Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni se ne hai i requisiti) su un reddito calcolato con coefficienti predefiniti, con soglia di ricavi/compensi fino a 85.000 euro.
- Soglia principale: ricavi/compensi dell’anno precedente fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro in corso d’anno.
- Imposta sostitutiva: 15% o 5% per start-up per 5 anni, con requisiti stringenti.
- Calcolo per cassa e coefficienti di redditività; niente IVA a debito/detrazione, niente ritenute d’acconto.
Cos’è il regime forfettario e perché conviene
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. Sostituisce IRPEF, addizionali e IVA con un’unica imposta.
Paghi su un reddito “forfettario”, cioè presunto. Lo si ottiene applicando un coefficiente di redditività ai tuoi incassi. Il coefficiente dipende dal codice ATECO.
Funziona a “principio di cassa”. Significa che contano solo gli importi incassati nell’anno, non quelli solo fatturati.
Base normativa essenziale
La disciplina è nell’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 (consultabile su Normattiva). Le soglie 85.000/100.000 sono state introdotte/aggiornate dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Indicazioni operative sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Per entrare o restare nel forfettario devi rispettare requisiti oggettivi e soggettivi. E non rientrare nelle cause di esclusione previste dalla legge.
Requisiti principali
- Ricavi/compensi dell’anno precedente non oltre 85.000 euro (somma di tutte le attività forfettarie).
- Residenza in Italia. Se non residente, puoi aderire se risiedi in UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito (Legge 190/2014).
- Attività esercitata con codice ATECO ammissibile e non rientrante in regimi speciali IVA.
Cause di esclusione frequenti
- Uso di regimi speciali IVA (per esempio agricoltura speciale, agenzie di viaggio, editoria) previsti dal DPR 633/1972.
- Cessione prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi (DPR 633/1972).
- Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti” (art. 5 TUIR).
- Controllo diretto o indiretto di Srl che svolge attività riconducibile alla tua, con “prevalenza” di ricavi da quella attività (Legge 190/2014).
- Redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro nell’anno precedente se il rapporto è ancora in essere; l’ostacolo non vale se il rapporto è cessato (Legge 190/2014; verifica sempre l’attualizzazione su Normattiva).
Nota operativa: la legge ha previsto anche un’uscita “istantanea”. Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci subito e applichi IVA dal momento del superamento (Legge 197/2022).
Aliquote, coefficienti e calcolo del reddito
L’imposta sostitutiva standard è del 15%. Esiste l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività, se rispetti condizioni specifiche.
Aliquota ridotta 5% (start-up): vale per 5 periodi d’imposta se non hai svolto attività nei 3 anni precedenti; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo; e, se subentri, i ricavi del precedente titolare non superavano i limiti (Legge 190/2014, comma 65).
I coefficienti di redditività variano in base al settore ATECO. Esempio: area sanitaria non medica spesso 78%. I coefficienti sono indicati nelle tabelle allegate alla Legge 190/2014 e relativi decreti attuativi del MEF.
Esempio pratico di calcolo
Laura è igienista dentale (coefficiente 78%). Incassa 45.000 euro nel 2026. Ha versato nel 2025 contributi previdenziali per 3.000 euro. È al secondo anno e ha aliquota 5%.
Reddito forfettario: 45.000 × 78% = 35.100 euro. Reddito imponibile: 35.100 – 3.000 = 32.100 euro (i contributi si deducono prima dell’imposta). Imposta: 32.100 × 5% = 1.605 euro.
Se avesse aliquota 15%: 32.100 × 15% = 4.815 euro. Non puoi dedurre costi reali (affitti, auto, pc). Sono già “assorbiti” nel coefficiente.
Adempimenti: IVA, fatture, imposte e contributi
Niente IVA a debito e nessuna detrazione IVA sugli acquisti. In fattura indichi la dicitura di non applicazione IVA per regime forfettario e applichi la marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euro.
Ritenute d’acconto: non si applicano alle fatture dei forfettari. Chi ti paga non trattiene nulla. L’eventuale ritenuta applicata per errore crea squilibri: evita inserendo la corretta dicitura.
