Decesso il 29 dicembre: la quota annuale dei bonus edilizi passa all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre

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di Francesca Ciani

29 Settembre 2026

Ultimo aggiornamento: settembre 2026.

Che cosa è cambiato e perché conta
L’Agenzia delle Entrate, nel corso dello “Speciale Telefisco” del 24 settembre 2026, ha chiarito che se il beneficiario di detrazioni per interventi edilizi (es. ristrutturazione, ecobonus, superbonus) muore a fine anno (es. 29 dicembre), la quota riferita all’anno del decesso non può essere utilizzata nella dichiarazione del de cuius ma si trasferisce integralmente all’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile al 31 dicembre. Il chiarimento ha impatti pratici su chi prepara la dichiarazione e su chi intende fruire di rate residue o di eventuali opzioni (es. cessione del credito) riferite a quell’anno.

Cosa prevede la norma

Il trasferimento delle detrazioni in caso di trasferimento dell’immobile (tra vivi o mortis causa) trova disciplina nel testo dell’art. 16‑bis del TUIR; l’ultimo periodo del comma 8 dispone che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Questa regola si applica alle detrazioni IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio; per l’ecobonus la disciplina tecnica (requisiti e passaggi) è richiamata anche dal DM 6 agosto 2020 (art. 9) e dalla prassi amministrativa.

Dal punto di vista operativo, la prassi dell’Agenzia conferma che la qualificazione del soggetto che può usufruire della quota annuale si valuta in base alla detenzione materiale e diretta dell’immobile alla data del 31 dicembre: se al 31/12 l’immobile è nella titolarità e nella detenzione dell’erede che ha i requisiti, la quota dell’anno del decesso compete a quest’ultimo e non al de cuius (anche se il decesso è avvenuto pochi giorni prima della fine dell’anno).

Chi riguarda e cosa fare

Soggetti interessati

  • Persone fisiche titolari delle detrazioni IRPEF per ristrutturazioni e riqualificazione energetica (art. 16‑bis TUIR): la regola del trasferimento mortis causa si applica prioritariamente ai contribuenti persone fisiche.
  • Interventi agevolati con detrazione IRPEF/ IRES (es. alcune fattispecie di ecobonus): la disciplina tecnica di riferimento per i requisiti è prevista anche dal DM 6 agosto 2020 (art. 9). Per soggetti IRES o per immobili intestati a società occorre verificare profili civilistici e fiscali specifici; la regola di cui sopra è prevalentemente pensata per l’ambito delle persone fisiche.
  • Più eredi: se l’immobile è detenuto in comune da più eredi, la detrazione residua va ripartita secondo le quote di detenzione materiale e diretta (o secondo quanto stabilito dall’atto).

Cosa fare concretamente

  • Verificare chi materialmente deteneva l’immobile al 31 dicembre dell’anno di riferimento (atto di successione, visura catastale aggiornata, certificazioni di residenza/convivenza).
  • Raccogliere la documentazione delle spese (fatture, bonifici parlanti, comunicazioni dell’amministratore di condominio) e conservare l’evidenza del sostenimento dei costi.
  • Controllare come risulta la prima rata/precompilata: l’Agenzia segnala che, in presenza di decesso, alcune informazioni relative alle prime rate o alle rate residue possono non essere inserite nella dichiarazione precompilata del de cuius ma gestite in modo distinto; l’erede abilitato può accedere agli applicativi per la dichiarazione del de cuius previa dichiarazione dello status di erede.
  • Se la cessione del credito o lo sconto in fattura non è stata perfezionata prima del decesso, la prassi ammette che l’erede che conserva la detenzione materiale possa utilizzare le rate residue o, se previsto, valutare la cessione successiva secondo le disposizioni vigenti. La prassi e risposte dell’Amministrazione (es. risposta n. 213/2023) consentono di chiarire i casi concreti.

Come gestire gli adempimenti in sicurezza

Checklist operativa

  • Accertare la data del decesso e la titolarità/detenzione dell’immobile al 31/12 dell’anno interessato (documenti: certificato di morte, atto di successione, visure catastali, eventuale scrittura privata notarile che disponga la conservazione delle detrazioni).
  • Raccogliere e organizzare fatture, ricevute e bonifici “parlanti” relativi agli interventi agevolati; conservare la documentazione che dimostri la spettanza della detrazione originaria.
  • Abilitare l’erede all’accesso alla dichiarazione precompilata del de cuius tramite la procedura prevista dall’Agenzia (dichiarazione di status di erede ai sensi del DPR 445/2000).
  • Se più eredi detengono l’immobile, definire la ripartizione delle quote di detrazione in base alla detenzione materiale e diretta; formalizzare l’accordo mediante atto o scrittura privata se necessario (utile per evitare contestazioni).
  • Verificare lo stato di eventuali opzioni (cessione del credito, sconto in fattura): se non perfezionate prima del decesso, valutare con il consulente le opzioni residue ammesse dalla prassi e dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia.

Nota finale
La regola richiamata dall’Agenzia delle Entrate è di semplice lettura ma richiede attenzione documentale: la detrazione “segue” la detenzione materiale e diretta al 31 dicembre. Per i casi complessi (immobili intestati a società, usufrutto, pluralità di eredi, cessioni non perfezionate) è opportuno avvalersi di un professionista per valutare l’applicazione puntuale delle norme e predisporre la documentazione comprovante la titolarità e la detenzione dell’immobile.

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