Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La visura camerale è il documento ufficiale del Registro delle Imprese con i dati legali ed economici di aziende e ditte. Serve per verifiche, bandi e finanziamenti. Si ottiene online inserendo Partita IVA o denominazione.
- Tipi: visura ordinaria (fotografia attuale) e visura storica (evoluzione completa dall’iscrizione). Esistono anche visure su cariche e partecipazioni.
- Valore: è un’informazione ufficiale, ma non è un certificato. Per usi legali formali serve il certificato camerale con diciture d’uso e validità.
- Rilascio: immediato, in PDF firmato digitalmente. Costo di pochi euro in diritti. Richiesta online o allo sportello con P.IVA/CF.
Cos’è la visura camerale: quadro normativo e funzione
La visura camerale riporta ciò che un’impresa dichiara e deposita al Registro delle Imprese. È un archivio pubblico, tenuto per legge dalle Camere di Commercio.
La base normativa è nel Codice Civile, articoli 2188-2202, nella Legge 580/1993 e nel DPR 581/1995. Le trovi su Normattiva. Definiscono struttura, pubblicità legale e diritti di segreteria.
La finalità è la trasparenza: chiunque può conoscere stato, organi, oggetto sociale, capitale e principali informazioni amministrative. È utile per selezionare fornitori, clienti o partner.
Visura o certificato: differenze pratiche
La visura è informativa. Non è un atto certificativo opponibile a terzi. Per gare o pratiche formali possono chiedere il certificato camerale.
Il certificato camerale riporta clausole d’uso, eventuali diciture antimafia o su procedure, ed ha validità temporale (di norma sei mesi). Prevede imposta di bollo salvo esenzioni di legge.
In un controllo interno ti basta la visura. Se devi allegare a una domanda ufficiale, chiedi se serve il certificato.
Tipologie di visura disponibili e cosa contengono
Visura ordinaria
È la fotografia aggiornata alla data di estrazione. Include denominazione, natura giuridica, sede legale e unità locali, codice fiscale e Partita IVA, codice REA.
Trovi oggetto sociale, attività ATECO (la classificazione dell’attività), stato dell’impresa (attiva, inattiva, in liquidazione, procedure). Sono indicati organi sociali, amministratori, soci ove pubblici, e capitale sociale.
Per ditte individuali riporta titolare, iscrizione al REA e, se artigiane, l’iscrizione all’Albo Artigiani (L. 443/1985). Spesso vedi gli addetti medi dichiarati.
Visura storica
Contiene tutto ciò che c’è nella ordinaria, più la cronologia di variazioni sin dall’iscrizione. Vedi cambi di sede, oggetto, compagine, amministratori, capitale e unità locali nel tempo.
È utile per due diligence, cause, verifiche di continuità o per ricostruire passaggi societari. È più lunga e dettagliata.
Altre visure utili
Visura assetti proprietari: riepiloga i soci e le quote nelle società di capitali, quando pubblici. Serve per capire il controllo societario.
Visura cariche e partecipazioni su persona fisica: mostra dove una persona ricopre cariche o detiene partecipazioni. Utile per valutare conflitti di interesse.
Elenco atti depositati e bilanci: non è una visura in senso stretto, ma puoi vedere se sono stati depositati bilanci e scaricarli. Il deposito dei bilanci è previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Norme, fonti e attendibilità
Le Camere di Commercio gestiscono il Registro per Legge 580/1993 e DPR 581/1995. Il principio di pubblicità legale è nel Codice Civile, articoli 2188-2193.
I documenti digitali hanno valore ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). La firma digitale del file garantisce integrità e provenienza.
Le informazioni su stato di insolvenza seguono il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Se c’è una procedura, la visura la indica.
Per l’obbligo di domicilio digitale (PEC) si applica il CAD, articolo 6-bis. La visura riporta il domicilio digitale dichiarato.
Come richiedere la visura: canali, tempi e costi
Richiesta online e allo sportello
Puoi richiederla online sul portale del Registro delle Imprese. Inserisci Partita IVA, codice fiscale o denominazione. Selezioni impresa e tipo di visura. Pochi passaggi e paghi con carta.
In alternativa, vai allo sportello della Camera di Commercio competente per territorio. Presenta i dati identificativi e chiedi l’estrazione. Te la rilasciano stampata o su file.
Per scaricare atti e bilanci può servire una registrazione al servizio telematico dedicato. Per la sola visura, di solito non è necessaria.
Tempi e costi indicativi
Il rilascio è immediato. Il PDF si scarica subito. Allo sportello la stampa avviene in pochi minuti.
I costi sono composti da diritti di segreteria e, per alcuni documenti, dall’imposta di bollo (DPR 642/1972). Di norma la visura costa pochi euro. L’importo varia per tipo di impresa e documento.
Conserva la ricevuta: utile per note spese o per dimostrare la data di acquisizione delle informazioni.
Firma digitale, QR e verifica
Il file PDF è firmato digitalmente. La firma attesta chi ha emesso il documento e che non è stato alterato.
