Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Che cosa cambia e perché conta: al primo anno di applicazione del regime forfetario, l’acconto sull’imposta sostitutiva non è normalmente dovuto perché manca una base storica (l’imposta sostitutiva dell’anno precedente) su cui calcolarlo. Questo comportamento tecnico genera però ricorsi massivi dell’Amministrazione (avvisi di pagamento o comunicazioni), spesso frutto di procedure automatiche; la prassi più prudente è conoscere il perimetro normativo e le mosse operative per evitare sanzioni o pagamenti non necessari. Esempio concreto: Mario apre la partita IVA e, pur avendo applicato fino al 31/12 il regime di vantaggio o non essendo soggetto all’imposta sostitutiva, nel 1° anno forfettario non dispone di un’imposta sostitutiva a base storica: in linea di massima non deve versare acconti per l’imposta sostitutiva del forfettario, ma può ricevere un avviso dall’Agenzia.
Cosa prevede la norma: principio di calcolo degli acconti
Il calcolo degli acconti, per le imposte sul reddito, è tradizionalmente basato sul metodo storico: si assume quale imposta del periodo precedente quella risultante dalla dichiarazione presentata per l’anno precedente (con le necessarie modifiche dettate da norme intertemporali). Per il regime forfetario, la base di riferimento degli acconti dell’imposta sostitutiva è collegata ai dati esposti nel quadro LM del modello REDDITI (in particolare il rigo utilizzato nelle istruzioni operative). Quando nell’anno precedente non esisteva imposta sostitutiva equivalente, manca la base storica su cui calcolare l’acconto.
Interpretazione pratica e prassi applicativa
La prassi professionale e le istruzioni dichiarative rilevano due punti operativi: (1) se il contribuente non ha pagato l’imposta sostitutiva nell’anno precedente (perché non applicabile), in genere non è obbligato a versare acconti dell’imposta sostitutiva nel primo anno forfettario; (2) tuttavia, gli applicativi e le procedure dell’Agenzia possono emettere comunicazioni automatiche che richiedono il versamento. Per questo motivo i contribuenti e i professionisti riscontrano spesso richieste formalmente emulate dall’Amministrazione anche se, sul piano sostanziale, gli acconti non sono dovuti.
Chi riguarda e cosa fare
Ambito soggettivo: la regola interessa le persone fisiche titolari di partita IVA che adottano il regime forfetario (ditte individuali e liberi professionisti). Non riguarda le società di capitali (S.r.l./S.p.A.) o le società di persone: queste soggetti seguono regole diverse per IRPEF/IRES/IRAP e non rientrano nel perimetro del regime forfetario; se il tema non si applica a un soggetto societario va detto esplicitamente.
Azioni pratiche consigliate:
- Verifica preliminare: controllare il modello REDDITI dell’anno precedente (quadro LM per i forfettari o altro quadro per regimi diversi) per accertare l’esistenza di imposta sostitutiva da cui deriverebbe la base storica degli acconti.
- Documentare il passaggio: conservare evidenze (dichiarazione precedente, calcolo LM42 o righi analoghi) che dimostrino l’assenza di imposta sostitutiva nel periodo antecedente.
- Gestione delle comunicazioni dell’Agenzia: se arriva un avviso per omesso versamento di acconti, valutare tempestivamente se impugnare/contestare o procedere con il versamento prudenziale in attesa di chiarimenti. La pratica consolidata consente di scomputare in dichiarazione gli importi versati in eccesso.
- Compensazione in dichiarazione: l’eventuale importo versato prudenzialmente può essere scomputato dal saldo dovuto in sede di presentazione del modello REDDITI mediante gli appositi righi dedicati a eccedenze e acconti. Le istruzioni al quadro LM indicano come esporre eccedenze e crediti da scomputare.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa (ordine cronologico):
- 1) Prima della scadenza dell’acconto (tipicamente scadenze estive/autunnali indicate nelle istruzioni), verificare la presenza di imposta sostitutiva nell’anno precedente (quadro LM / rigo LM42).
- 2) Se non esiste base storica e non ci sono altre imposte soggette ad acconto (es. IRPEF per altri redditi), annotare la motivazione tecnica e conservare copia della dichiarazione che dimostra l’assenza di imposta sostitutiva.
- 3) In caso di notifica automatica dall’Agenzia: valutare il rapporto costi/benefici del versamento prudenziale (evita iscrizioni a ruolo automatiche) vs. l’impugnazione amministrativa; la somma versata è recuperabile in dichiarazione.
- 4) In sede di modello REDDITI, compilare correttamente il quadro relativo al regime forfetario (evidenziare eventuali eccedenze/acconti versati) per permettere lo scomputo. Seguire le istruzioni operative aggiornate.
Nota finale tecnica: la regola generale del calcolo storico degli acconti resta valida, ma l’interazione tra regimi (vantaggio/minimi → forfettario) e i sistemi di liquidazione automatica può generare comunicazioni errate. La strategia prudente, supportata da documentazione dichiarativa e dall’utilizzo delle regole di scomputo in dichiarazione, riduce il rischio di costi e contenziosi.
