Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Che cosa cambia e perché conta: il Protocollo che modifica l’Accordo Italia‑Svizzera sui frontalieri stabilisce che il telelavoro svolto dal frontaliere presso il domicilio nello Stato di residenza è considerato, fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro, come attività svolta nello Stato del datore di lavoro senza perdita dello status di lavoratore frontaliere; la modifica è applicabile con efficacia dal 1° gennaio 2024 e il Protocollo è entrato in vigore dopo il completamento delle procedure di ratifica. Un esempio pratico: una dipendente residente in un comune ticinese entro la fascia di confine che svolge attività in Lombardia per una società italiana continua a rientrare nel regime frontaliero anche se la sede legale dell’azienda è collocata in un’altra regione italiana (caso oggetto della risposta a interpello n. 126/2026).
Cosa prevede la norma
L’Accordo sui lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 è stato integrato da un Protocollo di modifica che, in particolare, disciplina il trattamento fiscale del telelavoro dei frontalieri: il lavoro svolto al domicilio nello Stato di residenza è considerato, ai fini dell’imposizione, come giorno di lavoro svolto presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente fino al limite del 25% dell’orario. Le disposizioni del Protocollo sono applicate con decorrenza 1° gennaio 2024; il Protocollo è stato poi ratificato dalle competenti autorità e l’entrata in vigore è stata perfezionata nelle forme internazionali.
Sul piano della tassazione, il nuovo schema prevede un sistema di imposizione concorrente: il reddito da lavoro dipendente dei frontalieri è imponibile nello Stato in cui si svolge l’attività mediante ritenuta alla fonte praticata nello Stato della prestazione, con un limite all’imposta così applicata (non può eccedere l’80% dell’imposta altrimenti dovuta nello Stato della prestazione). Lo Stato di residenza mantiene la potestà impositiva sul reddito complessivo, con meccanismi per evitare la doppia imposizione.
Chi riguarda e cosa fare
Ambito soggettivo: la disciplina interessa i lavoratori dipendenti qualificabili come frontalieri ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo (residenza fiscale nel Comune svizzero ricadente nella fascia di frontiera, attività svolta nell’area di frontiera italiana, rientro abituale al domicilio). Riguarda pertanto i lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro (società di capitali S.r.l./S.p.A., società di persone, imprese individuali con dipendenti). Non si applica alla fattispecie dei prestatori di lavoro autonomo titolari di Partita IVA in regime forfettario: il regime dei frontalieri disciplina redditi di lavoro dipendente e non va confuso con i regimi d’impresa o con il forfettario.
Chiarimento operativo di rilievo (Interpello n. 126/2026): l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini dell’applicazione del regime, rileva il luogo effettivo di svolgimento della prestazione e non la sola collocazione della sede legale del datore di lavoro; quindi, una società fiscalmente residente in Italia ma con sede legale fuori dall’area di frontiera non impedisce l’applicazione del regime se il lavoratore presta l’attività effettiva nell’area di frontiera e sono rispettati gli altri requisiti convenzionali. Questo chiarimento è rilevante per imprese con unità operative in province di confine o per attività svolte “sul territorio” indipendentemente dalla sede centrale.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Azioni immediate per datori di lavoro e consulenti del lavoro:
- Verificare i requisiti soggettivi del frontaliere: residenza nel Comune ricompreso nella fascia di frontiera, effettivo svolgimento dell’attività nell’area di frontiera, rientro abituale al domicilio.
- Monitorare e documentare il telelavoro: registro giornaliero/settimanale delle giornate lavorate in telelavoro e in presenza, con calcolo percentuale sul totale; il limite da rispettare è 25% dell’orario complessivo per essere considerato lavoro «svolto presso il datore» ai fini convenzionali.
- Aggiornare procedure paghe e ritenute: impostare la ritenuta alla fonte secondo le regole dell’Accordo (tenendo conto del massimale dell’80% ove applicabile) e predisporre la documentazione fiscale a supporto.
- Conservare prova documentale: contratti di lavoro, tabelle turni, timbrature, attestazioni di domicilio del lavoratore e comunicazioni aziendali sul telelavoro (utile in caso di verifiche).
- Verificare profili di previdenza sociale: l’assoggettamento ai sistemi di sicurezza sociale segue regole autonome (reg. UE/accordi A1/ordinanze svizzere): per effetti contributivi e A1 occorre valutare la normativa specifica e la soglia applicabile.
- Coinvolgere il consulente fiscale e legale: per casi con frammentazione territoriale del lavoro, lavoratori con turni misti o situazioni complesse è opportuno richiedere valutazione preventiva e, se del caso, interpelli o pareri documentati.
Checklist operativa rapida
- Verifica residenza del lavoratore nella fascia di frontiera (documenti anagrafici).
- Registro giornate telelavorate vs in presenza; calcolo percentuale annuo.
- Contratto/accodo aziendale che disciplina il telelavoro (specificare domicilio di lavoro e regole di rientro).
- Impostazione paghe: ritenuta alla fonte secondo Accordo e annotazioni in busta paga.
- Conservazione documentazione per controlli (almeno 5 anni consigliati).
- Verifica posizione previdenziale/A1 e, se necessario, confronto con autorità competenti.
Riferimenti normativi principali citati nel testo: Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri (disposizioni sul telelavoro e decorrenza 1° gennaio 2024), pubblicato dalle autorità svizzere e italiane; Legge di ratifica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; Risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate (chiarimento sulla rilevanza del luogo effettivo della prestazione rispetto alla sede del datore); previsione dell’imposta alla fonte nello Stato della prestazione con limite dell’80%. Le fonti ufficiali consultate per questi punti sono indicate nelle note tecniche del documento.
