Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario prevede imposta sostitutiva al 15% (o 5% per 5 anni), soglia ricavi/compensi 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro, calcolo del reddito con coefficiente di redditività e niente IVA né ISA.
- Limiti: 85.000 euro per restare nel forfettario; uscita immediata oltre 100.000 euro; 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente per l’accesso, salvo cessazione.
- Base imponibile: ricavi/compensi x coefficiente di redditività meno contributi previdenziali obbligatori. Aliquota 15% o 5% per 5 anni.
- Adempimenti: fattura elettronica per tutti, niente liquidazioni IVA, niente ISA, bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro, gestione operazioni estere via SdI.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche titolari di partita IVA. Sostituisce IRPEF, addizionali e IVA con un’imposta fissa.
La base imponibile non deriva dai costi reali ma da un coefficiente di redditività. È una percentuale che stima il “margine” in base al codice ATECO. Esempio: professionisti 78%, commercio 40%.
Riferimenti normativi principali: Legge 190/2014, articolo 1 commi 54-89; modifiche della Legge 208/2015; Legge 145/2018; Legge 197/2022 che ha fissato la soglia a 85.000 euro e l’uscita immediata a 100.000 euro. Per la fatturazione elettronica: Decreto Legislativo 127/2015 e Decreto-Legge 36/2022. Le norme sono consultabili su Normattiva e sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e cause ostative
Soglia di ricavi/compensi e riproporzionamento
Puoi entrare o restare nel forfettario se i ricavi o compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. La soglia si riproporziona per l’anno di apertura. Se apri a luglio, il tetto utile è circa metà (criterio pro-rata temporis).
Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Se nell’anno precedente hai redditi da lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro, non puoi applicare il forfettario. Fa eccezione la cessazione del rapporto entro l’anno. Questa regola è nel comma 57 della Legge 190/2014, come modificato. Ad agosto 2026, la soglia di legge è 30.000 euro.
Partecipazioni e controllo
Non puoi aderire se possiedi partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Non puoi aderire se controlli una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, anche indirettamente. La norma mira a evitare la “scissione” artificiosa dei ricavi.
Spese per lavoro e altri limiti
Se paghi compensi a collaboratori, dipendenti o co.co.co. oltre 20.000 euro lordi annui, esci dal forfettario dall’anno successivo. Restano cause ostative anche i regimi IVA speciali (per esempio agricoltura speciale) e l’attività prevalente di cessione di fabbricati o terreni edificabili.
Casi particolari frequenti
Residenza: serve la residenza in Italia, o almeno produzione prevalente del reddito in Italia. Operazioni occasionali non contano per la soglia se non confluiscono nella partita IVA.
Contribuenti esteri: un residente estero può rientrare se produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate. Verifica caso per caso con documenti.
Aliquote, base imponibile e come si calcola la tassa
Aliquote 15% e 5%
L’imposta sostitutiva standard è il 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se rispetti tre condizioni:
- Niente partita IVA nei tre anni precedenti.
- Nessuna prosecuzione di una precedente attività, né come dipendente per lo stesso datore, né come autonomo. Proseguire significa offrire gli stessi servizi agli stessi clienti.
- Se rilevi un’attività esistente, i suoi ricavi storici non devono superare 85.000 euro.
Queste condizioni discendono dai commi 65-67 della Legge 190/2014 e successive modifiche.
Coefficiente di redditività: definizione semplice
Il coefficiente di redditività è la percentuale che si applica ai ricavi/compensi per stimare il reddito imponibile. Non si considerano i costi reali. Solo i contributi previdenziali obbligatori si sottraggono dopo.
Esempi tipici: professionisti 78%; servizi 67%; commercio 40%. La tabella ufficiale è nell’allegato tecnico all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014.
Esempio numerico completo
Professionista con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%: reddito imponibile lordo 39.000 euro. Contributi INPS gestione separata versati: 8.000 euro. Base imponibile: 39.000 – 8.000 = 31.000 euro. Imposta 15%: 4.650 euro. Se in start-up al 5%: 1.550 euro.
Il principio di cassa vale sempre. Conta l’incasso effettivo, non la data della fattura.
IVA, fatturazione elettronica e adempimenti pratici
IVA: non si addebita e non si detrae
Nel forfettario non si addebita l’IVA in fattura e non si detrae l’IVA sugli acquisti. Non fai liquidazioni periodiche né dichiarazione IVA. In fattura inserisci la dicitura di non applicazione IVA ai sensi dell’articolo 1 commi 54-89 della Legge 190/2014.
Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti
Dal 2024 la e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. La base giuridica è il Decreto Legislativo 127/2015, integrato dal Decreto-Legge 36/2022. Usa il Sistema di Interscambio per tutte le operazioni con soggetti residenti e non residenti, applicando i codici natura corretti (per esempio N2.2, N3.2 se pertinenti).
