Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa è successo (in breve): con il Decreto‑Legge 17 settembre 2026, n. 162 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/9/2026) è stata introdotta, per l’anno 2027, un’esenzione dalla tassa automobilistica limitata a specifiche tipologie di veicoli e — soprattutto — riconosciuta a una sola vettura (o, in casi particolari, a un motociclo/ciclomotore) per ciascuna persona fisica. L’agevolazione non è “a scelta” del contribuente: se possiedi più veicoli che rientrano nei requisiti la norma indica quale mezzo deve considerarsi agevolato (in genere quello di potenza inferiore).
Introduzione: cos’è cambiato e perché è importante
Immagina Maria, libera professionista con Partita IVA, proprietaria di due auto: una citycar da 55 kW e una station wagon da 95 kW. Secondo la nuova norma, per il 2027 Maria non dovrà pagare il bollo solo per un mezzo — e l’esenzione si applicherà automaticamente alla vettura di potenza inferiore (la citycar da 55 kW), non alla station wagon da 95 kW. Questo esempio mostra due punti chiave: l’esenzione vale per un unico veicolo per persona e la scelta del veicolo agevolabile non è soggettiva ma stabilita dalla legge.
Cosa prevede la norma
Ambito temporale e campo di applicazione
- L’esenzione è prevista per l’anno 2027 ed è riferita ai versamenti la cui scadenza ordinaria ricade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
- È rivolta alle persone fisiche risultanti soggette alla tassa automobilistica per uno o più veicoli; soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti) non rientrano, salvo diversa previsione normativa.
Quali veicoli sono coinvolti
- Per le autovetture: l’esenzione spetta per le vetture alimentate a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione) con potenza non superiore a 80 kW. Se il contribuente ha più autovetture idonee, l’esenzione è riconosciuta con riferimento al veicolo di potenza inferiore (e se la potenza è identica, al veicolo con importo del bollo più basso).
- Per motocicli e ciclomotori: la norma prevede condizioni specifiche e l’esenzione per le due ruote scatta solo se il soggetto non risulti titolare di un’autovettura agevolabile (cioè con potenza ≤ 80 kW). In pratica: se possiedi anche un’auto idonea, l’esenzione si applica all’auto, non alla moto.
- Condizione richiesta: il veicolo agevolato deve essere regolarmente assicurato.
Nota sul carattere provvisorio: il provvedimento è entrato in vigore alla pubblicazione in Gazzetta (17/9/2026) come decreto‑legge; dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (termine entro il quale il testo potrebbe essere modificato). È quindi opportuno monitorare l’iter parlamentare per eventuali variazioni.
Chi riguarda e cosa fare: impatti pratici per Partite IVA, regimi e aziende
Principio generale: l’agevolazione è anagrafica (colpisce la persona fisica titolare del veicolo) e non dipende dal regime fiscale (forfettario o ordinario) del contribuente. Ciò significa che può beneficiarne anche un titolare di Partita IVA, purché il veicolo sia intestato alla persona fisica e rientri nei requisiti previsti.
Partite IVA e lavoratori autonomi
- Se il veicolo è intestato alla persona fisica (anche se usato in parte per lavoro) e soddisfa i requisiti (es. auto ≤ 80 kW), l’esenzione può applicarsi per il 2027.
- Se invece il veicolo è intestato a un’impresa individuale o a una società (es. SRL), la norma non copre normalmente quei mezzi: in sostanza le auto “di impresa” non rientrano nell’esenzione destinata alle persone fisiche. Prima di valutare spostamenti di intestazione per ottenere l’agevolazione, considerare le implicazioni fiscali e civilistiche — trasferire proprietà può avere conseguenze IVA, deducibilità e fiscalità diverse.
- Regime forfettario/semplificato: il diritto all’esenzione deriva dall’intestazione e dalla qualità di soggetto passivo della tassa automobilistica; il regime IVA o IRPEF non modifica la soglia tecnica di accesso. Tuttavia, ai fini della deducibilità dei costi aziendali e IVA, restano applicabili le regole ordinarie. Consultare il commercialista prima di agire sul fronte intestazioni.
Aziende (B2B/B2C) e flotte
- Società e soggetti diversi dalle persone fisiche non sembrano rientrare nell’esenzione così come previsto dal testo pubblicato; le imprese dovranno continuare a pagare la tassa per i veicoli intestati ad esse salvo modifiche in sede di conversione.
- Per chi gestisce flotte o offre auto in leasing/noleggio: verificare le modalità contrattuali e la titolarità fiscale del veicolo (il beneficio segue il titolare soggetto passivo della tassa). In molti casi il beneficiario dell’esenzione sarà la persona fisica intestataria, non l’impresa utilizzatrice.
Come gestire la tua Partita IVA in tranquillità
Se hai una Partita IVA e vuoi muoverti con sicurezza, segui questa checklist pratica:
- Controlla l’intestazione: verifica sul documento di circolazione (carta di circolazione/PRA) a nome di chi è il veicolo. L’esenzione vale per la persona fisica intestataria.
- Verifica la potenza in kW: il valore in kW è indicato sulla carta di circolazione (campo P.2 o equivalente). Se possiedi più auto idonee, la norma agevola quella con potenza minore (se potenze uguali, quella con bollo più basso). Non è possibile “scegliere” liberamente il mezzo.
- Assicurazione attiva: il veicolo agevolabile deve essere regolarmente assicurato al momento del versamento. Mantieni copia della polizza.
- Non modificare l’intestazione senza consulenza: trasferire l’intestazione del veicolo alla persona fisica al solo scopo di ottenere l’esenzione potrebbe avere implicazioni fiscali e contabili; parlane prima con il tuo commercialista.
- Monitora l’iter parlamentare: il decreto è in vigore come decreto‑legge ma va convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione; potrebbero arrivare modifiche. Segui l’evoluzione per evitare sorprese.
- Calcola l’impatto pratico: il bollo è tariffato a livello regionale; come riferimento orientativo la simulazione mostra che una vettura 55 kW con tariffa di circa €2,58/kW comporterebbe un bollo annuo intorno a €141,90 — somma che in molti casi sarà azzerata per il 2027 se il veicolo rientra nell’esenzione. (Esempio orientativo, le tariffe variano per Regione.)
Ultimo suggerimento pratico: conserva tutta la documentazione (carta di circolazione, prova assicurazione, ricevute) relative al veicolo che risulta agevolato: nel caso di verifiche, sarà utile dimostrare i requisiti al momento della scadenza del pagamento.
Se vuoi approfondire o hai un caso complesso: se sei titolare di Partita IVA e il veicolo è usato sia per lavoro sia per fini personali, o se l’intestazione risulta a una società o impresa individuale, è consigliabile una consulenza mirata con il tuo commercialista per valutare la soluzione fiscalmente più efficiente e corretta dal punto di vista normativo. Ricorda che la norma è stata pubblicata come decreto‑legge e può subire modifiche durante la conversione parlamentare; resta aggiornato.
Fonti principali consultate: testo e commenti al Decreto‑Legge 17/9/2026, n.162 (G.U. 17/9/2026, n.216); analisi tecniche e FAQ di operatori del settore (Circolazione‑Stradale, Eutekne, ACI/La Automobile) e note informative pubblicate dopo la pubblicazione in Gazzetta.
