Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Riassunto pratico. I versamenti e alcuni adempimenti sospesi a seguito del “Ciclone Harry” (eventi iniziati il 18 gennaio 2026) devono essere regolarizzati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026; la sospensione aveva riguardato adempimenti e versamenti in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 per soggetti residenti o con sede nei comuni indicati dall’ordinanza della Protezione civile. Nel testo che segue: riferimenti normativi essenziali, soggetti interessati e una checklist operativa per chi deve riprendere i pagamenti.
Cosa prevede la norma
Base normativa: Decreto‑legge 27 febbraio 2026, n. 25 (convertito), che ha introdotto la sospensione di termini e versamenti per i territori colpiti dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026 e seguenti. La norma definisce: (i) i soggetti beneficiari in base alla residenza o alla sede legale/operativa ubicata nei comuni indicati dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile; (ii) l’ambito temporale della sospensione (versamenti e adempimenti con scadenza tra il 18.1.2026 e il 30.4.2026); (iii) le categorie di obblighi interessati (versamenti tributari — esclusi dazi doganali e accise —, contributi previdenziali e premi INAIL, ritenute operate dai sostituti d’imposta, nonché taluni atti di riscossione). La norma dispone inoltre che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026; gli adempimenti diversi dai versamenti vanno eseguiti entro lo stesso termine.
Ambiti pratici e riferimenti di prassi
Rilevanze operative già pubblicate dagli enti coinvolti: l’INPS ha emanato la circolare n. 49/2026 con le istruzioni sull’applicazione della sospensione ai contributi previdenziali e sulle modalità per fruire dell’esonero temporaneo degli obblighi informativi; ARERA ha disposto la sospensione delle bollette e dello stesso distacco per morosità per le utenze nelle aree colpite; le camere di commercio e le Regioni hanno predisposto avvisi per la raccolta delle istanze e la certificazione dei danni. Prima di procedere ai versamenti, va quindi verificata la disciplina operativa specifica per ciascun tributo/ente erogatore (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, gestori servizi).
Chi riguarda e cosa fare — suddivisione per soggetti
Soggetti interessati (criterio territoriale): tutte le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 18.1.2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente CCIAA in immobili ubicati nei comuni indicati dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC n. 1180 e successive integrazioni). L’individuazione puntuale dei comuni è rimessa all’ordinanza e agli elenchi pubblicati dagli Enti territoriali.
Per le società (S.r.l./S.p.A.), società di persone, ditte individuali e professionisti: la sospensione opera se il requisito territoriale è soddisfatto; pertanto le società di capitali e di persone e le ditte individuali aventi sede o unità locale nei comuni indicati rientrano nella misura. Anche i professionisti (inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario), se ricomprensi nel criterio territoriale, possono beneficiare della sospensione. (Se non si è ubicati nei comuni indicati, la sospensione non è applicabile.)
Cartelle e atti di riscossione: la sospensione ha riguardato anche alcuni atti della riscossione; tuttavia per taluni atti (ad esempio cartelle già notificate o atti affidati all’agente della riscossione) il regime di ripresa può essere differente: il decreto prevede che i termini relativi ad atti non ancora affidati riprendano a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, mentre i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Consultare l’agente della riscossione per il dettaglio dei piani e delle somme eventualmente scadute.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
1) Verificare l’appartenenza al perimetro territoriale: controllare l’elenco dei comuni indicati nelle ordinanze del Dipartimento Protezione civile e le comunicazioni del proprio Comune/Regione/Camera di commercio.
2) Individuare gli importi sospesi: raccogliere gli F24 non pagati, le ricevute di avvisi, le comunicazioni dell’INPS/INAIL e le eventuali cartelle/atti con scadenze comprese tra il 18.1.2026 e il 30.4.2026.
3) Consultare le istruzioni specifiche di ciascun ente: usare la circolare INPS n. 49/2026 per i contributi, le note di Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia della riscossione per tributi e cartelle, e le disposizioni ARERA per utenze. Laddove gli enti abbiano fornito moduli o canali telematici (es. portali INPS, area riservata AdER), seguire le modalità indicate.
4) Pianificare il pagamento unico entro il termine: i versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dall’art. 2 del DL n. 25/2026. Se il contribuente non intende o non può pagare in un’unica soluzione, verificare con consulente e con l’agente della riscossione eventuali soluzioni alternative o piani di dilazione previsti da norme successive o da prassi.
5) Documentare la posizione: conservare copia delle comunicazioni che attestano l’inclusione nel perimetro, delle istanze presentate (ove richieste) e delle ricevute di pagamento. In caso di contestazioni, la documentazione del requisito territoriale e delle condizioni (sgombero, inagibilità, ecc.) è fondamentale.
Checklist operativa
- Entro 7 giorni: verificare elenco comuni e comunicazioni ufficiali del Comune/Regione/Protezione civile.
- Entro 15 giorni: ricostruire l’elenco dei versamenti sospesi (F24, contributi, ritenute, eventuali cartelle) e chiedere chiarimenti all’agente della riscossione se presenti atti notificati.
- Prima del 10 ottobre 2026: effettuare il pagamento in unica soluzione per le somme sospese (attenersi alle modalità indicate dall’ente competente — F24 per tributi, modello e servizi telematici per contributi).
- Conservazione: archiviare ricevute, istanze, certificati di inagibilità o provvedimenti comunali che attestino lo stato di danno/sgombero.
Fonti principali: testo del Decreto‑legge 27 febbraio 2026, n. 25 e coordinato (Gazzetta Ufficiale), normative e ordinanze del Dipartimento della Protezione civile che individuano i comuni, circolare INPS n. 49/2026 per i contributi, nonché i provvedimenti di ARERA sulle utenze. Per dettagli applicativi specifici a tributi od enti singoli consultare le relative circolari operative pubblicate dagli enti.