Puoi verificarla con i software di verifica firma o con i servizi pubblici indicati sui siti istituzionali. La normativa di riferimento è il CAD e il regolamento eIDAS.
Spesso è presente un QR o un codice identificativo. Serve a verificare autenticità e data di emissione rispetto agli archivi ufficiali.
Cosa leggere in una visura: sezioni chiave spiegate
Dati identificativi e stato attività
Controlla denominazione, natura giuridica, sede, P.IVA e CF. Verifica codice REA e stato: attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, in procedura.
Se vedi “in liquidazione”, l’impresa sta chiudendo e liquida i beni. Se leggi “procedura concorsuale”, c’è una procedura di crisi. Valuta l’impatto sul rischio.
Per ditte individuali verifica l’iscrizione al REA e l’eventuale qualifica artigiana. Serve per contributi o bandi dedicati.
Oggetto sociale e ATECO
L’oggetto sociale descrive cosa può fare l’impresa. L’ATECO indica l’attività svolta in statistica fiscale. Deve essere coerente con il tuo contratto.
Se manca l’attività che ti serve, chiedi un’integrazione. La modifica si fa con pratica al Registro.
Oggetto e ATECO incidono su licenze, contributi e rischi INAIL. Leggili sempre.
Organi sociali, soci e capitale
Individua amministratori, sindaci, revisori. Verifica poteri di firma e rappresentanza. Chi firma il contratto deve avere i poteri indicati.
Leggi i soci e le quote, quando pubblici. Per società di persone trovi i soci illimitatamente responsabili. Per società di capitali vedi capitale sottoscritto e versato.
In caso di poteri congiunti, richiedi delibera o procura. Evita firme non valide.
Unità locali, addetti e licenze
Controlla le unità locali operative. Capisci dove si produce o si erogano servizi. Verifica eventuali SCIA o iscrizioni ad Albi.
Gli addetti medi indicano la dimensione. È un dato utile per bandi PMI o per clausole contrattuali su capacità produttiva.
Se servono requisiti speciali, chiedi anche i provvedimenti comunali o regionali allegati.
Quando basta la visura e quando serve il certificato
La visura basta per verifiche interne, qualifica fornitore, istruttorie commerciali e aggiornamento anagrafiche clienti.
Il certificato è richiesto in bandi pubblici, appalti, pratiche notarili, estero e quando l’ente chiede espressamente un “certificato camerale” con diciture.
In dubbio, chiedi all’ente ricevente. La scelta corretta evita respingimenti e perdite di tempo.
Regola decisionale rapida
Seleziona il documento giusto con questi nessi logici
– Se devi solo conoscere dati aggiornati: scegli visura ordinaria.
– Se devi ricostruire cambi societari: scegli visura storica.
– Se devi dimostrare requisiti a una PA o banca: chiedi certificato camerale.
– Se devi sapere dove una persona ha cariche: richiedi visura cariche e partecipazioni.
– Se devi vedere conti e volumi: scarica bilanci depositati, non la sola visura.
Aggiornare o correggere i dati: come si fa
Se un’informazione è errata, si presenta una pratica di variazione. Si usa la Comunicazione Unica (articolo 9 del DL 7/2007, convertito in Legge 40/2007).
Per società serve spesso un atto notarile. Per ditte individuali basta una pratica telematica con modulistica firmata digitalmente.
I tempi di evasione variano da uno a cinque giorni lavorativi, salvo richieste istruttorie dell’ufficio.
Limitazioni e cautele
La visura non mostra debiti fiscali o previdenziali. Per questi servono DURC, certificazioni fiscali o estratti ruolo.
La visura non contiene il fatturato, salvo dedurlo dai bilanci. Il bilancio è obbligatorio per società di capitali, con eccezioni per micro-bilanci.
Le informazioni sono pubbliche per legge. La tutela dei dati personali si coordina con la pubblicità legale prevista dal Codice Civile e dalla Legge 580/1993.
| Scenario pratico | Documento consigliato | Requisiti/Note | Chi richiede | Tempi e validità |
|---|---|---|---|---|
| Nuovo fornitore da valutare | Visura ordinaria | Controlla stato, oggetto, poteri di firma, procedure | Acquisti/Amministrazione | Immediato; valida come fotografia alla data |
| Domanda di finanziamento bancario | Certificato camerale + bilanci | La banca può chiedere certificato recente e ultimi bilanci | Impresa/Consulente | 1 giorno; certificato di solito valido 6 mesi |
| Gara o bando pubblico | Certificato camerale | Richieste specifiche nel disciplinare; verifica diciture | Ufficio gare | Immediato/1 giorno; validità temporale indicata dal bando |
| Due diligence su target M&A | Visura storica + atti e assetti | Integra con assetti proprietari e bilanci | Advisor/Legale | Immediato; aggiorna vicino al signing |
| Verifica cariche di un amministratore | Visura cariche e partecipazioni | Ricerca per codice fiscale persona fisica | Compliance | Immediato; controlla anche eventuali incompatibilità |
FAQ
Qual è la differenza tra visura camerale e certificato camerale, e quando uso l’uno o l’altro?
