Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
In sintesi: il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (DLgs. 117/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027, stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili “in ogni caso” quando il debitore è sottoposto a procedure concorsuali, ha un accordo di ristrutturazione omologato o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Questo modifica e amplia le regole vigenti, semplificando la vita fiscale dei creditori che subiscono mancati incassi in contesti di crisi aziendale.
Introduzione: cosa è cambiato e perché conta (con un esempio)
Immagina di essere un fornitore con una fattura di 10.000 euro verso un cliente che, nel 2026, apre una procedura concorsuale o conclude un accordo di ristrutturazione omologato. Prima era necessario dimostrare, con documenti e circostanze, che la perdita fosse definitiva (i cosiddetti “elementi certi e precisi”) per poterla dedurre. Con il nuovo TUIR, quando ricorre una delle situazioni indicate dalla norma la perdita è deducibile “in ogni caso”: non serve più produrre la stessa mole di prove per ottenere fiscalmente la deduzione. Questa certezza incide direttamente su liquidità, contabilità e decisioni commerciali.
Cosa prevede la norma
Gli aspetti tecnici principali da conoscere sono questi:
- Base normativa: il DLgs. 117/2026 (nuovo TUIR) ha riformulato la disciplina delle minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; l’articolato prevede che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso accordi di ristrutturazione omologati o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (oltre ad ipotesi di procedure estere equivalenti).
- Entrata in vigore e decorrenza: il nuovo TUIR è stato pubblicato nel 2026 e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027. Questo significa che, salvo diversa disposizione transitoria, le regole si applicheranno ai periodi d’imposta che iniziano dal 2027 in poi.
- Ipotesi estese dal Codice della crisi: la norma recepisce e coordina anche gli istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa (DLgs. 14/2019), estendendo il trattamento favorevole anche ad alcuni strumenti di risanamento previsti nel Codice (es. composizione negoziata, piani di ristrutturazione omologati).
- Tempistica contabile vs fiscale: il testo prevede che, per i crediti di modesta entità o per quelli verso debitori in procedure concorsuali o con accordi qualificati, la deduzione sia ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche quando l’imputazione contabile avvenga in un periodo d’imposta successivo, purché non si superi il periodo in cui, secondo i principi contabili, si sarebbe dovuto cancellare il credito. In pratica: coerenza con la cancellazione in bilancio e documentazione rimangono rilevanti.
Chi riguarda e cosa fare (impatto pratico per Partite IVA e aziende)
La novità interessa soprattutto chi fattura a terzi e può trovarsi nella condizione di credito inesigibile: imprese commerciali, artigiani, studi professionali e creditori in generale. Ecco gli effetti pratici per i principali soggetti:
Partite IVA in regime ordinario
- Se tieni contabilità ordinaria, la regola ti agevola: le perdite su crediti verso debitori in procedura concorsuale o con accordi omologati sono deducibili “in ogni caso”. Conserva la documentazione ufficiale (sentenza di apertura, decreto di omologazione, pubblicazione nel registro delle imprese, attestazioni tecniche, ecc.).
- Consiglio operativo: iscrivi correttamente la perdita in bilancio e allega copia degli atti ufficiali che dimostrano la procedura o l’accordo; questo snellisce controlli e giustifica la deduzione al fisco.
Regime di contabilità semplificata
- I soggetti in contabilità semplificata determinano il reddito sulla base di ricavi e spese del periodo: le perdite su crediti rientrano nella generalità dei costi deducibili secondo le regole del TUIR (articolazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata). Pertanto la nuova regola opererà anche per questi soggetti, sempre salvaguardando la corretta imputazione in bilancio/registri.
Regime forfettario
- Importante: il regime forfettario determina il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; le spese analitiche non sono dedotte singolarmente. Di conseguenza, la possibilità di dedurre specifiche perdite su crediti non incide sul reddito imponibile forfettario come avviene nei regimi ordinario/semi‑semplificato. Perciò, se sei in forfettario, l’effetto fiscale diretto della nuova norma è limitato. Per il dettaglio operativo è utile verificare il proprio passaggio di regime e l’impatto contabile.
Aziende B2B vs B2C
- B2B: maggior probabilità che le insolvenze siano trattate in contesti concorsuali; la norma è particolarmente rilevante per fornitori di beni/servizi alle imprese.
- B2C: le insolvenze private raramente rientrano nello spettro delle procedure concorsuali; la deducibilità ordinaria (elementi certi e precisi o documentazione probatoria) rimane la strada principale.
Come gestire la tua Partita IVA in tranquillità
Ecco una check‑list operativa pratica che puoi seguire per sfruttare correttamente la nuova disciplina e ridurre rischi in caso di controllo:
- Documenta l’evento: conserva sentenze, decreti, accordi omologati, pubblicazioni nel Registro delle Imprese o altra certificazione ufficiale che attesti la procedura/accordo. Questi documenti sono la chiave per applicare la deducibilità “in ogni caso”.
- Registra correttamente in bilancio/registri: la perdita va imputata in bilancio o nei registri contabili secondo i principi contabili; la tempistica dell’imputazione può influire sulla deduzione fiscale (attenzione alle regole di cancellazione e all’esercizio in cui si effettua l’annotazione).
- Verifica il regime fiscale: se sei in regime forfettario, ricorda che l’impatto diretto sul reddito è limitato; in contabilità semplificata o ordinaria la deduzione ha effetto ordinario.
- Conserva ogni evidenza di valutazione e comunicazione: scambi di posta, solleciti, piani di rientro concordati, relazioni del commissario o dell’esperto — tutto contribuisce a ricostruire la storia del credito in caso di verifica.
- Consulta un professionista: l’applicazione pratica richiede coordinamento tra contabilità, principi contabili e novità fiscali; chiedere al proprio commercialista o consulente permetterà di evitare errori formali e massimizzare la tutela fiscale.
Infine, tieni presente che l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato chiarimenti operativi (Parte I della Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026) sulla composizione negoziata e sugli effetti fiscali delle soluzioni offerte dal Codice della crisi, fornendo utili indicazioni su quando la deduzione può considerarsi automaticamente ammessa. Conserva le istruzioni ufficiali e applicale al caso concreto.
