Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per vendere all’estero con e-commerce: usa OSS per spedizioni dall’Italia verso consumatori UE (soglia 10.000€), IOSS per merci importate ≤150€, attiva VIES per operazioni UE e EORI per dogana. Scadenze: OSS trimestrale, IOSS mensile.
- OSS: obbligatorio sopra 10.000€ annui complessivi di vendite B2C UE (o su opzione). Versi l’IVA del Paese di destinazione con dichiarazione trimestrale unica.
- IOSS: per vendite a consumatori UE con spedizione extra-UE e valore ≤150€. IVA del Paese di destinazione riscossa al checkout e dichiarazione mensile.
- VIES per operazioni intracomunitarie e EORI per import/export. Scadenze: OSS entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre; IOSS entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Quadro normativo 2026: cosa cambia davvero per l’e-commerce che vende all’estero
Le regole IVA dell’e-commerce UE derivano dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) e dal pacchetto e-commerce (Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995) con relative modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. In Italia trovi i recepimenti su Normattiva.
L’OSS (One Stop Shop) semplifica l’IVA per le vendite a distanza di beni spediti dall’Italia a consumatori UE. Superata la soglia unica 10.000€ annui, l’IVA si applica nel Paese di destinazione. Puoi optare per l’OSS anche sotto soglia.
L’IOSS (Import One Stop Shop) riguarda le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi verso consumatori UE, se il valore della spedizione è ≤150€. Riscossi l’IVA al checkout, poi la versi con dichiarazione mensile.
Per la dogana si applica il Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013). Serve il numero EORI per import/export. Per operazioni UE rilevanti ai fini IVA è necessaria l’inclusione in VIES ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i portali italiani per OSS/IOSS con Provvedimenti del 25 giugno 2021. Le scadenze e le modalità restano valide nel 2026.
OSS: come funziona, quando serve e come si calcola
Quando usare l’OSS
Usi l’OSS per vendite a distanza B2C di beni spediti dall’Italia verso altri Paesi UE. È obbligatorio se superi 10.000€ complessivi nell’anno in corso o nel precedente, considerando anche i servizi TBE (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) B2C UE.
Puoi optare per l’OSS anche se stai sotto soglia: scegli la “regola del Paese di destinazione” per tutte le vendite B2C UE. L’opzione vale per almeno due anni.
Calcolo e aliquote
Applichi l’aliquota IVA del Paese di consegna. Ogni ordine segue la sua aliquota. Devi mantenere un archivio prezzi IVA inclusa per ciascun Paese UE. Verifica eventuali aliquote ridotte o super-ridotte.
Dichiarazione e pagamenti
Compili la dichiarazione OSS trimestrale nel portale dell’Agenzia delle Entrate. Scadenza: ultimo giorno del mese successivo al trimestre (es. Q2 entro 31 luglio). Versi in un’unica soluzione. L’Italia ripartisce l’IVA agli altri Stati.
Casi esclusi
L’OSS non copre: vendite domestiche in altri Stati membri quando stocchi lì (ad es. FBA con magazzini esteri), beni soggetti ad accisa, vendite B2B. In questi casi serve partita IVA locale o regole diverse.
IOSS: importazioni B2C UE fino a 150€
Quando usare l’IOSS
Usi l’IOSS quando spedisci da Paesi extra-UE verso consumatori UE e il valore del singolo invio non supera 150€. Il valore si riferisce al bene, esclusi costi di trasporto e assicurazione indicati separatamente.
L’IOSS è facoltativo. Se non lo usi, l’IVA si paga in dogana dal cliente o dallo spedizioniere. Con IOSS migliori l’esperienza: il cliente paga prezzo “tutto incluso”.
Marketplace come fornitori presunti
Se vendi tramite marketplace che facilita l’operazione, spesso il marketplace è “fornitore presunto” e incassa l’IVA al posto tuo, usando il proprio IOSS. Verifica le condizioni del portale usato.
Dichiarazione e limiti
La dichiarazione IOSS è mensile. Scadenza: ultimo giorno del mese successivo. L’IOSS non si applica sopra 150€. Oltre tale soglia si pagano IVA all’importazione ed eventuali dazi. Puoi offrire resa DDP con rappresentante doganale.
