Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 («Decreto Omnibus»), ha introdotto una disciplina che limita l’uso della nozione di «antieconomicità» come unica base per rettifiche fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La norma (art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026) stabilisce che lo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato può costituire un indice sintomatico di maggiori ricavi o di indeducibilità di costi solo se accompagnato da ulteriori elementi indiziari «gravi, precisi e concordanti» o quando la difformità sia «manifesta e rilevante». La disposizione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 12 agosto 2026.
Cosa prevede la norma
Il testo legislativo inserisce, oltre all’art. 24 nel corpo del decreto correttivo, un nuovo articolo (art. 252‑bis) nel Testo Unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento (richiamato dal correttivo), codificando i presupposti specifici per l’accertamento basato sull’antieconomicità. In pratica:
- Presupposto oggettivo: la semplice differenza tra corrispettivo e valore normale non è più di per sé sufficiente a fondare una rettifica fiscale.
- Presupposti probatori: l’Ufficio deve dimostrare la presenza di ulteriori elementi indiziari, valutati nel loro complesso come gravi, precisi e concordanti, oppure che la difformità sia manifesta e rilevante.
- Ambito soggettivo e oggettivo: la norma è espressa «ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)», e trova collocazione tra le regole procedurali dell’accertamento.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti coinvolti: società di capitali (S.r.l./S.p.A.), società di persone, esercenti attività d’impresa e professionisti che operano secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito e dell’IRAP. La disciplina interessa gli accertamenti che mirano a rideterminare componenti di reddito sulla base di prezzi o corrispettivi anomali: rapporti infra‑gruppo, operazioni con parti correlate, compensi a amministratori, cessioni di beni/servizi a prezzi difformi dal mercato ecc.
Regime forfettario: la disposizione è formulata «ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP» e, di norma, non si presta ad essere applicata alle specificità del regime forfettario; pertanto, non è pertinente alle fattispecie gestite esclusivamente nell’ambito del regime forfettario. (Dichiarazione esercitata come precisazione di campo di applicazione.)
Cosa fare operativamente:
- Ripensare le motivazioni economico‑imprenditoriali delle operazioni: documentare le ragioni commerciali e la corrispondenza economica di prezzo e condizioni; non bastano giustificazioni generiche.
- Rafforzare la documentazione probatoria: contratti dettagliati, perizie economiche o di mercato, comparables, analisi costi‑benefici e del prezzo di trasferimento se applicabile.
- Conservare traccia delle decisioni societarie: verbali dell’organo amministrativo o delle assemblee che motivino scelte remunerative o valutazioni di prezzo.
- Per operazioni infragruppo, predisporre o aggiornare la documentazione transfer pricing con metodologie e benchmark adeguati.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa minima (azione immediata → documentazione → controllo periodico):
- Audit prezzi e contratti: mappare le operazioni potenzialmente «a rischio antieconomicità» (compensi elevati, sconti anomali, contratti infragruppo) e produrre memo economici che spieghino il razionale commerciale.
- Valutazioni e perizie: per operazioni non spontaneamente comparabili, acquisire perizie di valore o studi di mercato che giustifichino il prezzo adottato.
- Verbali e delibere: formalizzare le decisioni su remunerazioni e operazioni rilevanti con verbali che riportino motivazioni oggettive e legittime.
- Transfer pricing: verificare che le politiche di prezzo intra‑gruppo siano coerenti con il principio di libera concorrenza e corredate da benchmark aggiornati.
- Approccio al contenzioso: in caso di avvisi basati su antieconomicità, sollevare l’assenza di «elementi indiziari gravi, precisi e concordanti» e richiedere il contraddittorio documentale; conservare copia di tutte le evidenze economiche e contabili che rispondono alle contestazioni.
Impatto pratico e suggerimenti strategici
Il correttivo delimita il perimetro di intervento dell’Amministrazione finanziaria: non può più fondare una rettifica soltanto su uno scostamento di prezzo senza altri indizi collegati. Ciò aumenta il valore della documentazione economica e delle motivazioni aziendali e rende più efficace la difesa in sede amministrativa e contenziosa. Per i professionisti la priorità è trasformare l’argomentazione fiscale in argomentazione economica rigorosa, accompagnata da evidenze tecniche e documentali.
Azioni pratiche a breve termine: programma di «clearing» delle posizioni potenzialmente critiche; aggiornamento della policy transfer pricing; predisposizione di modelli di verbali e schede giustificative per decisioni rilevanti; formazione interna su criteri di documentazione richiesti dal nuovo articolo.
