Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il VIES è l’archivio IVA UE per chi fa scambi intracomunitari B2B. Iscriviti se vendi o acquisti da soggetti UE. Richiesta all’Agenzia delle Entrate, fatturazione senza IVA o con reverse charge.
- Base legale: DPR 633/1972 art. 35; DL 331/1993 artt. 38 e 41; Regolamento (UE) 904/2010; Direttiva 2006/112/CE.
- Iscrizione VIES necessaria per operazioni B2B UE. Non serve per Svizzera o vendite solo a consumatori UE (B2C) senza OSS/IOSS.
- Attivazione tramite AA9/12 o area riservata Agenzia delle Entrate. Controlli ex post e possibile esclusione.
Cos’è il VIES e perché conta per l’IVA intracomunitaria
VIES significa VAT Information Exchange System. È la banca dati europea delle partite IVA abilitate agli scambi intracomunitari.
Serve a due cose pratiche. Verificare che il cliente o il fornitore UE sia un soggetto passivo attivo. Consentire la fatturazione corretta senza IVA o in inversione contabile.
La base giuridica è europea e nazionale. Il Regolamento (UE) 904/2010 disciplina lo scambio di informazioni IVA tra Stati. La Direttiva 2006/112/CE definisce regole su luogo di imposizione e reverse charge.
In Italia, l’iscrizione si fonda sull’art. 35 del DPR 633/1972. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni sono regolati dagli artt. 38 e 41 del DL 331/1993. Le prestazioni di servizi seguono gli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972 e l’art. 17 sul reverse charge.
Le fonti sono consultabili sui portali istituzionali come Normattiva e Agenzia delle Entrate.
Chi deve iscriversi al VIES
Obbligo per operazioni B2B nell’Unione europea
Devi iscriverti se, con la tua partita IVA italiana, intendi:
- Vendere beni a soggetti passivi con partita IVA in un altro Stato membro (cessioni intracomunitarie non imponibili art. 41 DL 331/1993).
- Acquistare beni da soggetti UE con partita IVA (acquisti intracomunitari, integrazione e reverse charge).
- Fornire servizi “generici” B2B a soggetti passivi UE (luogo di tassazione nel Paese del cliente, art. 7-ter DPR 633/1972, inversione art. 17).
- Ricevere servizi “generici” B2B da soggetti UE (reverse charge in Italia, art. 17 DPR 633/1972).
L’iscrizione vale per imprese, lavoratori autonomi e professionisti. Vale anche se operi in regime forfettario. Il regime fiscale non impedisce l’uso del VIES.
Quando non serve iscriversi
Non è richiesta se fai solo operazioni interne italiane. Non serve per operazioni con Paesi extra UE, come Svizzera o USA.
Se vendi solo a consumatori finali UE (B2C), il VIES non è obbligatorio. In questi casi valutare OSS/IOSS per le vendite a distanza B2C, come da Direttiva 2006/112/CE.
Se apri la partita IVA ma non fai scambi UE, puoi iscriverti dopo. Fallo prima della prima operazione intracomunitaria per evitare problemi.
Come iscriversi al VIES in pratica
All’apertura della partita IVA
Indica la volontà di operare in UE nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (soggetti diversi). Questi moduli si usano per dichiarare l’inizio attività IVA.
Compila il quadro dedicato alle operazioni intracomunitarie. Presenta la pratica all’Agenzia delle Entrate. Puoi farlo online, per posta o allo sportello.
La posizione VIES risulta, di norma, attiva contestualmente alla registrazione. Restano possibili controlli successivi e l’esclusione in caso di irregolarità. La prassi discende da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dal 2010 in poi.
Dopo l’apertura: attivazione dall’area riservata
Hai già la partita IVA? Accedi ai servizi dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Entra nei “Servizi IVA – Archivio VIES”.
Seleziona la comunicazione di inclusione. Indica la tua partita IVA e conferma. L’attivazione è immediata di regola, con controlli ex post.
Verifica poi sul servizio europeo di controllo partita IVA che la tua posizione risulti abilitata. È una prudenza utile prima di emettere fatture non imponibili.
Esclusione o revoca della posizione VIES
Puoi chiedere l’esclusione se non operi più con l’UE. La richiesta si fa dagli stessi canali. L’Agenzia può disporre l’esclusione se rileva rischi o inattività.
Controlla periodicamente lo stato. Se vieni escluso per errore, chiede il reinserimento e documenta le operazioni UE pianificate.
Fatturazione e adempimenti collegati
Vendite di beni a soggetti UE (B2B)
Emetti fattura senza IVA. Inserisci la dicitura “non imponibile art. 41 DL 331/1993”. Indica i numeri IVA di entrambe le parti, con prefissi nazionali.
Conserva prove di uscita dei beni dall’Italia. Ad esempio CMR firmati, DDT, documenti di trasporto o prova di consegna. Sono elementi richiesti dalla disciplina UE.