VIES ed EORI: quando attivarli e perché
VIES (VAT Information Exchange System)
Il VIES è l’archivio degli operatori abilitati a operazioni intracomunitarie. In Italia richiedi l’inclusione all’attribuzione della partita IVA o successivamente. Serve in particolare per scambi B2B UE e per ricevere/acquistare senza IVA con inversione contabile.
Per vendite B2C con OSS non è sempre tecnicamente richiesto, ma molti operatori lo attivano comunque per flessibilità con fornitori UE e per policy dei marketplace. La base giuridica è nell’art. 35 DPR 633/1972 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
EORI (Economic Operator Registration and Identification)
L’EORI identifica il soggetto nelle dichiarazioni doganali di import/export. Lo rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È necessario se effettui operazioni doganali in proprio. Se deleghe lo spedizioniere, può usare rappresentanza e il suo EORI, ma è preferibile avere il tuo.
L’obbligo discende dal Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013) e normativa applicativa nazionale.
Fatturazione, e-fattura e registri: come gestire la contabilità
Fattura sì o no?
Per vendite B2C a distanza, la Direttiva IVA non richiede l’emissione di fattura salvo richiesta del cliente o prescrizione nazionale. In Italia, le vendite online B2C si certificano tramite corrispettivi, non con scontrini, e con documenti di trasporto.
Se usi OSS/IOSS, continui a non dover emettere fattura di regola, ma devi tenere registri dettagliati per 10 anni con aliquote, Paesi, valori e prove di spedizione. Le amministrazioni fiscali possono controllarli.
E-fattura per forfettari
Dal 2024 l’e-fattura è estesa a tutti i forfettari in Italia. Vale per operazioni in cui la fattura è obbligatoria o emessa su richiesta. Per corrispettivi B2C resta l’obbligo di invio telematico giornaliero tramite registratore telematico o server RT.
Come separare l’IVA OSS/IOSS
Le somme incassate come IVA estera via OSS/IOSS non sono ricavi. Registrale separatamente per paese e aliquota. I ricavi ai fini reddituali restano i corrispettivi al netto dell’IVA. Questa distinzione è cruciale per i forfettari e per chi applica imposte sostitutive.
Rettifiche, resi e note di credito
Resi e sconti successivi si rettificano nella dichiarazione OSS/IOSS del periodo in cui avviene la variazione, entro i termini previsti (in genere entro tre anni). Conserva prova del rimborso al cliente e riferimenti dell’operazione originale.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere correttamente
1) Spedisci da Italia a consumatori in altri Paesi UE?
- Sì: hai superato 10.000€ complessivi nel corrente o nel precedente anno? Se sì, usa OSS e applica IVA del Paese di destinazione. Se no, puoi restare a IVA italiana (per i non forfettari) o optare per OSS comunque.
- No: passa alla domanda 2.
2) Spedisci da Paese extra-UE direttamente al cliente UE?
- Sì: il valore della singola spedizione è ≤150€? Se sì, valuta IOSS per addebitare l’IVA al checkout. Se >150€, IOSS non si applica: gestisci IVA e dazi in dogana (DDP o a carico cliente).
- No: passa alla domanda 3.
3) Stock in magazzino in un altro Paese UE (es. FBA/Pan-EU)?
- Sì: le vendite dal magazzino locale sono domestiche in quel Paese. Serve partita IVA locale. L’OSS non copre queste vendite.
- No: l’OSS è sufficiente per coprire vendite a distanza B2C UE se superi/opt-in alla soglia.
4) Vendi B2B UE?
- Sì: iscrizione VIES necessaria. Applichi le regole B2B (inversione contabile se ricorrono i presupposti). L’OSS non si usa.
- No: resta nel perimetro B2C con OSS/IOSS.
Costi e adempimenti iniziali in Italia
Apertura partita IVA e pratiche
Se apri da solo: imposta di bollo circa 17,50€, diritti di segreteria circa 18€, diritto annuale Camera di Commercio 53€-120€ secondo attività, SCIA variabile 0€-200€ in base al Comune, PEC e firma digitale da 35€.
