritardo una fattura che non incide sull’IVA (tipico dei forfettari), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Puoi utilizzare il ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997) per ridurre l’importo: la riduzione cresce quanto più ravvedi presto l’irregolarità. Conserva sempre ricevute di consegna, notifiche di scarto e ogni prova dei passaggi effettuati: sono utili in caso di controllo. Le istruzioni tecniche e le casistiche di scarto sono illustrate nei provvedimenti e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.

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