Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’elenco VIES abilita la tua Partita IVA a operazioni B2B intracomunitarie. Iscriviti all’apertura o online nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; attivazione di norma immediata. Poi gestisci reverse charge, fatturazione estera e modelli Intrastat.
- Devi iscriverti al VIES se vendi o acquisti beni intra-UE B2B o presti/ricevi servizi B2B generali con inversione contabile.
- Iscrizione in AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri soggetti) oppure online in “Archivio VIES” con SPID/CIE/CNS.
- Dopo l’iscrizione: verifica VIES dei clienti, fatturazione transfrontaliera via SdI, TD17-18-19 per acquisti, e Intrastat quando dovuto.
Cos’è il VIES e a cosa serve
Il VIES è l’archivio che raccoglie le Partite IVA autorizzate a operazioni intracomunitarie B2B. Consente a fornitori e clienti UE di riconoscersi come soggetti passivi IVA e applicare le regole corrette.
Senza VIES, le tue cessioni o prestazioni a clienti UE potrebbero essere trattate come operazioni interne, con IVA italiana da addebitare e maggiori rischi sanzionatori. L’inclusione garantisce anche la tua visibilità nel sistema di verifica europeo.
Riferimenti normativi essenziali
Le basi sono nell’articolo 214 e seguenti della Direttiva IVA 2006/112/CE, nel Regolamento UE n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e nel Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011. In Italia, le regole IVA generali sono nel D.P.R. 633/1972, le operazioni intracomunitarie sui beni nel D.L. 331/1993, e le procedure VIES nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della normativa nazionale. Consulta i testi aggiornati su Normattiva e i portali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Chi deve iscriversi al VIES
Devi iscriverti se effettui o intendi effettuare operazioni B2B con controparti UE. Parliamo di due macro-categorie: beni e servizi.
Per i beni: cessioni intracomunitarie non imponibili (quando spedisci beni in altro Stato UE a un soggetto con Partita IVA) e acquisti intracomunitari di beni da fornitori UE. Per i servizi: prestazioni B2B “generali”, cioè quelle in cui la regola base sposta il luogo d’imposizione nello Stato del committente (art. 44 Direttiva IVA; in Italia art. 7-ter D.P.R. 633/1972).
Chi non deve iscriversi
Non serve VIES per vendite B2C a consumatori UE, come un e-commerce che usa il regime OSS per le vendite a distanza. Non serve se operi solo in Italia, anche con clientela straniera che viene fisicamente da te. Esempio: parrucchiere a Ventimiglia che taglia i capelli in negozio a clienti francesi.
Attenzione però ai casi misti. Se lo stesso parrucchiere offre servizi a domicilio oltre confine in Francia, entra nel perimetro transfrontaliero e l’iscrizione VIES diventa opportuna.
Come iscriversi al VIES
Hai due strade. La prima durante l’apertura della Partita IVA. La seconda in un momento successivo, con una semplice comunicazione telematica.
All’apertura, persone fisiche e ditte individuali usano il modello AA9/12. Società e altri enti usano l’AA7/10. In entrambi, compila il quadro sulle operazioni intracomunitarie e richiedi l’inclusione VIES.
Procedura telematica passo-passo
Se hai già la Partita IVA, entra nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Accedi ai Servizi IVA e cerca la funzione “Archivio VIES” o “Comunicazione inclusione/cessazione VIES”.
Seleziona “Comunicazione di inclusione” e indica la tua Partita IVA. Conferma e invia. L’inclusione è di norma immediata. L’Agenzia può comunque effettuare controlli successivi e, in caso di anomalie, sospendere o revocare l’abilitazione.
Dopo l’invio, potresti vedere la tua posizione aggiornata sul portale VIES della Commissione europea entro 24-48 ore, il tempo tecnico di propagazione dei dati tra sistemi nazionali ed europeo.
Obblighi dopo l’iscrizione: cosa cambia davvero
Con l’iscrizione VIES, alcune regole diventano operative. La più importante è l’inversione contabile, chiamata anche reverse charge. È il meccanismo per cui chi riceve il servizio o il bene integra l’IVA nel proprio Stato.
Reverse charge significa che non addebiti IVA italiana su molte operazioni B2B UE. Il tuo cliente integra l’IVA nel suo Paese. Viceversa, quando acquisti beni o servizi da fornitori UE, sei tu a integrare e, se dovuto, a versare l’IVA italiana.
Fatturazione elettronica e comunicazioni
Le operazioni transfrontaliere si trasmettono al Sistema di Interscambio. Per gli acquisti da UE, usa i documenti TD17, TD18 o TD19 per integrare/autofatturare. Per le vendite a soggetti UE, emetti fattura elettronica con i dati del cliente comunitario e la corretta natura IVA.
Ricorda di indicare sempre il numero di Partita IVA comunitario del cliente. Verificalo nel sistema VIES prima di emettere la fattura, per applicare legittimamente la non imponibilità o il reverse charge.
