Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Questo articolo spiega in modo operativo i regimi fiscali applicabili ai professionisti in Italia: quando si applica il regime forfettario, quando si adotta il regime ordinario (IRPEF/IVA), quali sono gli obblighi previdenziali e come cambia la tassazione se l’attività è esercitata attraverso una società. Esempio pratico: un architetto con partita IVA che nel 2025 realizza 60.000 euro di compensi può restare nel forfettario (se rispetta gli altri requisiti) e applicare l’imposta sostitutiva; se invece incassa 105.000 euro nel corso del 2026, perde il forfettario immediatamente e dovrà annotare e versare l’IVA sulle operazioni che hanno determinato il superamento.
Cosa prevede la normativa: regimi principali
Regime forfettario (persone fisiche): disciplina semplificata per contribuenti persone fisiche che esercitano arti e professioni in forma individuale. Requisito chiave: ricavi/compensi ragguagliati a anno non superiori a 85.000 euro (soglia confermata anche per il 2026); esiste inoltre la soglia-soglia di 100.000 euro il cui superamento determina la cessazione immediata del regime nell’anno di superamento. L’imposta è sostitutiva (15% ordinario, aliquota ridotta al 5% per specifiche condizioni di avvio attività nei primi anni). I contribuenti forfettari non addebitano IVA, non esercitano il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti e, in generale, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto sui compensi percepiti.
Regime ordinario per persone fisiche (lavoro autonomo): reddito determinato secondo il principio di cassa come previsto dal TUIR (redditi di lavoro autonomo) e tassato con le aliquote IRPEF progressive; dopo le riforme recenti la struttura dell’IRPEF è articolata su tre scaglioni principali (23%, 35% e 43%). I professionisti in regime ordinario applicano l’IVA sulle prestazioni quando dovuta e possono dedurre le spese effettivamente sostenute.
Tassazione per le società che svolgono attività professionale: se la prestazione professionale è resa tramite società di capitali (es. S.r.l.) o enti soggetti ad IRES, l’imposta si applica al livello societario: l’aliquota ordinaria IRES è fissata al 24% (con possibili addizionali o regole particolari per distribuzione utili). La scelta di operare tramite società comporta regole diverse su imponibile, deduzioni, IVA e contribuzione.
Previdenza obbligatoria: i professionisti senza Cassa privata sono generalmente tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e versano contributi calcolati sul reddito professionale; per il 2026 le aliquote comunemente segnalate per i professionisti iscritti alla sola Gestione Separata sono nell’ordine del 26% circa (aliquota variabile a seconda della situazione assicurativa), con valori ufficiali comunicati dall’INPS tramite circolari annuali. Chi è iscritto a casse professionali (es. Casse forensi, ENPAM, INARCASSA) segue le regole contributive della rispettiva Cassa.
Chi riguarda e cosa fare
Persone fisiche – liberi professionisti (Pt. IVA individuale): valutare ogni anno il superamento dei limiti di ricavi/compensi (85.000 €) e la presenza di cause ostative previste dalla legge; scegliere il forfettario solo se conviene (impatto fiscale e previdenziale) e se non si rientra in esclusioni specifiche. Ricordare che il forfettario si applica esclusivamente alle persone fisiche: non mescolare regole societarie con il regime forfettario.
Professionisti iscritti a una Cassa privata: la contribuzione segue le regole della Cassa di appartenenza; la scelta del regime fiscale (forfettario o ordinario) può influire sui versamenti previdenziali solo se la Cassa prevede basi contributive diverse; verificare la compatibilità Cassa–forfettario con il consulente della Cassa.
Professionisti soci in STP o in società di capitali: la presenza di una società cambia il regime fiscale (IRES/IRAP), la modalità di distribuzione degli utili e gli obblighi contabili; l’eventuale opzione di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) richiede analisi preventiva. In questi casi non applicare la disciplina del forfettario alle persone giuridiche.
Prestazioni occasionali e collaborazioni: soggette a regole specifiche di ritenuta e contributi (anche ai fini Gestione Separata); attenzione a quando la continuità delle prestazioni ricondurrebbe a lavoro autonomo abituale.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa:
- Verifica requisiti forfettario: controllare ricavi/compensi dell’anno precedente (soglia 85.000 €) e cause ostative; se inizi attività, ragguagliare la soglia.
- Monitoraggio incassi in corso d’anno: se nel corso dell’anno si supera la soglia di 100.000 €, il regime forfettario cessa immediatamente e occorre iniziare ad annotare l’IVA e rettificare le detrazioni secondo le regole di prassi.
- Obblighi fatturazione: il forfettario non addebita IVA né subisce ritenuta sui compensi; in fattura indicare la causa dell’esenzione (regime forfettario) e, se richiesto dal committente, produrre autocertificazione.
- Contribuzione previdenziale: verificare l’iscrizione corretta (Gestione Separata o Cassa privata) e calcolare i contributi secondo le aliquote ufficiali pubblicate dall’INPS per l’anno di riferimento.
- Confronto forfettario vs ordinario: simulare il carico fiscale (imposta sostitutiva e contributi) e la deducibilità delle spese effettive; considerare anche l’effetto sulla posizione pensionistica e sui benefici fiscali di terzi.
- Se operi tramite società: valutare impatto IRES (24%), IRAP, modalità di distribuzione utili e obblighi contabili; non applicare regole del forfettario alle società di capitali.
Per ogni decisione, documentare le verifiche (calcoli ricavi, autocertificazioni, registrazioni INPS) e aggiornare il software gestionale/contabile per rispettare le scadenze di versamento e dichiarazione. Le regole illustrate si fondano su normativa e prassi recenti (TUIR art. 54 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina del forfettario, e circolari INPS sulle aliquote): consultare i testi ufficiali e la prassi per i dettagli operativi.
