Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa cambia in sintesi: i crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito legate a Superbonus, Sismabonus e al bonus per barriere architettoniche possono — in particolari condizioni temporali — essere ripartiti in 10 rate annuali di pari importo; inoltre è stata prevista la possibilità di ripartire in 10 anni anche la detrazione spettante ai beneficiari per spese Superbonus sostenute nel 2022 (e, con la legge di bilancio 2025, anche per quelle del 2023), con precise modalità telematiche e codici tributo per la compensazione.
Cosa prevede la norma
Quadro normativo essenziale: in sede di conversione del Decreto‑legge n. 11 del 2023 (cd. “decreto cessioni”) la disciplina è stata integrata per consentire che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo della rateazione originaria. La misura è stata attuata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023 (prot. n. 132123), che definisce la procedura telematica e le condizioni operative.
Estensione per le spese 2023: la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, comma 56, lett. b) ha introdotto la possibilità, su opzione, di ripartire in 10 anni anche le detrazioni spettanti per le spese sostenute nel 2023 relative al Superbonus; per le spese del 2022 la facoltà era già prevista dalla conversione del DL 11/2023.
Strumenti operativi: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la piattaforma “cessione crediti” e i manuali operativi; sono stati inoltre istituiti specifici codici tributo per usare in compensazione tramite F24 le singole quote risultanti dalla ripartizione in 10 anni. Le istruzioni tecniche (provvedimenti e risoluzioni) dettagliano le modalità di invio della comunicazione e le limitazioni (la ripartizione riguarda quote non ancora utilizzate in compensazione e decorre dall’anno successivo a quello di riferimento).
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: 1) i fornitori e i cessionari che hanno acquisito crediti a seguito di opzioni comunicate all’Agenzia entro il 31/03/2023 e che detengono quote residue delle rate annuali non ancora usate in compensazione; 2) i beneficiari della detrazione (persone fisiche, società e titolari di partita IVA) che, per le spese relative al Superbonus, possono esercitare l’opzione di ripartizione in 10 anni secondo le scadenze e le modalità previste dalla legge.
Regimi particolari: i contribuenti in regime forfettario possono, in molti casi, accedere alle opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito) e pertanto possono essere interessati dal meccanismo della ripartizione quando agiscono come titolari o cessionari del credito; l’applicabilità concreta deve però essere verificata caso per caso con il consulente fiscale.
Esempio pratico: un cessionario detiene per l’anno 2023 una rata nominale di credito pari a €10.000; se utilizza in compensazione solo €6.000 entro il 31/12/2023, può comunicare all’Agenzia di ripartire la quota residua di €4.000 in 10 rate annuali da €400 ciascuna, utilizzabili in compensazione a partire dall’anno successivo, secondo i codici tributo appositi. La comunicazione va fatta tramite la funzione dedicata della piattaforma cessione crediti.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa
- Verificare la titolarità e l’anno di riferimento delle rate: accertare se il credito deriva da opzioni comunicate entro il 31/03/2023 o se la detrazione riguarda le spese 2022/2023 che possono essere ripartite.
- Stimare l’utilizzo in compensazione per l’anno corrente: determinare la quota della rata che si utilizzerà entro il 31 dicembre (la parte residua è quella che può essere ripartita).
- Preparare e inviare la comunicazione telematica tramite la Piattaforma cessione crediti (Entratel/Fisconline), utilizzando la funzione “Ulteriore rateizzazione / Ripartizione in 10 anni” prevista dall’Agenzia.
- Annotare i codici tributo da utilizzare in F24 per ciascuna quota annuale e impostare i flussi di compensazione: seguire le istruzioni della Risoluzione e dei provvedimenti dell’Agenzia.
- Conservare la documentazione probatoria: comunicazioni originarie di opzione, ricevute della piattaforma, calcoli della quota utilizzata e di quella ripartita. Questa documentazione è essenziale in caso di verifiche.
- Pianificare la verifica fiscale e la coerenza con gli obblighi IVA/IRPEF/IRES e con la normativa antielusiva;, coinvolgere il commercialista per eventuali dichiarazioni integrative o adempimenti tributari connessi.
Scadenze pratiche da segnare: verificare le finestre temporali stabilite dalla normativa e dai provvedimenti dell’Agenzia per l’invio della comunicazione e per l’utilizzo in compensazione (la ripartizione decorre dall’anno successivo alla rata di riferimento). Per i crediti con scadenza naturale 31/12/2026 occorre prestare attenzione alle istruzioni operative aggiornate e ai termini indicati dalla piattaforma dell’Agenzia.
Note finali tecniche (senza interpretazioni non supportate): le opzioni esercitate seguono regole di irrevocabilità e compatibilità stabilite dalla legge e dai provvedimenti attuativi; prima di procedere con l’invio della comunicazione o con dichiarazioni integrative, è consigliabile verificare la situazione specifica con riferimento ai provvedimenti e alle risoluzioni vigenti.