Se ti affidi a un intermediario: aggiungi il suo compenso (300€-500€ in media, in base a inquadramento, codice ATECO e complessità). Questi importi possono variare per aggiornamenti tariffari locali nel 2026.
VIES, EORI e registrazioni OSS/IOSS
VIES: attivazione senza imposta, salvo compenso dell’intermediario. EORI: rilascio senza oneri d’imposta, con eventuale costo di pratica. OSS/IOSS: registrazione nel portale dell’Agenzia delle Entrate; nessun costo d’imposta, ma servono procedure e controlli documentali.
Scadenze che non puoi sbagliare
OSS: dichiarazione e versamento trimestrali entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (Q1: 30 aprile; Q2: 31 luglio; Q3: 31 ottobre; Q4: 31 gennaio). IOSS: dichiarazione e versamento mensili entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Attenzioni speciali e casi particolari
Northern Ireland (Irlanda del Nord)
Per i beni, l’Irlanda del Nord segue le regole IVA UE. Quindi l’OSS si applica anche per spedizioni dall’Italia verso l’Irlanda del Nord. Verifica i prefissi identificativi specifici nelle banche dati IVA.
Beni esclusi e servizi digitali
Alcuni beni (es. soggetti ad accisa) non rientrano nell’OSS. I servizi digitali B2C seguono regole simili (regime OSS non union per soggetti senza stabilimento o regole TBE). Controlla sempre la classificazione.
Marketplace e stoccaggi esteri
Se usi stoccaggi in altri Paesi UE (es. programmi Pan-EU), devi aprire posizioni IVA locali per le vendite domestiche in quei Paesi. L’OSS resta utile solo per le vendite a distanza da Italia o da un Paese UE verso un altro.
Fonti normative da consultare
Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche; Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995; Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; Codice doganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013); DPR 633/1972 art. 35; prassi dell’Agenzia delle Entrate su OSS/IOSS; istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per EORI. Consulta i testi su Normattiva e sui portali istituzionali competenti.
| Scenario | Requisito IVA/doganale | Soglie/Regole | Tempistiche dichiarative | Documenti/fatturazione |
|---|---|---|---|---|
| Spedizioni B2C dall’Italia verso UE (no stoccaggi esteri) | OSS (regime Union) | Soglia 10.000€ annui UE complessivi (anno corrente o precedente). Possibile opt-in sotto soglia. | Trimestrale OSS: ultimo giorno del mese successivo al trimestre | Nessuna fattura salvo richiesta; corrispettivi e registri OSS per 10 anni |
| Vendite B2C da Paese extra-UE verso UE, valore spedizione ≤150€ | IOSS | Nessuna soglia annua; limite per spedizione ≤150€. IVA riscossa al checkout. | Mensile IOSS: ultimo giorno del mese successivo | Nessuna fattura di regola; indicazione IOSS allo spedizioniere; prova di incasso IVA |
| Vendite B2C da Paese extra-UE verso UE, valore spedizione >150€ | No IOSS. IVA e dazi in dogana | Si applicano IVA import e dazi; valuta resa DDP o a carico cliente | Doganali per singola spedizione | Bolla doganale; eventuale fattura commerciale per import |
| Vendite B2C da magazzino in altro Paese UE (es. FBA locale) | Partita IVA locale. L’OSS non copre vendite domestiche | Nessuna soglia: è vendita domestica nel Paese di stoccaggio | Liquidazioni e dichiarazioni IVA del Paese locale | Fatturazione/corrispettivi secondo norme locali |
| Vendite tramite marketplace che è fornitore presunto | Marketplace riscuote e versa IVA (IOSS/OSS propri) | Dipende dai flussi facilitati dal marketplace | Marketplace dichiara; il venditore dichiara solo la parte non coperta | Conserva report marketplace e riconcilia incassi |
| Operazioni B2B UE | VIES, regole inversione contabile | Verifica validità VAT ID cliente estero | Nei termini IVA ordinari (no OSS) | Fattura senza IVA con riferimenti normativi |
| Import/export extra-UE | EORI obbligatorio | Regole del Codice doganale UE | Per singola operazione doganale | Dichiarazioni doganali e prove di uscita/entrata |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo applicare l’IVA con OSS/IOSS? Come incide sui miei ricavi e sull’imposta sostitutiva?
