Partita IVA forfettaria: quali sono vantaggi e svantaggi?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario ti fa pagare il 15% (5% per start-up), non applichi l’IVA, calcoli il reddito con un coefficiente e deduci i contributi. Limite incassi: 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000.

  • Base imponibile: incassi x coefficiente di redditività – contributi previdenziali pagati (principio di cassa = contano gli incassi effettivi).
  • Aliquote: imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up.
  • IVA: non si applica in fattura; fattura elettronica obbligatoria per tutti dal 2024; attenzione a reverse charge e operazioni estere.

Cos’è il regime forfettario nel 2026 e quando conviene

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta.

Paghi il 15% sul reddito calcolato in modo forfettario. Se apri una nuova attività e rispetti requisiti precisi, paghi il 5% per i primi 5 anni.

La norma madre è la Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata da leggi successive (Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Trovi i testi su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di accesso e permanenza

  • Ricavi/compensi non oltre 85.000 euro annui (principio di cassa).
  • Spese per lavoro (dipendenti, collaboratori e co.co.co.) non oltre 20.000 euro lordi annui.
  • Niente regimi IVA speciali (come agricoltura speciale, agenzie di viaggio, editoria).
  • Non partecipi a società di persone/associazioni professionali e non controlli direttamente SRL con attività riconducibile alla tua.
  • Se non residente, devi risiedere in UE/SEE e produrre almeno il 75% del reddito in Italia.

Questi paletti derivano dai commi 57-71 della Legge 190/2014 e successive modifiche, consultabili su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Uscita immediata oltre 100.000 euro

Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo.

Se superi 100.000 euro durante l’anno, il regime cessa subito. Devi applicare l’IVA dalle operazioni che seguono il superamento. Questo è previsto dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023), confermata negli anni successivi.

Come si calcola il reddito e l’imposta sostitutiva

Il forfettario usa il principio di cassa: contano gli incassi nell’anno, non le fatture emesse ma non pagate.

Applichi un coefficiente di redditività ai tuoi incassi. Il coefficiente dipende dal codice ATECO e stima il margine. La parte esclusa è la “spesa forfettaria”.

Poi deduci i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Sull’importo finale applichi il 15% o il 5% (se start-up).

Coefficienti di redditività: cosa sono e dove trovarli

I coefficienti sono fissati per gruppi di attività. La tabella è nell’Allegato 2 della Legge 145/2018, valida anche nel 2026.

  • Professionisti (psicologi, consulenti, designer): 78%.
  • Commercio al dettaglio/ingrosso: 40%.
  • Commercio ambulante di altri prodotti: 54%.
  • Artigiani e servizi alle imprese/alle persone: 67%.

Consulta sempre la classificazione aggiornata su Normattiva o con l’Agenzia delle Entrate perché il coefficiente dipende dal codice ATECO specifico.

Esempio tecnico commentato

Se incassi 40.000 euro come psicologo (coefficiente 78%) e hai versato 3.000 euro di contributi:

  • Reddito imponibile: 40.000 x 78% – 3.000 = 28.200 euro.
  • Imposta sostitutiva: 28.200 x 15% = 4.230 euro. Se start-up, 28.200 x 5% = 1.410 euro.

Le tue spese reali non contano ai fini fiscali. Il fisco presume i costi con il coefficiente. Questa è la logica “forfettaria”.

Aliquota al 5%: quando spetta davvero

L’aliquota al 5% per i primi 5 anni serve a favorire le nuove attività. La Legge 190/2014 (comma 65 e seguenti) stabilisce i requisiti:

  • Non aver esercitato attività nei 3 anni precedenti.
  • L’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente, salvo praticantato obbligatorio.
  • Se subentri in attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non devono superare 85.000 euro.

Se non rispetti anche uno solo di questi punti, applichi il 15% fin da subito.

IVA, fatturazione elettronica e ritenute: cosa fare e cosa evitare

In forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indica in fattura la dicitura di non applicazione IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014.

Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e gli interventi successivi (DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022) e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Operazioni estere: se acquisti servizi da fornitori UE/extra-UE, spesso applichi inversione contabile (reverse charge) con autofattura elettronica via SdI (tipi documento TD17/TD18/TD19). Per cessioni verso clienti UE, emetti e-fattura senza IVA e gestisci gli adempimenti doganali o Intrastat se previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Dogane.

Ritenute: i forfettari non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi. Devi rilasciare apposita dichiarazione al cliente-sostituto d’imposta (base: comma 67, Legge 190/2014). In uscita, non operi ritenute ai professionisti che paghi. Se hai dipendenti, resti sostituto d’imposta per quelle ritenute e per i conguagli.

