Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
La recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 2409/6/2026) stabilisce che un errore formale nella compilazione dell’autodichiarazione sugli aiuti COVID non determina automaticamente la decadenza dal beneficio, purché risultino comunque soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina europea e nazionale. Il principio è rilevante per imprese e professionisti che avevano presentato l’autodichiarazione prevista per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): se, ad esempio, in un modello è stato indicato un codice ATECO errato ma l’istruttoria dimostra che il sostegno era effettivamente spettante, la sanzione di recupero integrale può risultare sproporzionata alla mera irregolarità formale.
Cosa prevede la normativa
La disciplina nazionale ha recepito l’obbligo di monitoraggio e di autodichiarazione per gli aiuti COVID richiamati dal Temporary Framework della Commissione europea. In particolare: l’art. 63 del d.l. n. 34/2020 ha collegato alcune misure COVID al regime del Temporary Framework; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2021 ha stabilito le modalità per la presentazione dell’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione che il beneficiario attesti il rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione comunitaria. Il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) è lo strumento attraverso cui si verifica il cumulo degli aiuti e la loro registrazione.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero hanno poi pubblicato FAQ e chiarimenti operativi (tra cui aggiornamenti intervenuti nel 2022) che regolano la modalità e i termini di correzione delle autodichiarazioni e indicano i casi in cui è ammessa una nuova trasmissione per errori rilevati entro termini stabiliti. Tuttavia, la prassi amministrativa non è sempre univoca e il contenzioso ha portato a orientamenti giurisprudenziali divergenti sul punto.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: imprese di qualsiasi forma (S.r.l., S.p.A., società di persone), ditte individuali e professionisti che hanno beneficiato di misure COVID soggette al Temporary Framework e che, all’atto dell’erogazione o della successiva registrazione, hanno presentato l’autodichiarazione prevista dal D.M. 11 dicembre 2021. Se la questione riguarda profili esclusivamente societari (es. governance, compliance dei consigli di amministrazione o aspetti di bilancio tipici delle società di capitali), tali profili vanno trattati separatamente e non devono essere confusi con il regime forfettario; il regime forfettario non costituisce il perno del presente approfondimento.
Cosa fare in pratica:
- Verificare la sostanza: prima di avviare difese basate su errori formali, accertare documentale che i requisiti sostanziali per la fruizione dell’aiuto siano effettivamente rispettati (corrispondenza dell’attività, ammontare degli aiuti, periodo di riferimento). La sentenza di Milano valorizza la verifica sostanziale rispetto alla mera irregolarità formale.
- Correggere tempestivamente: qualora sia possibile, presentare una dichiarazione integrativa o una nuova autodichiarazione nei termini fissati dalla prassi amministrativa (ove previsto dalle FAQ e dalle disposizioni applicative).
- Conservare evidenze: mantenere documentazione che dimostri l’effettivo possesso dei requisiti (fatture, registri, documentazione bancaria, estratti conto, report interni), utili in fase di controllo o contenzioso.
- Valutare la difesa processuale: in presenza di un atto di recupero motivato su un errore formale, considerare la possibilità di impugnazione evidenziando la sproporzione tra l’irregolarità formale e l’effettiva spettanza dell’aiuto; la giurisprudenza di merito ha riconosciuto casi in cui l’errore formale non giustifica il recupero quando i requisiti sostanziali emergono dalla prova. Al contempo esistono pronunce che, al contrario, hanno ritenuto l’autodichiarazione non veritiera comportante la decadenza dal beneficio: la giurisprudenza non è uniforme, quindi la strategia va calibrata sul caso concreto.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa sintetica:
- Rilevare quali aiuti COVID risultano annotati a favore dell’impresa/professionista e verificare il rispetto dei massimali (Sez. 3.1 / 3.12).
- Controllare la corrispondenza tra i dati inseriti nell’autodichiarazione e la documentazione probatoria (importi, periodi, codice ATECO, forma giuridica).
- Se emergono errori formali, valutare l’opportunità di rettifica nei termini previsti dalla prassi (FAQ e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate) e predisporre la documentazione a sostegno della sostanziale spettanza dell’aiuto.
- In caso di ricezione di un atto di recupero, documentare tempestivamente la prova dei requisiti sostanziali e, se opportuno, impugnare l’atto motivando la natura meramente formale dell’errore e la proporzionalità dell’azione di recupero, richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli quali la recente sentenza della C.G.T. I Milano (n. 2409/6/2026).
- Coinvolgere il consulente fiscale per la predisposizione di eventuali integrazioni documentali, rettifiche dichiarative o memorie difensive da allegare in contenzioso.
Nota di prudenza: la disciplina sugli aiuti di Stato e la relativa applicazione nazionale sono complesse e soggette a interpretazioni differenziate; per questo motivo è essenziale basare ogni valutazione su documentazione concreta e sulle norme rilevanti (art. 63 d.l. n. 34/2020, D.M. 11 dicembre 2021, prassi Agenzia delle Entrate e Registro Nazionale degli Aiuti) nonché sugli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati.
