Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Un avvocato in regime forfettario non applica l’IVA, tassa il 78% degli incassi con imposta sostitutiva al 15% (o 5% per 5 anni) e deduce i contributi Cassa Forense obbligatori prima del calcolo dell’imposta.
- Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro. Fuoriuscita immediata se incassi oltre 100.000 nell’anno.
- Reddito forfettario: 78% degli incassi secondo il principio di cassa; imposta sostitutiva 15% o 5% start-up.
- Contributi Cassa Forense deducibili; obbligo e-fattura e rivalsa integrativa 4% in fattura.
Cos’è il regime forfettario per l’avvocato e quando si applica
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con partita IVA. In pratica sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con una sola imposta sostitutiva.
Per i professionisti, come gli avvocati, il reddito imponibile non è il totale incassato, ma una quota fissa (detta “coefficiente di redditività”). Per gli avvocati è il 78%.
La base normativa è nella Legge 190/2014, commi 54-89, modificata da Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Puoi verificare i testi sul portale Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Soglie e fuoriuscite
La soglia di accesso e permanenza è 85.000 euro di incassi annui. Se superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario dal momento del superamento, con IVA dovuta sulle operazioni successive. Questo è stato introdotto dalla Legge 197/2022.
Se apri la partita IVA in corso d’anno, la soglia di 85.000 si riproporziona ai mesi di attività. Esempio: apertura a luglio, soglia disponibile circa 42.500 euro.
Cause di esclusione più frequenti
Non puoi stare nel forfettario se:
- controlli, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua professione (Legge 190/2014, comma 57, lett. d);
- sei socio in società di persone o associazioni professionali;
- svolgi in via prevalente l’attività per ex datore di lavoro degli ultimi due anni o per l’attuale (comma 57, lett. d-bis), salvo casi particolari;
- nel periodo d’imposta precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto (reintroduzione con Legge 160/2019, confermata ad oggi).
La residenza è in Italia. I non residenti possono accedere solo se residenti in UE/SEE, producono almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e rispettano l’assistenza amministrativa reciproca (Legge 190/2014, comma 54).
Come si calcola l’imposta per l’avvocato: 78%, principio di cassa e imposta sostitutiva
Il principio di cassa significa che contano gli incassi effettivi. Se fatturi a dicembre ma incassi a gennaio, l’importo si considera nell’anno nuovo.
Per l’avvocato il coefficiente di redditività è 78%. Quindi, imponibile forfettario = incassi x 78%.
Prima di calcolare l’imposta, sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati alla Cassa Forense nell’anno. La norma è nel comma 64 della Legge 190/2014.
Aliquote imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva ordinaria è il 15%. È un’imposta piatta che sostituisce IRPEF e addizionali.
Nei primi 5 anni puoi applicare il 5% se rispetti condizioni specifiche: non aver esercitato attività nei 3 anni precedenti; non proseguire attività già svolta come dipendente o autonomo; se prosegui attività altrui, i relativi ricavi devono essere sotto soglia. Queste regole sono nel comma 65 della Legge 190/2014.
Esempio numerico
Incassi annui: 40.000 euro. Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Contributi versati: 3.000 euro. Base imponibile: 31.200 – 3.000 = 28.200 euro.
Imposta al 15%: 4.230 euro. Imposta al 5% (start-up): 1.410 euro.
Ricorda: i contributi obbligatori riducono direttamente l’imponibile forfettario. Le altre spese non contano, perché nel forfettario sono già “sostituite” dalla percentuale di costo figurata (22%).
Previdenza dell’avvocato: Cassa Forense, rivalsa 4% e trattamento fiscale
L’avvocato che esercita in modo abituale è tenuto a iscriversi alla Cassa Forense. I contributi tipici sono: soggettivo (percentuale sul reddito con un minimo), integrativo (4% in fattura), maternità e eventuali contributi di modulare volontario.
Il contributo integrativo del 4% si espone in fattura come rivalsa. Non è IVA. È un contributo che versi alla Cassa. In regime forfettario, gli importi incassati includono anche questa rivalsa.
Fiscalmente, nel forfettario contano tutti gli incassi lordi. Poi deduci i contributi previdenziali obbligatori versati (soggettivo, integrativo dovuto, maternità). L’indirizzo è confermato dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio circolare 10/E del 2016 sul regime forfettario).
I dettagli puntuali su aliquote, minimi e scadenze contributive sono stabiliti dai regolamenti della Cassa Forense. Consulta i regolamenti ufficiali e gli aggiornamenti annuali.
Detrazioni e deduzioni: cosa si può usare
L’imposta sostitutiva non “dialoga” con le classiche detrazioni IRPEF (come spese sanitarie). Quelle detrazioni si usano solo sull’eventuale IRPEF che paghi per altri redditi (esempio: stipendio da dipendente).