La visura è un documento informativo ufficiale del Registro delle Imprese. Mostra dati aggiornati, ma non contiene diciture formali per usi legali. Non ha una “scadenza”, perché fotografa la situazione al momento dell’estrazione.
Il certificato camerale è un atto certificativo. Riporta formule, clausole e informazioni richieste per bandi, appalti o pratiche notarili. Di solito ha validità temporale indicata dalla prassi (spesso sei mesi). Prevede diritti e, nella maggior parte dei casi, imposta di bollo secondo DPR 642/1972.
Usa la visura per valutazioni interne, onboarding fornitori, aggiornamenti anagrafici. Usa il certificato quando l’ente destinatario lo richiede espressamente o quando serve opponibilità formale. Le basi normative: Codice Civile articoli 2188-2193, Legge 580/1993, DPR 581/1995, consultabili su Normattiva.
Sono un professionista con sola Partita IVA: posso avere una visura camerale?
Dipende. Se sei iscritto solo all’Agenzia delle Entrate e non al Registro delle Imprese, non avrai una visura camerale. È il caso tipico dei professionisti ordinistici, come avvocati e medici, disciplinati dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. Hanno un Albo professionale, non il Registro Imprese.
Se invece eserciti attività d’impresa, anche come ditta individuale commerciale o artigiana, ti iscrivi al Registro delle Imprese o al REA. In quel caso la visura è disponibile. Le ditte artigiane sono disciplinate dalla L. 443/1985 e compaiono con specifica annotazione.
Se partecipi a un bando che chiede la visura ma non sei iscritto al Registro, chiedi all’ente se puoi sostituire con dichiarazione, certificato di iscrizione all’Albo, o altri documenti equivalenti previsti dal bando.
Come correggo dati errati nella visura (sede, oggetto, ATECO, cariche)?
I dati della visura derivano da pratiche depositate. Per correggerli devi presentare una variazione. Si usa la Comunicazione Unica (articolo 9 del DL 7/2007, convertito in Legge 40/2007), che invia in un’unica soluzione le pratiche a Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.
Per società, alcune modifiche richiedono delibera assembleare e atto notarile, ad esempio cambio oggetto sociale o capitale. Per ditte individuali la variazione avviene con modulistica telematica firmata digitalmente.
L’ufficio istruisce la pratica e aggiorna gli archivi. I tempi medi sono da uno a cinque giorni lavorativi, salvo richieste di integrazione. Dopo l’aggiornamento, estrai una nuova visura per verificare la correzione.
La visura mostra PEC, licenze e eventuali procedure concorsuali? Cosa devo controllare per il rischio?
Sì, la visura riporta il domicilio digitale dell’impresa (ex PEC), obbligatorio per legge ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale. Trovi anche iscrizioni a Albi, ruoli o annotazioni su SCIA e autorizzazioni quando comunicate.
Le procedure di crisi e insolvenza sono indicate con apposite annotazioni, in base al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Se leggi liquidazione, concordato, amministrazione straordinaria o composizione negoziata, valuta il rischio di controparte con attenzione.
Per un’analisi completa verifica anche i bilanci depositati, la presenza di pignoramenti nei registri immobiliari e le banche dati settoriali. La sola visura non espone debiti fiscali o previdenziali, per cui servono DURC o certificazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto costa e quanto dura una visura? È valida anche all’estero?
Il costo è composto da diritti di segreteria e, in alcuni casi, imposta di bollo. La visura ordinaria costa in genere pochi euro. L’importo cambia in base al tipo di impresa e al documento selezionato. Puoi richiederla online o allo sportello.
La visura non ha scadenza, ma rappresenta lo stato alla data di estrazione. Per usi formali o internazionali può essere richiesto il certificato camerale, eventualmente in lingua o con apostille a cura della Prefettura o delle autorità competenti, secondo il Paese di destinazione.
Per l’estero, chiedi se basta la visura in inglese o serve un certificato plurilingue. Verifica sempre con l’ente ricevente per evitare respingimenti.
Posso cercare un’impresa senza conoscere la Partita IVA? E se non la trovo?
Sì. Puoi cercare per denominazione, codice fiscale o provincia. Più dati inserisci, più la ricerca è precisa. Controlla eventuali omonimie e verifica sede e natura giuridica prima di scaricare.
Se non trovi l’impresa, verifica l’esatta denominazione sociale, eventuali abbreviazioni, la provincia corretta o la presenza di caratteri speciali. Le società possono avere denominazioni simili ma codici fiscali diversi.
Se l’attività è solo professionale e non è iscritta al Registro delle Imprese, non comparirà. Se l’impresa è stata cancellata, puoi recuperare la visura storica per tracciare i dati fino alla cancellazione.
Fonti normative di riferimento citate nel testo: Codice Civile articoli 2188-2202 e 2423 e seguenti; Legge 580/1993; DPR 581/1995; D.Lgs. 82/2005 (CAD) e articolo 6-bis; D.Lgs. 14/2019; L. 443/1985; DL 7/2007 convertito in L. 40/2007. Consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