Presenta gli elenchi Intrastat per cessioni di beni. La periodicità dipende dalle soglie gestite da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat.
Acquisti di beni da soggetti UE (B2B)
Ricevi fattura senza IVA. Integri con l’aliquota italiana e registri con doppia annotazione (IVA a debito e a credito, se detraibile). È il reverse charge interno.
Compila gli Intrastat acquisti se superi le soglie. Rispetta i termini di registrazione e liquidazione IVA.
Servizi “generici” B2B con soggetti UE
Se presti servizi a partita IVA UE, emetti fattura senza IVA con dicitura “inversione contabile, art. 17 DPR 633/1972 e art. 196 Direttiva 2006/112/CE”.
Se ricevi servizi da partita IVA UE, integri o emetti autofattura elettronica (codici TD17/TD18/TD19) e versi l’IVA a debito. Detrai secondo le regole ordinarie.
Per i servizi, gli Intrastat possono essere dovuti. Verifica periodicità e soglie vigenti presso Agenzia delle Dogane e Istat.
Comunicazione transfrontaliera tramite SdI
L’invio dei dati delle operazioni estere avviene tramite Sistema di Interscambio. Usa i documenti elettronici previsti e i codici tipo documento corretti.
La trasmissione entro i termini evita sanzioni. Le istruzioni sono dell’Agenzia delle Entrate.
Casi particolari: e-commerce, OSS/IOSS, marketplace
Per vendite a distanza B2C nell’UE, valuta il regime OSS. Ti consente di versare l’IVA estera in un’unica dichiarazione. Non è VIES, ma si collega alla territorialità.
Se usi marketplace con stoccaggio in più Paesi UE (es. modelli Pan-EU), potresti dover identificarti localmente. Il VIES italiano non basta.
Per le triangolazioni e il call-off stock, applica gli schemi dell’UE e conserva la prova dei requisiti. Consulta le regole su Normattiva e prassi dell’Agenzia.
Sanzioni, rischi e tutele
Se effettui operazioni intracomunitarie senza iscrizione al VIES, l’Agenzia può contestare irregolarità formali. La sanzione segue l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con importi da 250 euro in su, a seconda del caso.
Se erri l’IVA (mancata applicazione o versamento), si applicano le sanzioni sostanziali del D.Lgs. 471/1997. Gli importi dipendono dalla violazione e dall’imposta dovuta.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso, art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Versa imposta, interessi e sanzione ridotta prima dei controlli.
La giurisprudenza UE tutela la sostanza. Se i requisiti materiali di una cessione intracomunitaria sono provati, la non imponibilità può reggere. Restano però le sanzioni per adempimenti formali.
Prevenire è meglio. Iscriviti prima della prima operazione. Verifica sempre il numero del cliente sul servizio VIES europeo.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
- Se vendi beni a partita IVA UE, allora iscriviti al VIES, fattura non imponibile art. 41 DL 331/1993, fai Intrastat e conserva prove di trasporto.
- Se acquisti beni da partita IVA UE, allora iscriviti al VIES, integra in reverse charge e compila Intrastat se dovuto.
- Se presti o ricevi servizi “generici” B2B con l’UE, allora iscriviti al VIES e applica il reverse charge art. 17 DPR 633/1972.
- Se vendi solo a privati UE, allora il VIES non serve; valuta l’OSS per l’IVA del Paese di consumo.
- Se operi solo con extra UE, allora il VIES non serve; applica regole export e servizi extra UE.
- Se il cliente UE non risulta in VIES, allora tratta l’operazione come imponibile IVA italiana o chiedi un identificativo valido prima di fatturare.
Riferimenti normativi essenziali
DPR 633/1972: artt. 17, 35, 7-ter e seguenti. Fonte: Normattiva e Agenzia delle Entrate.
DL 331/1993: artt. 38, 39, 40, 41 sulle operazioni intracomunitarie. Fonte: Normattiva.
Direttiva 2006/112/CE: regole comuni IVA su luogo di imposizione e reverse charge. Fonte: istituzioni UE.
Regolamento (UE) 904/2010: cooperazione amministrativa e VIES. Fonte: istituzioni UE.