Contributi previdenziali: come incidono e come risparmiare

I contributi variano in base alla gestione:

  • Professionisti con Cassa privata: versi alla tua Cassa. I contributi sono deducibili dal reddito forfettario.
  • Professionisti senza Cassa: versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è fissata ogni anno con circolari INPS.
  • Artigiani e commercianti: versi alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti (quota fissa + percentuale eccedente). Esiste la riduzione del 35% dei contributi per forfettari, su opzione. Base: Legge 190/2014 e circolari INPS di attuazione (ad esempio circolare INPS 22/2017 e aggiornamenti annuali del Ministero del Lavoro e INPS).

Ricorda: i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno si sottraggono prima di calcolare l’imposta sostitutiva. L’effetto fiscale è forte, specie per chi versa molto.

Pro e contro: valutazione concreta

Vantaggi principali

  • Aliquote piatte 15% o 5% per start-up.
  • Calcolo semplice: niente contabilità ordinaria, meno adempimenti.
  • Niente IVA in fattura: prezzi più competitivi verso clienti privati.
  • Contributi deducibili: riducono la base imponibile.
  • Possibile riduzione INPS del 35% per artigiani e commercianti.

Svantaggi principali

  • Spese forfettarie: se i tuoi costi reali sono alti, potresti pagare più imposte rispetto al regime ordinario.
  • Limite 85.000 euro di incassi e soglia critica 100.000 euro.
  • Spesa per personale/collaboratori non oltre 20.000 euro lordi.
  • Niente detrazione dell’IVA sugli acquisti.
  • Le detrazioni IRPEF personali non riducono l’imposta sostitutiva (valgono solo su altri redditi IRPEF, come lavoro dipendente).

Regola decisionale rapida

Se incassi e costi sono la chiave, usa questi nessi logici

  • Se incassi previsti ≤ 85.000 euro e i costi reali sono bassi, il forfettario di solito conviene.
  • Se incassi tra 70.000 e 85.000 e hai costi alti (affitti, personale, attrezzature), confronta con il regime semplificato: l’IVA detraibile e i costi deducibili potrebbero battere il coefficiente.
  • Se rischi di superare 100.000 euro in corso d’anno, valuta l’ordinario da subito per evitare l’uscita immediata e l’IVA a metà anno.
  • Se assumi o collabori molto e superi 20.000 euro lordi, pianifica il passaggio all’ordinario dal prossimo anno.
  • Se sei start-up vera (requisiti rispettati) e hai margini buoni, l’aliquota 5% per 5 anni è molto vantaggiosa.

Per applicare bene questa regola, usa le fonti ufficiali: Normattiva per le leggi (Legge 190/2014, Legge 145/2018, Legge 197/2022), Agenzia delle Entrate per i chiarimenti operativi, INPS e Ministero del Lavoro per i contributi.

Checklist operativa: documenti e scadenze che non puoi saltare

  • Apri la partita IVA con il codice ATECO corretto (Agenzia delle Entrate; comunica l’opzione forfettaria nella dichiarazione di inizio attività o in dichiarazione annuale).
  • Imposta la fattura elettronica con la dicitura di esenzione IVA e il codice Natura corretto.
  • Monitora incassi in tempo reale: soglie 85.000 e 100.000 euro.
  • Se fai operazioni con l’estero, organizza autofatture e integrazioni via SdI entro 15 giorni.
  • Valuta l’opzione riduzione INPS 35% se artigiano/commerciante; presenta la domanda nei tempi INPS.
  • Conserva e certifica le fatture (conservazione digitale a norma) e paga l’imposta sostitutiva con F24 nelle scadenze IRPEF.
Scenario Requisiti da verificare Cosa succede fiscalmente Tempistiche/Adempimenti
Avvio nuova attività con aliquota 5% Nessuna attività nei 3 anni; non prosecuzione; subentro con ricavi anno precedente ≤ 85.000 Imposta sostitutiva 5% per 5 periodi d’imposta Verifica requisiti all’apertura; conserva prove; applica il 5% in dichiarazione dei redditi
Superi 85.000 ma ≤ 100.000 euro Incassi annui calcolati per cassa Resti forfettario nell’anno; passi al regime ordinario dall’anno successivo Monitora incassi; organizza passaggio IVA e contabilità dal 1° gennaio successivo
Superi 100.000 euro in corso d’anno Accertare la data del superamento Uscita immediata; IVA da applicare dalle operazioni successive; ricalibri fatture Dal giorno di superamento emetti fatture con IVA; gestisci pro-rata e adempimenti come da prassi AE
Collaboratori/dipendenti Spese lorde per lavoro ≤ 20.000 euro Se superi, perdi il forfettario dall’anno successivo Controlla contratti e cedolini; pianifica budget personale entro l’anno
Acquisto servizi da fornitore UE Servizi generici art. 7-ter; prestatore estero Reverse charge con autofattura; imposta sostitutiva invariata Emetti TD17 via SdI entro 15 giorni; versa eventuale IVA se dovuta
Partecipazione/controllo in SRL Niente partecipazione in società di persone/associazioni; niente controllo SRL con attività riconducibile Se entri in questi casi, non puoi applicare/continuare il forfettario Verifica assetti societari prima di aderire o durante l’anno

