Correzione errori contabili: il DLgs. 192/2025 restringe la correzione “semplificata” e riapre la necessità delle dichiarazioni integrative

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di Francesca Ciani

15 Ottobre 2026

Ultimo aggiornamento: settembre 2026.

Che cosa cambia e perché conta: il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (entrato in vigore con decorrenze specifiche per materia) ha abrogato la disposizione che, a valle del D.L. n. 73/2022, aveva ampliato la possibilità di far valere in sede fiscale le rettifiche contabili senza presentare dichiarazioni integrative per gli esercizi anteriori. Di fatto, per le correzioni iscritte in bilancio relative a esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 la disciplina è stata ridefinita e circoscritta, con impatto diretto sui controlli fiscali e sulla pratica delle integrazioni dichiarative.

Esempio pratico: una S.r.l. che, nel bilancio chiuso al 31/12/2024, ha classificato per errore una fattura di acquisto come costo di esercizio e la corregge in bilancio nell’esercizio 2025, non può più automaticamente evitare la presentazione di una dichiarazione integrativa per l’esercizio 2024 se la correzione non rientra nelle nuove condizioni previste dal decreto correttivo; sarà necessario valutare se ricorrono i requisiti per il trattamento fiscale semplificato o procedere con le integrative per regolarizzare i periodi precedenti.

Cosa prevede la norma

Modifica normativa principale: l’art. 4 del D.Lgs. 192/2025 abroga il comma 1‑bis dell’art. 8 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (come convertito), che aveva esteso la rilevanza fiscale delle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; la decorrenza delle disposizioni relative alla correzione degli errori contabili è fissata per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

Quadro operativo risultante: la possibilità di riconoscere fiscalmente in capo all’esercizio in cui avviene la correzione i componenti emergenti dall’operazione contabile resta solo in presenza di condizioni specifiche (per es. esercizio sottoposto a revisione legale obbligatoria e correzioni effettuate entro la data prevista per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo e prima di attività ispettive formalmente note). La formulazione finale del decreto ha, dunque, ristretto il perimetro della “correzione semplificata”.

Rapporto con l’art. 83 del TUIR: il meccanismo operativo coinvolge le regole di imputazione temporale del reddito d’impresa (art. 83 TUIR) che, nella versione modificata dal D.L. n. 73/2022, aveva facilitato l’effetto fiscale delle rettifiche contabili; il correttivo del 2025 ha ridefinito tali effetti per limitarne l’ambito applicativo.

Chi riguarda e cosa fare

Destinatari principali: la disciplina interessa primariamente le società che redigono il bilancio d’esercizio (in particolare le società di capitali), con effetti differenti a seconda che il bilancio sia o meno sottoposto a revisione legale obbligatoria. Le società che effettuano la revisione legale sull’esercizio di rilevazione della correzione possono ancora, in taluni casi, beneficiare del trattamento semplificato, ma sotto condizioni più stringenti rispetto alla precedente impostazione.

Società di persone, ditte individuali, professionisti e forfettari: la disciplina in parola riguarda la correlazione bilancio → valore fiscale e, quindi, va letta principalmente in chiave d’impresa e societaria. Per i contribuenti in regime forfettario la problematica non trova applicazione operativa: il regime forfettario non utilizza la derivazione contabile rafforzata e, pertanto, le novità non si applicano ai forfettari. (Frase dichiarativa breve e puntuale come richiesto).

Cosa fare in pratica:

  • Verificare le correzioni già operate: censire tutte le rettifiche contabili operate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e identificare l’esercizio di origine e quello di correzione.
  • Controllare la presenza di revisione legale: se l’esercizio della correzione è sottoposto a revisione legale obbligatoria, valutare l’applicabilità del regime semplificato alle singole poste.
  • Valutare la rilevanza secondo i principi contabili: applicare i criteri di OIC (materialità/rilevanza) per determinare se la correzione è “rilevante” o meno ai fini contabili e fiscali, e verificare eventuali interazioni con discipline speciali (es. ammortamenti, interessi passivi/ROL, IRAP).
  • Quando presentare integrative: in assenza dei requisiti per la semplificazione, predisporre le dichiarazioni integrative per gli esercizi interessati nei termini previsti e valutare sanzioni e interessi; per componenti negativi verificare i termini di decadenza applicabili.

Come gestire gli adempimenti in sicurezza

Checklist operativa rapida:

  • 1) Mappare errori contabili per esercizio di origine e esercizio di correzione. (documentare date e registrazioni).
  • 2) Verificare se l’esercizio di correzione è sottoposto a revisione legale obbligatoria; se sì, approfondire la possibile applicazione del regime semplificato previsto dalla normativa residua.
  • 3) Calcolare impatto fiscale su IRES/IRAP (incluso effetto su ROL/ammortamenti e deducibilità interessi secondo art. 96 TUIR) e quantificare eventuali debiti d’imposta, sanzioni e interessi.
  • 4) Se il requisito di semplificazione non sussiste, predisporre dichiarazioni integrative per gli esercizi coinvolti rispettando i termini di decadenza e conservare tutta la documentazione a supporto della rettifica.
  • 5) Coinvolgere revisore/consulente fiscale: ottenere evidenze formali e, se opportuno, valutare istanza di interpello o quesito specifico all’Agenzia delle Entrate per casi complessi o rilevanti.

In sintesi: il D.Lgs. 192/2025 ha ridimensionato l’ambito della correzione “senza integrativa” introdotta dal D.L. 73/2022; per le correzioni rilevate in bilanci con inizio esercizio dal 1° gennaio 2025 è necessaria un’attenta verifica dei requisiti (in particolare la presenza della revisione legale e i termini temporali), pena l’obbligo di presentare dichiarazioni integrative per regolarizzare gli esercizi passati.

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