Se sei forfettario e vendi a distanza B2C UE sopra la soglia 10.000€, devi applicare l’IVA del Paese di destinazione tramite OSS. Puoi anche optare per OSS sotto soglia. L’IVA incassata via OSS non è un tuo ricavo, è un’imposta che versi. Quindi non entra nella base per l’imposta sostitutiva. Devi però separare contabilmente corrispettivo netto e IVA per ogni Paese e aliquota. Per le vendite B2C UE sotto soglia senza opzione OSS, il luogo di tassazione resta l’Italia: in forfettario non addebiti IVA. Con IOSS, se spedisci da extra-UE ≤150€, incassi l’IVA del Paese di destinazione al checkout e la versi mensilmente: anche in questo caso l’IVA non è ricavo. Conserva registri dettagliati per 10 anni. Le regole derivano dalla Direttiva 2006/112/CE e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate su OSS/IOSS.
2) Uso Amazon FBA o magazzini in altri Paesi UE: basta l’OSS o serve aprire IVA locale?
L’OSS non copre le vendite domestiche effettuate da stock situati in un altro Stato membro. Se trasferisci e stocchi merce in Germania, Francia o Spagna, le vendite verso clienti di quel Paese sono domestiche lì. Devi ottenere partita IVA locale, certificare i corrispettivi e presentare dichiarazioni secondo le regole di quel Paese. Continui a usare l’OSS solo per le vendite a distanza tra Stati membri da uno Stato a un altro in cui non hai stock. Se vendi tramite marketplace, per alcune operazioni il marketplace può essere “fornitore presunto” e dichiarare l’IVA. Tuttavia, lo stoccaggio fisico attiva quasi sempre gli obblighi locali. Riferimenti: Direttiva 2006/112/CE, linee guida UE e prassi amministrative nazionali.
3) Come mi registro a OSS/IOSS in Italia e quali sono le scadenze esatte?
Ti registri al portale OSS/IOSS dell’Agenzia delle Entrate con le tue credenziali. Per l’OSS (regime union) inserisci dati anagrafici, IBAN per i versamenti e l’elenco dei Paesi in cui venderai. Per l’IOSS potresti dover nominare un intermediario se non sei stabilito nell’UE. Scadenze: OSS trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (Q1 entro 30 aprile, Q2 entro 31 luglio, Q3 entro 31 ottobre, Q4 entro 31 gennaio). IOSS mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo. I pagamenti vanno effettuati entro le stesse scadenze. Le istruzioni discendono dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2021 e dalla disciplina UE.
4) Cosa succede se faccio un reso o annullo un ordine dopo aver dichiarato l’IVA con OSS/IOSS?
Le rettifiche si gestiscono nella dichiarazione successiva. Per l’OSS, indichi l’importo a storno per il Paese interessato nella prima dichiarazione utile, entro i limiti temporali previsti (in genere tre anni dall’operazione). Per l’IOSS, rettifichi nella dichiarazione del mese in cui effettui il rimborso. Devi conservare prova del reso, del rimborso al cliente e del collegamento con l’operazione originaria. Se l’annullo avviene prima della dichiarazione, correggi direttamente il periodo in corso. Queste regole sono previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e dalle istruzioni applicative nazionali.
5) Devo emettere fattura o scontrino per le vendite online B2C? E come funzionano i corrispettivi telematici con OSS?
Per le vendite online B2C italiane e UE non serve scontrino; si certificano tramite corrispettivi e documenti di trasporto. La fattura si emette solo su richiesta del cliente o se prevista da specifiche norme. Con OSS non cambia questa regola: l’adempimento principale è la dichiarazione OSS con i dati per Paese e aliquota. In Italia resta l’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi tramite RT o server-RT, secondo il D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Se vendi a clienti esteri e non emetti fattura, devi comunque garantire la tracciabilità dell’ordine, del pagamento, della spedizione e dell’IVA applicata. Per operazioni B2B UE, invece, serve fattura con regole di inversione contabile e verifica VIES.