Intrastat e prova del trasporto
Per cessioni e acquisti intracomunitari B2B potresti dover presentare i modelli Intrastat. La periodicità è mensile o trimestrale, secondo i volumi e le regole aggiornate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di ISTAT.
Per le cessioni di beni, conserva la prova del trasporto fuori dall’Italia. Documenti tipici: CMR firmato, DDT, documenti di spedizione o tracking del corriere. La Direttiva IVA e il Regolamento di esecuzione UE 282/2011 fissano presunzioni e prove idonee.
Servizi B2B: come funziona la territorialità
Per i servizi B2B “generali”, la territorialità segue il Paese del committente (art. 44 Direttiva IVA; in Italia art. 7-ter). Quindi fatturi senza IVA italiana e indichi la dicitura di inversione contabile. Il tuo cliente integra l’imposta nel proprio Stato.
Se ricevi servizi da un fornitore UE, applichi tu il reverse charge in Italia con il documento elettronico corretto e versi l’IVA se detraibile/indetraibile secondo il tuo regime.
Irlanda del Nord e prefisso XI
Dopo la Brexit, l’Irlanda del Nord partecipa al sistema IVA UE solo per gli scambi di beni. Le Partite IVA hanno prefisso XI. Tratta le operazioni di beni con XI come intracomunitarie. Per i servizi, non applicare la disciplina UE dei servizi intracomunitari.
Forfettari e VIES: cosa cambia
Il regime forfettario è un regime agevolato che semplifica l’IVA in uscita. Non addebiti IVA in fattura in Italia, ma resti soggetto passivo per le operazioni con l’estero. Quindi puoi iscriverti al VIES e operare intra-UE.
Se acquisti servizi da UE applichi il reverse charge e versi l’IVA italiana con F24, anche se sei forfettario. Per gli acquisti di beni da UE, integri la fattura e versi l’IVA quando dovuta. Verifica anche gli adempimenti Intrastat in base ai volumi.
Sanzioni, controlli e disattivazione
Se fatturi come cessione intracomunitaria senza essere nel VIES, l’operazione può essere riqualificata con IVA italiana dovuta. L’Amministrazione recupera l’imposta e applica sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997.
L’Agenzia delle Entrate può escluderti dal VIES se rileva rischio fiscale o assenza prolungata di operazioni intracomunitarie, secondo i provvedimenti attuativi emanati dal 2010 in poi. In tal caso ricevi comunicazione e puoi chiedere la reiscrizione, motivando l’attività prevista.
Regola decisionale rapida
Decidi in 60 secondi
Sei un’impresa o un professionista con Partita IVA italiana? Se sì, verifica i tuoi flussi:
- Vendi beni a clienti con Partita IVA in altro Stato UE? Iscriviti al VIES prima di fatturare. Usa non imponibilità art. 41 D.L. 331/1993 e conserva la prova del trasporto.
- Acquisti beni da fornitori UE con Partita IVA? Iscriviti al VIES e integra la fattura con IVA italiana. Valuta Intrastat acquisti.
- Presti servizi B2B “generali” a soggetti UE? Iscriviti al VIES. Fattura senza IVA con inversione contabile ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972.
- Ricevi servizi B2B da fornitori UE? Iscrizione VIES raccomandata. Applica reverse charge in Italia con documento TD17 e versa l’IVA quando dovuta.
- Vendi solo B2C a privati UE (e-commerce) con OSS? In genere VIES non necessario. Gestisci la soglia unica UE e l’OSS.
- Clienti stranieri vengono fisicamente da te in Italia? VIES non necessario, l’operazione è interna italiana.
Come verificare un numero IVA comunitario
Usa il sistema VIES della Commissione europea per controllare il numero di Partita IVA del cliente o fornitore. La verifica è fondamentale per applicare le regole giuste. Documenta e conserva la schermata o l’esito del controllo.
Se il numero risulta “non valido”, contatta la controparte. Non applicare l’esenzione/non imponibilità finché non ottieni un numero valido. In caso di dubbio, valuta l’addebito dell’IVA italiana per evitare rischi.
Checklist operativa post-iscrizione
Aggiorna le anagrafiche clienti/fornitori con i codici paese UE corretti. Prepara modelli di fattura con diciture normate (ad esempio “inversione contabile” o “non imponibile art. 41 D.L. 331/1993”).