D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: sanzioni e ravvedimento operoso. Fonte: Normattiva.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario operativo | Necessità iscrizione VIES | Passaggi e documenti | Tempistiche e adempimenti correlati |
|---|---|---|---|
| Nuova partita IVA professionista che fornirà servizi B2B a clienti in Francia e Spagna | Sì, prima della prima fattura UE | AA9/12 con opzione UE oppure richiesta da area riservata; verifica partita IVA del cliente | Attivazione immediata di norma; fattura senza IVA con dicitura reverse charge; eventuale Intrastat servizi |
| Impresa italiana che acquista merci dalla Germania | Sì, prima del primo ordine | Inclusione VIES; gestione registrazioni in reverse charge; prova di ricezione merce | Integrazione fattura e liquidazione IVA nel mese; Intrastat acquisti se oltre soglia |
| Forfettario che vende corsi online a consumatori in vari Paesi UE | No per B2C; valutare OSS | Iscrizione OSS in Italia per applicare l’IVA del Paese di consumo; fattura secondo regole B2C | Dichiarazione OSS trimestrale; nessun Intrastat per B2C; VIES non richiesto |
| Freelance che vende occasionalmente a privati francesi e stabilmente a imprese tedesche | Sì per le vendite B2B; no per le B2C | Inclusione VIES; fatture non imponibili o reverse charge per B2B; IVA italiana per B2C | Intrastat per servizi B2B se dovuto; comunicazioni transfrontaliere via SdI |
| Vendite a clienti in Svizzera e USA (extra UE) | No | Esportazioni o servizi extra UE; prova dell’uscita o requisiti territoriali | Nessun VIES; niente Intrastat; applica norme export e dichiarazioni doganali |
| Seller e-commerce con stoccaggio merce in più Paesi UE (modello Pan-EU) | Sì in Italia; possibili identificazioni locali | Inclusione VIES; analisi depositi e spostamenti intra-UE; eventuale identificazione IVA estera | Intrastat per trasferimenti; adempimenti IVA locali; valutare OSS per B2C |
FAQ: 5 domande frequenti sul VIES
1) Sono in regime forfettario: posso iscrivermi al VIES e fatturare in UE?
Sì. Il regime forfettario è un modo di calcolare imposta e contributi. Non limita i rapporti con l’estero. Se presti servizi o vendi beni a partite IVA UE, iscriviti al VIES.
La fattura segue le regole IVA UE, non quelle del forfettario. Per una cessione di beni B2B verso la Francia, emetti fattura non imponibile art. 41 DL 331/1993. Per un servizio “generico” B2B verso la Spagna, applichi il reverse charge art. 17 DPR 633/1972.
Ricorda gli adempimenti con SdI e, se superi le soglie, Intrastat. La base normativa è in Normattiva: DPR 633/1972 e DL 331/1993. Le procedure sono dell’Agenzia delle Entrate.
2) Ho venduto a un’impresa UE senza VIES attivo: cosa rischio e come rimediare?
Il rischio principale è una violazione formale e, in alcuni casi, sostanziale se hai applicato la non imponibilità senza i presupposti. L’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni per omissioni comunicative. Se manca o è errata l’IVA, si applicano le sanzioni sull’imposta dovuta.
Rimedia subito con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Regolarizza l’iscrizione VIES. Valuta, con il consulente, se rifatturare l’operazione o integrare i versamenti. Documenta la sostanza: consegna dei beni o esecuzione del servizio B2B UE e validità IVA del cliente.
La sostanza conta molto nel diritto UE. Se tutti i requisiti materiali sono dimostrati, puoi limitare l’impatto. Agisci tempestivamente.
3) Come verifico se il mio cliente UE è davvero in VIES e cosa faccio se non lo è?
Usa il servizio di verifica del numero IVA UE messo a disposizione dalla Commissione europea. Inserisci Paese e numero. Conserva la prova della verifica (stampa o PDF con data e ora).
Se il cliente non risulta attivo in VIES, considera l’operazione come imponibile IVA italiana. Oppure chiedi al cliente un numero IVA valido e rinvia la fattura. Senza un identificativo valido, la non imponibilità o il reverse charge sono a rischio.
Questa prudenza è coerente con la Direttiva 2006/112/CE e con l’art. 41 del DL 331/1993, che richiedono la soggettività passiva delle parti.
4) Devo presentare Intrastat se sono iscritto al VIES?
Dipende dal tipo di operazione e dai volumi. Gli Intrastat riguardano cessioni e acquisti di beni e alcune prestazioni di servizi. La periodicità è mensile o trimestrale in base a soglie fissate da Agenzia delle Dogane e Istat.
Essere nel VIES non significa presentare sempre Intrastat. Ma se fai operazioni intracomunitarie rilevanti, di solito gli Intrastat sono dovuti. Verifica la tua posizione e le soglie vigenti. Una gestione corretta evita sanzioni e controlli.
Riferimenti: Regolamento (UE) 638/2004 e normativa nazionale di attuazione; istruzioni di Agenzia delle Dogane e Istat.
5) Quanto tempo ci vuole per l’iscrizione al VIES e possono escludermi dopo?
L’inclusione avviene, di regola, subito dopo la richiesta. Questo vale sia all’apertura con AA9/12/AA7/10, sia con l’inclusione da area riservata. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli successivi sul profilo di rischio.
Se emergono anomalie o inattività prolungata, l’Agenzia può disporre l’esclusione. Riceverai comunicazione e potrai presentare chiarimenti e documenti. Se operi regolarmente con l’UE, conserva prove di spedizioni, contratti e pagamenti.
Le basi stanno nell’art. 35 del DPR 633/1972 e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia dal 2010 in avanti. Le fonti sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali.