Imposta di bollo e ritenute
Se la fattura senza IVA supera 77,47 euro, applichi 2 euro di bollo. In e-fattura il bollo è virtuale e si versa periodicamente. Il forfettario non subisce ritenuta d’acconto. Inserisci la dicitura di esonero da ritenuta ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Operazioni estere
Per acquisti di servizi dall’estero, emetti autofattura elettronica (tipi documento TD17, TD18 o TD19). Per vendite a clienti UE o extra-UE, invii e-fattura allo SdI con natura operazione corretta. Non compili l’esterometro “classico” perché sostituito dagli invii via SdI.
Contributi previdenziali: come funzionano
Professionisti senza Cassa: Gestione Separata
Se non hai una Cassa professionale, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è quella vigente per i professionisti senza altra tutela, definita annualmente dall’INPS. Si calcola sul reddito imponibile forfettario.
Artigiani e commercianti
Versano contributi fissi trimestrali più una quota percentuale oltre il minimale. Esiste il regime contributivo agevolato con riduzione del 35% dei contributi, su opzione annuale. La base è la legge quadro (Legge 190/2014, comma 77) e le circolari INPS. Attenzione: i contributi si calcolano su minimale e sul redditometro forfettario.
Professionisti con Cassa privata
Architetti, ingegneri, avvocati, medici e altri iscritti a Casse private seguono i regolamenti della Cassa. Anche in forfettario, i contributi restano dovuti secondo aliquote e scadenze della Cassa, e sono deducibili dal reddito forfettario.
Uscita dal regime e passaggi
Quando esci e da quando decorre
Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro anche di 1 euro, esci subito nell’anno stesso. Applichi IVA e contabilità ordinaria dal momento del superamento, come stabilito dalla Legge 197/2022.
Cosa fare in caso di superamento in corso d’anno
Monitora gli incassi progressivi. Se superi 100.000 euro a novembre, le fatture successive devono avere IVA. Ricalibri contratti, listini e gestione del bollo. È consigliabile un sezionale separato per distinguere le fatture ante e post superamento.
Rientrare nel forfettario
Se sei uscito per superamento della soglia o per cause ostative e queste cessano, puoi rientrare dall’anno successivo rispettando di nuovo tutti i requisiti. Verifica a dicembre e pianifica l’opzione in dichiarazione di inizio attività o in dichiarazione IVA/Redditi, secondo i casi.
Regola decisionale rapida
Sei nel forfettario se, in sintesi, accadono questi fatti
- I tuoi ricavi/compensi dell’anno precedente sono pari o sotto 85.000 euro, e se apri in corso d’anno rispetti il pro-rata.
- Non hai redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro, salvo che il rapporto sia cessato.
- Non hai partecipazioni in società di persone né controlli una SRL con attività riconducibile alla tua.
- Le spese per lavoro dipendente/collaboratori sono pari o sotto 20.000 euro.
- Non applichi regimi IVA speciali e non svolgi prevalentemente cessioni di fabbricati o terreni edificabili.
Se punti al 5% per 5 anni, verifica inoltre
- Nessuna partita IVA nei 3 anni precedenti.
- Nessuna prosecuzione dell’attività precedente (né come dipendente per lo stesso datore, né come autonomo con gli stessi clienti/core business).
- Se subentri in un’attività, i suoi ricavi storici non superavano 85.000 euro.
Se superi 85.000 o 100.000 euro, allora
- Tra 85.000,01 e 99.999,99 euro: passi al regime ordinario l’anno dopo.
- Da 100.000,01 euro in su: passi all’ordinario subito, dalla fattura del superamento.
Fonti di riferimento: Legge 190/2014 e successive modifiche consultabili su Normattiva; chiarimenti Agenzia delle Entrate; per aspetti lavoristici e previdenziali, portali del Ministero del Lavoro e INPS.
| Scenario | Requisiti chiave | Aliquota/coefficiente | Adempimenti e tempistiche | Regola di uscita |
|---|---|---|---|---|
| Nuova apertura professionista | Nessuna P.IVA negli ultimi 3 anni; nessuna prosecuzione; ricavi attesi <= 85.000 | 5% per 5 anni se requisiti start-up; coeff. tipico 78% | Opzione in apertura; e-fattura da subito; bollo su fatture > 77,47; acconti imposta a giugno/novembre | Esci l’anno dopo se superi 85.000; subito se superi 100.000 |
| Commerciante con un dipendente | Ricavi anno precedente <= 85.000; spese lavoro <= 20.000; niente cause ostative | 15%; coeff. tipico 40% | Contributi INPS art/com fissi + percentuale; possibile riduzione 35%; e-fattura e bollo | Se spese lavoro > 20.000 esci l’anno dopo; oltre 100.000 esci subito |
| Side business da dipendente | Redditi da lavoro dipendente anno precedente <= 30.000 o rapporto cessato; ricavi partita IVA <= 85.000 | 15% o 5% se start-up; coeff. in base ad ATECO | Monitora incassi con principio di cassa; acconti/saldi su imposta sostitutiva e contributi | Dipendente > 30.000 senza cessazione: fuori l’anno dopo; oltre 100.000 ricavi: fuori subito |
| Passaggio in corso d’anno oltre 100.000 | Incassi cumulati superano 100.000 | Si applica IVA da fattura del superamento; aliquote IVA ordinarie | Apri sezionale con IVA; aggiorna contratti; rettifica bollo solo per fatture senza IVA | Uscita immediata per legge; ordinario fino a fine anno e anche dall’anno successivo |
| Operazioni con l’estero | Requisiti forfettari integri; soglia <= 85.000 | 15%/5%; coeff. ATECO | E-fattura anche per estero; TD17/18/19 per acquisti; natura N3 per export; niente esterometro classico | Regole di uscita legate ai ricavi complessivi e cause ostative |
FAQ
1) Come si calcola in pratica la base imponibile nel forfettario e quando pago le imposte?