Nel forfettario restano deducibili dal reddito solo i contributi previdenziali obbligatori. Altre spese non riducono l’imponibile, perché la riduzione è forfettaria nel 22% implicito.
Fatturazione, IVA, ritenute e adempimenti operativi
Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura. Scrivi la dicitura che indichi l’operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014.
Non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci in fattura la dichiarazione che attesti l’applicazione del regime forfettario (comma 67, Legge 190/2014).
Devi applicare e trattenere la rivalsa del 4% per il contributo integrativo Cassa Forense, se prevista dai regolamenti, e versarla alla Cassa con le modalità ordinarie.
Fatturazione elettronica e imposta di bollo
L’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari dal 2024 (D.Lgs. 127/2015 e successive). Si usa il Sistema di Interscambio.
Sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro applichi l’imposta di bollo da 2 euro. In e-fattura, il bollo è virtuale e l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i conteggi trimestrali.
Per le operazioni con soggetti esteri, si trasmettono i file al Sistema di Interscambio con i tracciati previsti. L’esterometro è stato sostituito da queste comunicazioni elettroniche.
Requisiti di accesso: cosa conta davvero nel 2026
Al 2026 valgono le seguenti regole chiave:
- Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro annui (Legge 197/2022). Riproporzionamento pro-rata per l’anno di apertura.
- Redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro nell’anno precedente: esclusione, salvo cessazione del rapporto (Legge 160/2019). Non risultano aumenti a 35.000 euro in vigore al 2026.
- Niente partecipazioni in società di persone o associazioni professionali; niente controllo di S.r.l. collegata all’attività (Legge 190/2014, comma 57, lett. d).
- Divieto di prevalenza verso ex datore di lavoro degli ultimi due anni o attuale (comma 57, lett. d-bis), con eccezioni specifiche.
- Residenza in Italia; per UE/SEE, requisito del 75% del reddito complessivo prodotto in Italia (comma 54).
Le fonti sono consultabili su Normattiva e, per i profili lavoristici e contributivi, anche presso il Ministero del Lavoro e presso Cassa Forense.
Regola decisionale rapida
Se/Allora per decidere in pochi minuti
- Se i tuoi incassi previsti sono entro 85.000 euro e i tuoi costi reali sono bassi, allora il forfettario tende a convenire per semplicità e imposta piatta.
- Se prevedi di superare 100.000 euro, allora evita il forfettario: l’uscita immediata ti obbliga a gestire l’IVA da quel momento, complicando l’anno.
- Se hai avuto redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro e il rapporto continua, allora il forfettario non è applicabile.
- Se controlli una S.r.l. che fa attività vicina alla tua, allora valuta il regime ordinario: nel forfettario saresti escluso.
- Se sei all’inizio, non hai esercitato nei 3 anni precedenti e non prosegui un’attività già avviata, allora mira al 5% per 5 anni.
Adempimenti fiscali annuali e scadenze
Compili la dichiarazione dei redditi nel modello Redditi PF. Indichi il quadro LM per il forfettario.
L’imposta sostitutiva si versa con F24, saldo e acconto, normalmente a giugno e novembre. Valgono le stesse scadenze IRPEF, con possibilità di rateazione secondo le regole generali.
Nessuna liquidazione periodica IVA, nessun registro IVA. Non compili gli ISA. Conservi però le fatture elettroniche e la documentazione dei contributi previdenziali.
Casi pratici e confronti
Caso A: professionista puro, costi bassi
Incassi 50.000 euro, contributi 5.000 euro. Imponibile 50.000 x 78% = 39.000; base 39.000 – 5.000 = 34.000. Imposta 15% = 5.100. Semplice gestione, nessun IVA.
Caso B: costi elevati reali
Se i costi reali superano il 22% degli incassi in modo stabile, l’ordinario potrebbe convenire per dedurre costi e detrarre IVA. Va simulato con numeri veri.
Caso C: apertura a metà anno
Apertura a luglio con incassi previsti 60.000 euro. Soglia pro-rata circa 42.500. Rischi fuoriuscita se superi la soglia. Pianifica il calendario delle prestazioni e degli incassi.
Caso D: superamento 100.000 euro
Se a ottobre superi 100.000 euro di incassi, dal superamento applichi l’IVA. Fino a quel momento resti “senza IVA”. È cruciale monitorare gli incassi mensili.