Imposta i codici documento elettronico per gli acquisti (TD17, TD18, TD19) e le nature IVA corrette per le vendite. Pianifica le scadenze Intrastat con il tuo consulente. Conserva le prove di trasporto per 10 anni, insieme ai contratti e agli ordini.
| Scenario | Iscrizione VIES obbligatoria? | Adempimenti conseguenti | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|
| Vendita beni B2B a cliente con Partita IVA in Germania | Sì | Fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/1993; verifica VIES cliente; prova trasporto; Intrastat cessioni | Iscrizione VIES immediata; propagazione UE 24-48h; Intrastat secondo volumi |
| Acquisto beni da fornitore francese | Sì | Integrazione IVA italiana; TD18; registri IVA; Intrastat acquisti se dovuto | Integrazione entro il mese di ricezione; eventuale versamento periodico |
| Servizio di consulenza reso a società spagnola | Sì | Fattura senza IVA per inversione contabile art. 7-ter; verifica VIES; Intrastat servizi attivi se dovuto | Fattura alla data prestazione; Intrastat in base ai volumi |
| Servizio marketing ricevuto da agenzia olandese | Raccomandata | Reverse charge in Italia con TD17; versamento IVA se dovuto; Intrastat servizi passivi se richiesto | Autofattura/integrazione entro il 15 del mese successivo |
| E-commerce B2C beni con OSS verso consumatori UE | No | Gestione OSS per vendite a distanza; IVA del Paese di consumo; rendicontazione OSS | Registrazione OSS e rendiconti trimestrali |
| Operazioni beni con soggetto Irlanda del Nord (prefisso XI) | Sì (solo beni) | Applicazione regole intracomunitarie beni; verifica prefisso XI; prove di trasporto | Come per scambi intra-UE; servizi esclusi dalla disciplina UE |
FAQ
1) Quanto tempo ci vuole per essere visibili nel VIES e quando posso iniziare a fatturare intra-UE?
L’inclusione nazionale è di norma immediata dopo l’invio della comunicazione in area riservata. Puoi emettere fatture intracomunitarie da subito. La visibilità sul portale VIES della Commissione europea può richiedere 24-48 ore per la propagazione tecnica. In questo lasso di tempo, conserva la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’inclusione. Se la visibilità tarda, verifica i dati anagrafici IVA e, se serve, apri un ticket all’assistenza dell’Agenzia. L’Amministrazione può sempre svolgere controlli successivi e, se emergono anomalie, sospendere la posizione VIES.
2) Cosa rischio se fatturo come “intra-UE” senza essere iscritto al VIES?
Il cliente UE potrebbe rifiutare la fattura senza IVA. In Italia, l’operazione può essere riqualificata come imponibile con IVA italiana dovuta. L’Agenzia può recuperare l’imposta e applicare sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi. In caso di acquisti, l’errata gestione del reverse charge comporta sanzioni per irregolare assolvimento dell’imposta. Per ridurre i rischi: iscriviti al VIES prima di operare, verifica sempre il numero del cliente nel sistema VIES, indica correttamente la norma in fattura e conserva le prove del trasporto per i beni.
3) Sono in regime forfettario: posso iscrivermi al VIES e come gestisco IVA e Intrastat?
Sì, il forfettario può iscriversi al VIES. In vendita in Italia non addebita IVA, ma per l’estero applica le regole generali: cessioni intracomunitarie di beni non imponibili con VIES e prova di trasporto; servizi B2B senza IVA italiana con inversione contabile. Se ricevi servizi da UE, applichi il reverse charge in Italia e versi l’IVA con F24, pur restando forfettario. Gli Intrastat dipendono dai volumi e dalla tipologia (beni/servizi attivi o passivi); verifica la tua situazione con le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e ISTAT. Ricorda anche gli obblighi di fatturazione elettronica transfrontaliera via SdI.
4) Devo iscrivermi al VIES anche se lavoro solo con privati esteri (B2C)?
In generale no. Se vendi a consumatori finali UE, non serve VIES. Devi però gestire correttamente l’IVA del Paese di consumo con il regime OSS se superi la soglia unica UE o decidi di aderire comunque. Per i servizi digitali B2C si applicano regole specifiche analoghe. Se in futuro inizi a lavorare con aziende UE (B2B), iscriviti al VIES prima di emettere le prime fatture. Se alterni B2C e B2B, l’iscrizione è consigliata per evitare blocchi operativi.
5) L’Agenzia può disattivare la mia posizione VIES? Come mi riabilito?
Sì. L’Agenzia delle Entrate, in base ai provvedimenti attuativi connessi alla normativa IVA e alla cooperazione amministrativa UE, può disattivare l’inclusione VIES in caso di rischio fiscale, dati anomali, o assenza prolungata di operazioni intracomunitarie. Riceverai una comunicazione. Per la riabilitazione, accedi all’area riservata e invia una nuova richiesta di inclusione motivando le operazioni previste. In alcuni casi possono chiederti documenti integrativi (contratti, ordini, prove di attività). Dopo la riattivazione, verifica la visibilità sul portale VIES della Commissione e riprendi a emettere fatture intra-UE solo quando risulti di nuovo valido.
Fonti e riferimenti utili da consultare
Per approfondire, consulta i testi su Normattiva relativi a D.P.R. 633/1972 e D.L. 331/1993. Verifica le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate per iscrizione e gestione VIES, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di ISTAT per gli Intrastat, e le pagine istituzionali della Commissione europea su Direttiva IVA 2006/112/CE, Regolamento UE n. 904/2010 e Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011.