Fatturazione elettronica: obbligatoria anche per i forfettari. La progressiva estensione è derivata dal D.Lgs. 127/2015 e dal D.L. 36/2022 convertito in Legge 79/2022. Dal 2024 l’obbligo è generalizzato. Usa il Sistema di Interscambio (SdI).
Contributi previdenziali
- Professionisti senza Cassa: Gestione Separata INPS. Contributi percentuali sul reddito forfettario (aliquote INPS aggiornate annualmente).
- Artigiani e commercianti: INPS con minimali fissi più percentuali oltre il minimale. È prevista una riduzione del 35% dei contributi per chi è nel forfettario, su richiesta (Legge 190/2014, comma 76; verifica sul portale INPS).
- Professionisti con Cassa: versi alla Cassa di categoria. Regole e aliquote variano per ordine.
I contributi previdenziali si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Se versi acconti nello stesso anno, li consideri nella deduzione.
Scadenze fiscali tipiche
- Saldo e primo acconto imposta sostitutiva: in genere a fine giugno (con possibile differimento al primo luglio o luglio con maggiorazione, secondo calendario fiscale).
- Secondo acconto: in genere a fine novembre.
- IVA esclusa, ma restano esterometro/integrazioni per operazioni estere con i relativi documenti tramite SdI e corrispettivi telematici se vendite al dettaglio.
Uscita, decadenza e rientro
Se non superi 85.000 euro, resti nel forfettario. Se superi 85.000 ma non 100.000, esci dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito e applichi IVA da quel momento (Legge 197/2022).
Se sopraggiunge una causa di esclusione (per esempio entri in un regime speciale IVA o inizi a controllare una Srl riconducibile), esci dall’anno successivo. Documenta bene la data in cui nasce la causa.
Il rientro è possibile se, negli anni successivi, torni a rispettare tutti i requisiti. Verifica ogni anno i tuoi dati e le eventuali modifiche normative su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Passo 1: verifica ricavi/compensi
Previsione anno in corso sotto 85.000 euro? Sì: prosegui. No: se oltre 100.000 euro stimati, valuta da subito il regime ordinario; se tra 85.000 e 100.000, sappi che potresti uscire l’anno prossimo.
Passo 2: controlla cause di esclusione
Hai partecipazioni in società di persone/Srl trasparenti o controlli una Srl con attività riconducibile? Sì: forfettario non applicabile. No: prosegui.
Passo 3: valuta il lavoro dipendente
Hai lavoro dipendente in essere e redditi oltre 30.000 euro l’anno precedente? Sì: in linea generale il forfettario è precluso (salvo cessazione del rapporto). No: prosegui.
Passo 4: determina l’aliquota
Nuova attività con requisiti start-up? Sì: 5% per 5 anni. No: 15% standard. Ricorda: contributi previdenziali deducibili.
Passo 5: simula il calcolo
Calcola: incassi × coefficiente di redditività – contributi = base imponibile. Imposta = base × 5% o 15%. Confronta con l’IRPEF ordinaria. Se il risparmio è evidente, scegli il forfettario.
Fonti normative di riferimento: Legge 190/2014 (commi 54-89); Legge 197/2022 per soglie 85.000/100.000; DPR 633/1972 per regimi speciali IVA; D.Lgs. 127/2015 e D.L. 36/2022 per fatturazione elettronica. Consulta Normattiva, Agenzia delle Entrate e, per previdenza, INPS. Per aspetti lavoristici, Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti chiave | Esito/Regime | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Nuova attività 2026, incassi previsti 40.000 euro, nessun lavoro dipendente | Requisiti start-up rispettati (nessuna attività negli ultimi 3 anni, non prosecuzione) | Forfettario al 5% per 5 anni | Decorrenza dall’apertura; verifica coefficiente ATECO; attiva e-fattura su SdI |
| Professionista con RAL 38.000 euro e rapporto attivo | Redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro e rapporto non cessato | Forfettario precluso | Valuta ordinario semplificato; se il rapporto cessa, potrai rientrare l’anno successivo |
| Freelance che supera 92.000 euro nel 2026 | Ricavi tra 85.000 e 100.000 | Resta forfettario nel 2026, uscirà nel 2027 | Programma il passaggio all’IVA dal 1° gennaio 2027; adegua prezzi e contabilità |
| Commerciante che supera 100.000 euro a settembre 2026 | Superamento 100.000 in corso d’anno | Uscita immediata | Applica IVA dalle operazioni successive al superamento; gestisci pro-rata e adempimenti dal momento di uscita |
FAQ
Come si entra nel regime forfettario se apro la partita IVA nel 2026?
