Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Dal confronto automatico tra i flussi dei pagamenti elettronici (dati POS inviati dagli acquirer) e i corrispettivi trasmessi tramite Registratore Telematico (RT) stanno arrivando agli esercenti le prime comunicazioni di anomalia – le cosiddette lettere di invito alla compliance – che segnalano discrepanze rilevate e invitano alla verifica e, se necessario, alla regolarizzazione.
Cosa prevede la norma
La legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 imponendo, con decorrenza 1° gennaio 2026, la piena integrazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico; in esecuzione di tale disposizione il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 424470 del 31/10/2025 che ne definisce modalità tecniche e operative e prevede l’utilizzo delle funzionalità del portale “Fatture e Corrispettivi” per l’abbinamento logico POS–RT.
Il collegamento è di tipo “logico” (associazione in anagrafe degli strumenti tramite l’area riservata), non richiede necessariamente una modifica fisica degli apparecchi e comporta la registrazione aggregata giornaliera degli importi e, in alcuni casi, dell’indicazione della forma di pagamento; per i nuovi POS o le variazioni il collegamento va effettuato secondo le tempistiche indicate dal provvedimento.
Sanzioni e tolleranza operativa
La disciplina sanzionatoria già nota per la trasmissione dei corrispettivi si applica anche ai dati dei pagamenti elettronici: la violazione formale (omessa/tardiva trasmissione che non incide sulla liquidazione) è sanzionata con 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a 1.000 euro per trimestre (art. 11, comma 2‑quinquies, D.Lgs. n. 471/1997), mentre l’omessa installazione/collegamento è equiparata e sanzionata con la misura fissa da 1.000 a 4.000 euro prevista per gli apparecchi fiscali.
Dal 12 agosto 2026 è però operativa una franchigia di tolleranza: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto correttivo Omnibus) ha introdotto una soglia di non punibilità pari al 5% per le difformità numeriche tra il numero di operazioni registrate come pagamento elettronico e il numero di pagamenti elettronici effettivamente rilevati, a condizione che lo scostamento non incida sulla determinazione dell’imposta. Tale franchigia non elimina in ogni caso l’obbligo di collegamento logico e non copre omissioni sostanziali nella certificazione dei corrispettivi.
Chi riguarda e cosa fare
La norma si applica ai soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015: tipicamente commercianti al minuto, pubblici esercizi (bar, ristoranti), rivendite di generi di monopolio, edicole, farmacie, alcune strutture ricettive e attività assimilate che devono certificare i corrispettivi giornalieri. Sono escluse le operazioni non soggette alla certificazione dei corrispettivi per espressa normativa (es. alcune fattispecie disciplinate dal DPR n. 696/1996 o dal DM 10/05/2019).
La misura non è definita dal regime fiscale (forfettario vs ordinario): l’obbligo riguarda chi è tenuto alla certificazione dei corrispettivi indipendentemente dall’adesione al regime forfettario; pertanto i contribuenti forfettari che svolgono attività soggette a certificazione dei corrispettivi sono comunque coinvolti.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Di seguito una checklist operativa essenziale per ridurre il rischio di comunicazioni e sanzioni:
- Controllare lo stato di censimento: verificare in “Fatture e Corrispettivi” che la matricola del proprio RT sia correttamente censita e che i POS (fisici o virtuali) siano associati alla partita IVA.
- Verifiche giornaliere: confrontare quotidianamente il riepilogo giornaliero del RT con gli estratti POS/acquirer (numero operazioni e totale) e conservare evidenze in caso di discrepanze tecniche.
- Rispondere tempestivamente alle “lettere”: le comunicazioni sono rese disponibili nel Cassetto fiscale (sezione “L’Agenzia scrive”) e tramite PEC; accedere, verificare il dettaglio e inviare, se necessario, la documentazione richiesta o la risposta telematica prevista.
- Gestire gli errori tecnici: in caso di malfunzionamento (RT o POS) raccogliere report di intervento, fax/ordine di assistenza e tutta la documentazione tecnica utile per motivare la discrepanza.
- Sanare con ravvedimento se occorre: quando dall’esame emerge un’omissione riconosciuta dal contribuente, la regolarizzazione spontanea con ravvedimento operoso resta la prassi prevista per limitare sanzioni e interessi, salvo i casi espressamente esclusi.
In sintesi: il sistema automatico di incrocio POS–RT è già operativo e sta producendo le prime comunicazioni di compliance; l’obbligo di collegamento è vigente dal 1° gennaio 2026, le modalità operative sono stabilite dal Provvedimento AdE n. 424470/2025, le sanzioni sono previste e vanno presidiate, ma esiste una franchigia del 5% per scostamenti numerici minori introdotta dal D.Lgs. n. 148/2026. Agire rapidamente sui controlli interni e rispondere tramite gli strumenti telematici dell’Agenzia riduce il rischio di accertamenti e contenzioso.
