Crediti d’imposta acquistati dai professionisti: la nuova imposta sostitutiva al 26% (analisi pratica)

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di Francesca Ciani

23 Settembre 2026

Ultimo aggiornamento: settembre 2026.

Dal 12 agosto 2026 il legislatore ha introdotto una disciplina organica sul trattamento dei differenziali positivi derivanti dall’acquisto, dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati sul mercato: per gli esercenti arti e professioni i proventi rilevanti possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa del 26% (in alternativa all’imputazione ordinaria in capo al reddito di lavoro autonomo), con facoltà per i professionisti di applicare la nuova regola anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 mediante dichiarazione integrativa. Esempio pratico: acquisto di un credito con valore nominale 100 euro a prezzo 70 euro → differenziale positivo 30 euro → imposta sostitutiva se scelta: 30 x 26% = 7,80 euro (da versare a saldo con la dichiarazione).

Cosa prevede la norma

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. “Decreto correttivo/Omnibus”) inserisce nel TUIR, all’art. 54, nuovi commi (3‑quater e 3‑quinquies) che qualificano come reddito i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte e disciplinano la possibilità, per i soggetti interessati, di assoggettare tali differenziali a imposta sostitutiva.

L’aliquota applicata è la stessa richiamata dall’art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; l’aliquota di riferimento per l’imposta sostitutiva è pari al 26% (misura aggiornata dalla legge di bilancio). L’imposta sostitutiva si versa mediante dichiarazione, nei termini per il saldo delle imposte sui redditi. La disciplina contiene inoltre regole di imputazione temporale (criterio di cassa e proporzionalità per le compensazioni).

Decorrenza e opzione retroattiva: la regola si applica ordinariamente ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026), ma gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo gli artt. 54 e ss. del TUIR possono scegliere l’applicazione anche ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 presentando una dichiarazione integrativa nei termini previsti.

Chi riguarda e cosa fare

Soggetti interessati: in via primaria gli “esercenti arti e professioni” che determinano il reddito ai sensi dell’art. 54 TUIR (professionisti titolari di partita IVA, studi associati e associazioni professionali). Per questi soggetti la nuova norma definisce il trattamento fiscale del differenziale tra valore nominale del credito e corrispettivo di acquisto, sia nel caso di utilizzo in compensazione sia in caso di cessione a terzi.

Regimi esclusi / precisazione tassativa: la disciplina in commento non si applica ai soggetti che aderiscono al regime forfetario; i forfettari mantengono le regole proprie del regime agevolato (imputazione per cassa e determinazione forfettaria del reddito), compresa l’imposta sostitutiva del regime forfettario.

Casi pratici da considerare: (i) studi associati e associazioni professionali — attenzione a effetti IRAP e alla tempistica di imputazione (l’Agenzia ha già fornito chiarimenti con risposte ad interpelli sul tema); (ii) professionisti che hanno acquistato crediti nel 2024 o 2025 — valutare l’opzione retroattiva tramite dichiarazione integrativa; (iii) soggetti che acquistano crediti al di fuori dell’esercizio dell’attività (investimento privato) — trattamento diverso e da verificare caso per caso.

I passi pratici per adeguarsi alle novità

Checklist operativa (sintetica e verificabile):

  • Inventario documentale: conservare contratto/attributi di cessione, fatture o corrispettivi d’acquisto, comunicazioni del cedente e del cessionario, e ogni attestazione sul valore nominale del credito;
  • Calcolo puntuale del differenziale: per ogni credito, determinare valore nominale – prezzo d’acquisto; in caso di utilizzo in compensazione calcolare la quota proporzionale riferibile al periodo d’imposta;
  • Valutare l’opzione retroattiva: per crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, verificare convenienza fiscale e procedura per presentare la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 DPR n. 322/1998 (tenendo conto dei termini e degli effetti, incluse eventuali imposte aggiuntive senza diritto a rimborso).
  • Liquidazione e versamento: se si opta per la sostitutiva, prevedere l’indicazione in dichiarazione e il versamento a saldo secondo le regole ordinarie delle imposte sui redditi; pianificare flussi di cassa per la quota d’imposta;
  • Coordinamento IRAP e contabilità: per studi e associazioni verificare impatti IRAP alla luce delle risposte dell’Agenzia (interpello n.6/2026 e prassi correlate) e concordare la rilevazione contabile con il commercialista; conservare la documentazione che comprovi l’uso e la destinazione dei crediti.

Attenzione ai punti aperti: la norma chiarisce molto, ma lascia profili operativi (es. modalità di liquidazione nei casi di posizioni associative o di soggetti più complessi) che richiedono un coordinamento con il consulente e, quando opportuno, confronto documentale con l’Agenzia delle Entrate o l’emissione di istanze di interpello per situazioni peculiari. Per verifiche normative dirette consultare il testo del D.Lgs. 7 agosto 2026, n.148 e le prassi dell’Agenzia citate nei riferimenti normativi.

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