FAQ

Qual è la differenza pratica tra regime forfettario e regime semplificato/ordinario?

Nel forfettario paghi un’imposta unica (15% o 5%) su un reddito calcolato con un coefficiente fisso. Non deduci i costi reali e non detrai l’IVA. La gestione è semplice e i costi amministrativi sono bassi. Nel semplificato/ordinario deduci i costi effettivi, applichi e detrai l’IVA, e paghi l’IRPEF a scaglioni con addizionali. Se hai investimenti importanti, costi ricorrenti elevati o molti acquisti con IVA, il semplificato può convenire. Se i costi sono leggeri e vendi a privati, il forfettario di solito vince. La base normativa del forfettario è la Legge 190/2014; per il semplificato/ordinario valgono TUIR e DPR IVA, consultabili su Normattiva e con i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il 5% start-up e quando si perde il diritto?

L’aliquota al 5% dura per 5 periodi d’imposta. Devi rispettare tre condizioni: non aver svolto attività nei 3 anni precedenti, non proseguire un lavoro preesistente (salvo praticantato obbligatorio), e in caso di subentro i ricavi dell’anno precedente del cedente devono essere entro 85.000 euro. Se violi anche una sola condizione, applichi il 15% già dall’inizio. Se durante i 5 anni cambi attività ma resti nello stesso perimetro di requisiti, mantieni il 5%. Se superi le soglie di ricavi o di spesa per lavoro, non perdi subito il 5% se resti nel forfettario; lo perdi solo se esci dal regime e passi al 15% o all’IRPEF ordinaria. Le condizioni e gli esempi applicativi sono spiegati nelle circolari AE sulla Legge 190/2014, reperibili sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate.

Se ho costi veri molto alti, come incide il coefficiente di redditività?

Il coefficiente ignora i tuoi costi reali. Se i tuoi costi pesano oltre la “spesa forfettaria” implicita, il reddito fiscale risulta più alto di quello effettivo. E potresti pagare più imposte rispetto al regime semplificato. Esempio: commercio con coefficiente 40% implica “costi presunti” 60%. Se i tuoi costi superano il 60% degli incassi, il forfettario può penalizzarti perché non recuperi l’IVA né deduci il costo extra. In questi casi conviene simulare: confronto forfettario vs semplificato, considerando anche contributi, eventuali perdite fiscali e crediti IVA. L’Agenzia delle Entrate suggerisce questo approccio nei suoi documenti di prassi quando parla di convenienza dei regimi.

Come mi comporto con contributi previdenziali e detrazioni IRPEF personali?

I contributi previdenziali obbligatori si sottraggono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo vale sia per INPS (Gestione Separata, Artigiani/Commercianti) sia per le Casse professionali. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con circolari INPS e del Ministero del Lavoro e con delibere delle Casse. Le detrazioni IRPEF per familiari a carico o spese mediche non riducono l’imposta sostitutiva. Restano però utilizzabili se hai altri redditi soggetti a IRPEF (per esempio, un part-time come dipendente). Le regole sono nei commi 64-67 della Legge 190/2014 e nel TUIR; i chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate e da INPS.

Fatturazione elettronica, operazioni estere e sanzioni: cosa rischio se sbaglio?

Dal 2024 tutti i forfettari emettono fatture elettroniche via SdI. Se non emetti o trasmetti tardi, scattano sanzioni proporzionali (previste dal D.Lgs. 471/1997 e dai provvedimenti AE). Per acquisti di servizi da estero devi emettere autofattura elettronica entro 15 giorni (TD17/TD18/TD19). In caso di mancata integrazione o ritardo, valgono sanzioni sull’IVA. Se superi i 100.000 euro e continui a emettere fatture senza IVA, rischi recuperi d’imposta, interessi e sanzioni per errata applicazione del regime. Le fonti ufficiali sono i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, il D.Lgs. 127/2015 per l’e-fattura, il D.Lgs. 471/1997 per le sanzioni e le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane per gli scambi con l’estero.

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