All’apertura indichi il regime forfettario nella modulistica di inizio attività (AA9/12 per professionisti e ditte individuali). Devi prevedere ricavi/compensi entro 85.000 euro e non rientrare in cause di esclusione. Se hai i requisiti start-up, annota che intendi applicare il 5% per 5 anni. Dal punto di vista operativo, attiva la firma digitale, lo SPID e un canale per la fatturazione elettronica via SdI. Prepara i testi obbligatori in fattura: riferimenti al regime forfettario, marca da bollo da 2 euro quando necessario e l’assenza di ritenuta. Verifica il tuo coefficiente di redditività in base al codice ATECO scelto. Conserva la documentazione: eventuali controlli richiedono coerenza tra previsioni iniziali e dati a consuntivo. Fonti: Legge 190/2014; Agenzia delle Entrate.
Se supero 85.000 euro ma non 100.000, quando esco dal forfettario?
Se chiudi l’anno con ricavi/compensi oltre 85.000 ma entro 100.000, resti nel forfettario fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Uscirai dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo. Da quel momento applicherai l’IVA sulle fatture, potrai detrarre l’IVA sugli acquisti e tornerai alla tassazione IRPEF con scaglioni e deduzioni ordinarie. Prepara in anticipo il passaggio: aggiorna i listini considerando l’IVA, verifica i contratti con clienti B2C e B2B, scegli il regime contabile più adatto (semplificato o ordinario), e adegua i registri IVA. La regola discende dalla Legge 197/2022 che ha introdotto la doppia soglia 85.000/100.000. Verifica sempre su Normattiva eventuali aggiornamenti.
Quali sono le condizioni precise per applicare il 5% per 5 anni?
Devi soddisfare tre punti: 1) non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti; 2) l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (salvo tirocinio obbligatorio), cioè non devi limitarti a fare le stesse cose per gli stessi clienti/datore; 3) se subentri in un’attività altrui (acquisto/affitto d’azienda), i ricavi del precedente titolare non devono aver superato i limiti del forfettario. La durata massima è cinque periodi d’imposta; se manchi uno dei requisiti, passi al 15% dall’anno in cui viene meno. Le condizioni sono nel comma 65 della Legge 190/2014. Ai fini probatori, conserva documenti che dimostrino l’assenza di prosecuzione (lettere di dimissioni, nuovi clienti, nuovo oggetto dell’attività).
Nel forfettario posso dedurre i costi reali (auto, affitto, software) o detrarre l’IVA?
No. Nel forfettario i costi reali non si deducono, salvo i contributi previdenziali obbligatori. I costi sono “riconosciuti” a forfait nel coefficiente di redditività. Esempio: con coefficiente 78%, il 22% degli incassi rappresenta costi figurativi. Non puoi detrarre l’IVA sugli acquisti, perché non addebiti IVA in fattura. Valuta quindi il mix costi/ricavi: se hai spese elevate e clienti con IVA detraibile, il regime ordinario potrebbe risultare più conveniente. Fai una simulazione comparata su tre anni, includendo contributi INPS, imposta sostitutiva o IRPEF, e scenari di crescita.
Come funzionano i contributi INPS per forfettari e quali agevolazioni ci sono?
Dipende dalla gestione previdenziale: Gestione Separata INPS per molti professionisti senza Cassa; INPS Artigiani e Commercianti per attività di impresa; Casse professionali per gli iscritti a ordini. In tutti i casi i contributi riducono il reddito imponibile prima dell’imposta sostitutiva. Per artigiani e commercianti, il forfettario consente la riduzione del 35% dei contributi previa richiesta all’INPS; attenzione, la riduzione vale su minimali e contributi eccedenti il minimale, ma riduce anche le prestazioni future. Per la Gestione Separata, versi in percentuale sul reddito e non ci sono minimali fissi. Pianifica gli acconti, perché in crescita di reddito potresti versare acconti elevati a novembre. Fonti: INPS; Legge 190/2014 comma 76; circolari annuali INPS e Agenzia delle Entrate.