Si parte dai ricavi o compensi incassati nell’anno, perché vale il principio di cassa. Si applica il coefficiente di redditività del tuo ATECO per stimare il reddito lordo. Dal risultato si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. Non sottrai altri costi, nemmeno se documentati, perché sono già “impliciti” nel coefficiente.
L’imposta sostitutiva (15% o 5%) si paga con saldo e acconti. Normalmente versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto a giugno, e il secondo acconto a novembre. Gli acconti coprono l’imposta dell’anno in corso e si conguagliano l’anno dopo. Se inizi l’attività nel 2026, potresti non avere acconti o averli ridotti, a seconda del primo risultato d’imposta.
2) Se emetto una fattura a dicembre ma incasso a gennaio, in quale anno pago le tasse?
Nel forfettario conta l’incasso effettivo. Se emetti fattura a dicembre 2026 e il cliente paga a gennaio 2027, il compenso rientra nel 2027. L’imposta sostitutiva e i contributi relativi si calcolano nel 2027. È fondamentale gestire il cash flow: se incassi molti pagamenti a gennaio, riduci il reddito del 2026 ma aumenti quello del 2027. Pianifica gli incassi con attenzione, soprattutto se sei vicino alla soglia degli 85.000 euro o al passaggio immediato sopra i 100.000.
3) Posso stare nel forfettario se ho quote in una SRL o in una società di persone?
No per le società di persone e per le associazioni professionali: la partecipazione è una causa ostativa. Per le SRL, la regola è più fine. Se controlli, anche indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, non puoi applicare il forfettario. “Riconducibile” significa che l’oggetto sociale e i servizi/beni offerti sono simili o integrati con la tua attività individuale, tale da poter frammentare ricavi. Se possiedi una piccola quota in una SRL che fa tutt’altro settore e non la controlli, la causa ostativa non scatta. Verifica sempre assetto societario, poteri di voto e sovrapposizione tra le attività. Le regole sono nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
4) Come funziona la fatturazione elettronica nel forfettario e quali diciture devo inserire?
Dal 2024 la e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. Emissione tramite SdI, formato XML, codici natura per operazioni senza IVA (per esempio N2.2 per operazioni non soggette, N3.x per non imponibili). Se vendi a privati senza PEC o codice destinatario, usa il codice convenzionale. Inserisci in fattura la dicitura di non applicazione IVA ai sensi dell’articolo 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 e la dicitura di esonero da ritenuta ai sensi del comma 67. Se l’importo supera 77,47 euro, marca da bollo virtuale da 2 euro, che l’Agenzia riepiloga trimestralmente per il pagamento.
Per acquisti di servizi dall’estero, trasmetti l’autofattura elettronica (TD17 per servizi UE/extra-UE; TD18 per acquisti intracomunitari di beni; TD19 per integrazioni). Anche da forfettario non detrai IVA, ma l’obbligo documentale resta. Non compili l’esterometro tradizionale, sostituito dagli invii via SdI. Le regole operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5) Quali sono i requisiti reali per l’aliquota al 5% e come si dimostra che non c’è prosecuzione?
Per applicare il 5% per 5 periodi d’imposta servono tre condizioni cumulative: non aver avuto partita IVA nei 3 anni precedenti; non proseguire la stessa attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo; se rilevi un’attività altrui, i suoi ricavi non devono superare 85.000 euro. La prosecuzione si valuta in modo sostanziale: stessi clienti, stesso know-how, stessa organizzazione possono far scattare la continuità. Se sei stato dipendente e ora fatturi allo stesso ex datore per attività analoga, il 5% non spetta. Se il rapporto di lavoro è cessato e l’attività attuale è diversa per oggetto, mercato e clienti, l’agevolazione può spettare.
Come si documenta? Conserva il contratto di lavoro cessato, una descrizione dell’oggetto della nuova attività, le visure dei clienti nei primi anni, e un prospetto che evidenzi le differenze nei servizi o nei prodotti. In caso di controllo, questi elementi aiutano a dimostrare l’assenza di continuità. Le basi sono nei commi 65-67 della Legge 190/2014 e nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate pubblicate sul proprio portale.
