Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Con la riforma fiscale in più passaggi recentemente approvata lo schema dell’accertamento tributario è cambiato: nuovo testo unico su adempimenti e accertamento, revisione delle sanzioni e strumenti di definizione biennale (concordato preventivo biennale) che incidono su modalità di contraddittorio, termini e accesso a informazioni finanziarie. Esempio pratico: una S.r.l. che riceve un invito al contraddittorio potrà trovarsi di fronte a una proposta di concordato biennale basata su ISA, con effetti sulla quantificazione degli imponibili e sulle sanzioni applicabili in caso di mancata adesione.
Cosa prevede la norma
Le norme principali che ridefiniscono l’accertamento sono: il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (introduzione del concordato preventivo biennale e riordino di taluni aspetti procedurali), la revisione del sistema sanzionatorio con il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 e l’approvazione del testo unico in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141). Questi interventi incidono su tre profili operativi: 1) obbligatorietà e contenuto dell’invito al contraddittorio (articolazione delle informazioni da fornire al contribuente e possibilità, in certi casi, di convertire le osservazioni in proposta di adesione); 2) introduzione del concordato preventivo biennale per contribuenti che applicano gli ISA quale strumento di definizione preventiva del reddito/valore della produzione; 3) revisione delle sanzioni (criteri di graduazione, decorrenze e conseguenze in ambito penale-amministrativo).
Parallelamente, il nuovo quadro normativo armonizza le attività amministrative con le esigenze di contrasto al riciclaggio e alle frodi fiscali, prevedendo forme di scambio informativo e accesso a dati finanziari rafforzati nel contesto delle indagini (misure di coordinamento con UIF e disposizioni di adeguamento alla normativa antiriciclaggio). Questo profilo rende più frequente l’utilizzo di informazioni bancarie/finanziarie nei procedimenti di accertamento.
Chi riguarda e cosa fare
Impatto per soggetti diversi:
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): interesse diretto al CPB se applicano ISA; maggiore probabilità di ispezioni documentali coordinate con indagini finanziarie; attenzione alle modifiche societarie che possono interrompere il concordato.
- Società di persone e imprese individuali: possibili ricadute operative sull’accertamento parziale e sulla determinazione dei redditi attribuibili ai soci; alcune tutele procedurali (contraddittorio) variano secondo la natura societaria e l’applicazione degli ISA.
- Liberi professionisti e ditte individuali: il concordato biennale si applica ai soggetti che adottano gli ISA; i contribuenti in regime forfettario non rientrano nel perimetro del CPB (non applicabile al regime forfettario).
Azioni operative prioritarie:
- Verificare l’applicabilità degli ISA alla propria attività e la possibilità o meno di aderire al concordato biennale.
- Rafforzare la documentazione contabile e la tracciabilità delle operazioni finanziarie, con archiviazione delle evidenze richieste in caso di accessi/ispezioni.
- Aggiornare i processi di compliance interna (controlli anti-riciclaggio, procedure KYC ove rilevanti) perché i flussi informativi tra UIF, Guardia di finanza e Agenzia possono alimentare l’attività di controllo.
- Rivedere i profili sanzionatori alla luce del D.Lgs. 87/2024: tempistiche, riduzioni possibile in caso di adesione e conseguenze penali connesse a fattispecie aggravate.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
- Prima verifica (entro 30 giorni): mappare se il contribuente rientra negli ISA e se è eleggibile per il CPB; verificare scadenze e termini di contraddittorio previsti dall’invito.
- Documentazione (continua): predisporre pacchetto di documenti richiesti in contraddittorio (contratti, fatture, estratti conto): centralizzare copia digitale e metadati di riferimento.
- Controlli interni: programmare revisioni trimestrali per individuare discrepanze rilevanti e valutare adesione al CPB o opzioni difensive (accertamento con adesione, impugnazione).
- Gestione del rischio sanzionatorio: calcolare impatto economico delle sanzioni riformate e considerare soluzioni di definizione ante-litigation quando conveniente.
- Cooperazione con consulenti: aggiornare incarichi e lettera di engagement con consulenti tributari e legali per gestione del contraddittorio e, se necessario, per la difesa in sede penale/tributaria.