| Scenario | Requisiti/Regole chiave | Adempimenti | Tempistiche/Note operative |
|---|---|---|---|
| Start-up con aliquota al 5% | No attività nei 3 anni; non prosecuzione; eventuale prosecuzione altrui sotto soglia (L. 190/2014, c. 65) | Quadro LM con aliquota 5%; e-fattura; rivalsa 4% Cassa Forense | Durata massima 5 anni; verifica annuale requisiti entro dichiarazione |
| Permanenza ordinaria al 15% | Incassi ≤ 85.000; nessuna causa di esclusione; residenza ammessa | Saldo e acconti imposta sostitutiva; bollo e-fattura; versamenti Cassa Forense | Monitoraggio soglia mensile; verifica 30.000 euro lavoro dipendente |
| Superamento soglia 85.000 ma ≤ 100.000 | Permanenza fino a fine anno; uscita dall’anno successivo | Nessun obbligo IVA nell’anno; preparazione passaggio a ordinario | Pianifica dal 1° gennaio successivo: registri IVA, liquidazioni, detrazioni |
| Superamento 100.000 nell’anno | Fuoriuscita immediata (L. 197/2022). IVA dovuta da quel momento | Fatture successive con IVA; registri IVA da subito; eventuale acconto IVA | Ricostruzione operazioni dal superamento; comunicazione al cliente della variazione |
FAQ
1) Un avvocato in forfettario deve applicare l’IVA o la ritenuta d’acconto in fattura?
No. Nel forfettario non applichi l’IVA. Inserisci la dicitura che attesta il regime agevolato ex Legge 190/2014. Inoltre, non subisci ritenuta d’acconto: devi dichiararlo espressamente in fattura. Resta però l’esposizione della rivalsa del 4% per il contributo integrativo Cassa Forense, se dovuta. Attenzione a non confondere: la rivalsa del 4% non è IVA. È un importo previdenziale che devi poi versare alla Cassa. Dal punto di vista fiscale, gli incassi comprendono anche questa rivalsa; in dichiarazione dedurrai i contributi obbligatori versati. Per la gestione delle fatture, usi la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, come previsto dal D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti collegati.
2) Come si calcola l’imposta sostitutiva di un avvocato con incassi variabili durante l’anno?
Usi il principio di cassa. Sommi solo ciò che hai incassato nell’anno. Applichi il coefficiente 78% per ottenere il reddito forfettario. Sottrai i contributi Cassa Forense pagati nell’anno. Sull’importo residuo applichi l’aliquota: 15% ordinario o 5% start-up se possiedi i requisiti. Gli acconti dell’imposta si calcolano con i metodi ordinario o previsionale, come per IRPEF. Se a metà anno prevedi incassi molto diversi, puoi usare il metodo previsionale per evitare acconti eccessivi, ma serve prudenza: se sbagli al ribasso, paghi interessi e sanzioni. Le regole base sono nella Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, consultabili anche tramite Normattiva.
3) Ho un contratto di lavoro dipendente: posso restare nel forfettario come avvocato?
Sì, ma solo se nel periodo d’imposta precedente i redditi di lavoro dipendente o assimilati sono pari o inferiori a 30.000 euro, oppure se il rapporto di lavoro è cessato. Questa è una causa di esclusione reintrodotta dalla Legge 160/2019 e valida tuttora nel 2026. Non risultano aumenti a 35.000 euro in vigore. Valuta anche la regola sulla prevalenza verso l’ex datore: se fatturi in prevalenza all’ex datore di lavoro degli ultimi due anni (o all’attuale), scatta un’ulteriore causa di esclusione salvo eccezioni. Queste regole puntano a evitare che un lavoro dipendente si trasformi fittiziamente in partita IVA agevolata.
4) Che rapporto c’è tra contributi Cassa Forense e tassazione forfettaria? La rivalsa del 4% è tassata?
I contributi obbligatori Cassa Forense (soggettivo, integrativo, maternità) sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva, come previsto dal comma 64 della Legge 190/2014. La rivalsa del 4% che esponi in fattura aumenta l’incasso e quindi entra nel calcolo del reddito forfettario. Poi però deduci i contributi effettivamente versati alla Cassa, compresi quelli derivanti dalla rivalsa. È un meccanismo in due tempi. L’Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi come la circolare 10/E del 2016, ha chiarito che nel forfettario contano gli incassi lordi e che si possono dedurre solo i contributi obbligatori. Controlla sempre i regolamenti aggiornati di Cassa Forense per aliquote, minimi e scadenze.
5) Cosa cambia se supero la soglia di 85.000 o di 100.000 euro di incassi?
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, mantieni il forfettario fino a fine anno e ne esci dall’anno successivo. Preparati al passaggio al regime IVA ordinario: registri IVA, liquidazioni, detrazioni e dichiarazioni. Se superi 100.000 nell’anno, esci subito dal forfettario dal momento del superamento. Da quella fattura in poi, devi applicare l’IVA, tenere i registri e adempiere agli obblighi del regime ordinario. Questa disciplina è stata introdotta dalla Legge 197/2022 per rendere più netto il confine tra piccoli e medi volumi d’affari. In entrambi i casi, monitora gli incassi mese per mese e, se necessario, ricalibra acconti e pianificazione fiscale. Per i profili operativi, consulta anche i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e, per gli aspetti lavoristici e previdenziali, le indicazioni del Ministero del Lavoro.
