Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Breve sintesi: nel bilancio redatto secondo i principi OIC l’utilizzatore (locatario) normalmente contabilizza i canoni del leasing finanziario a conto economico con il metodo patrimoniale; l’iscrizione del bene tra le immobilizzazioni avviene solo in caso di effettivo riscatto o se si opta per il metodo finanziario, mentre l’informativa in nota integrativa (art. 2427 c.c., n.22) deve esporre il valore attuale delle rate residue e gli effetti che l’applicazione del metodo finanziario avrebbe prodotto. Esempio pratico: una S.r.l. che prende in leasing un macchinario rileva i canoni nella voce B.8 del conto economico e, se non esercita il riscatto, non iscrive l’immobile tra le immobilizzazioni; nella nota integrativa accompagna la situazione finanziaria simulata secondo il metodo finanziario per permettere il confronto.
Cosa prevede la norma
Contabilità: per i redattori di bilancio che applicano i principi contabili nazionali (OIC) la prassi ordinaria per il locatario è il cosiddetto metodo patrimoniale: i beni restano formalmente di proprietà del concedente e l’utilizzatore rileva a conto economico i canoni (voce B.8 “per godimento di beni di terzi”); l’alternativa è il metodo finanziario (in linea con IFRS 16) che prevede l’iscrizione dell’attivo e del debito finanziario, ma la sua adozione richiede coerenza di rappresentazione e adeguata informativa.
Nota integrativa e informativa obbligatoria: l’art. 2427 c.c., n.22 richiede che nella nota integrativa siano esposte, mediante apposito prospetto, il valore attuale delle rate di canone non scadute (determinato con il tasso effettivo del singolo contratto), l’onere finanziario riferibile all’esercizio e l’ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti in immobilizzazioni qualora fosse stato adottato il metodo finanziario, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore. Tale informativa è centrale quando si mantiene la rappresentazione patrimoniale dei canoni.
Fiscalità: il regime fiscale stabilito dal TUIR disciplina la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria in capo all’utilizzatore e pone regole specifiche di correlazione con i coefficienti di ammortamento; l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria ha precisato che la deducibilità presuppone la possibilità effettiva di ammortizzare il bene e che la quota interessi implicita è soggetta ai limiti previsti dall’art. 96 del TUIR. Inoltre, le modifiche normative succedutesi negli anni hanno inciso sul rapporto tra criteri civilistici e fiscali e sul ruolo della durata minima ai fini della deducibilità.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: la materia interessa in via principale le imprese che redigono il bilancio secondo i principi OIC (società di capitali – S.r.l./S.p.A. – e molte società di persone che adottano il bilancio ordinario), le imprese che redigono bilancio consolidato o adottano gli IFRS (in tali casi il trattamento può essere differente) e i soggetti fiscali che determinano il reddito d’impresa ai fini IRES/IRPEF. Nei regimi forfettari l’utile fiscale è determinato forfettariamente e, pertanto, i canoni di leasing non sono deducibili analiticamente (la regola del regime forfettario impedisce la deduzione dei costi effettivi).
- Società di capitali (OIC adopter): mantenere la contabilizzazione dei canoni quale costo operativo (B.8) se si adotta il metodo patrimoniale; predisporre il prospetto ex art. 2427 n.22 in nota integrativa per ogni contratto significativo; verificare la coerenza tra gestione civilistica e fisiologia fiscale (applicare le regole del TUIR per la deducibilità).
- Gruppi/enti IAS adopter: applicare IFRS 16 (o principio consolidato) rilevando attività e passività; valutare l’impatto su indici di bilancio e covenant bancari.
- Società di persone, ditte individuali e professionisti: seguire le disposizioni fiscali del TUIR in materia di deducibilità dei canoni (durata contrattuale, eventuali limiti e trattamento della quota interessi), e assicurare la corretta riconciliazione extracontabile se necessario.
- Regime forfettario: la materia civilistica/fiscale del leasing non trova applicazione per la determinazione forfettaria del reddito; i canoni non sono dedotti analiticamente. (frase unica per evidenziare l’incompatibilità richiesta dalle linee guida).
I passi pratici per adeguarsi in sicurezza
Checklist operativa
- Classificare ogni contratto: verificare se il contratto trasferisce la parte prevalente dei rischi e benefici (leasing finanziario) o è operativo; documentare la scelta con motivazione economica.
- Contabilità: se si mantiene il metodo patrimoniale, imputare i canoni a B.8 e predisporre risconti/risconti attivi per maxicanoni; se si opta per il metodo finanziario, iscrivere il bene e il debito e rilevare ammortamenti/interessi coerenti.
- Nota integrativa: compilare il prospetto richiesto dall’art. 2427 n.22 con il valore attuale delle rate residue, l’onere finanziario riferibile e la simulazione dei valori iscritti come immobilizzazioni.
- Fiscalità: verificare il periodo di deducibilità fiscale dei canoni secondo l’art. 102 TUIR e le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria; isolare la quota interessi e controllare i limiti di deducibilità (art. 96 TUIR).
- Gestione contrattuale: valutare clausole di riscatto e valore residuo al fine di programmare l’impatto fiscale e contabile al momento dell’eventuale esercizio dell’opzione.
- Comunicazione interna e covenant: aggiornare report di tesoreria, indici di bilancio e covenant bancari per tenere conto dell’eventuale esposizione finanziaria aggiuntiva se si adotta il metodo finanziario.
- Controllo e revisione: predisporre procedure di controllo per la determinazione del tasso effettivo implicito usato nel prospetto e conservare calcoli e supporti per eventuali verifiche fiscali o di revisione.
Applicare queste verifiche consente di gestire il leasing in modo conforme alla disciplina civilistica e fiscale, evitando rigidezze contabili e rischi di disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi.
