Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Che cosa cambia e perché conta
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 54‑bis.1, che autorizza l’Agenzia delle Entrate a liquidare l’IVA dovuta quando manca la dichiarazione annuale, anche avvalendosi di procedure automatizzate basate su fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati delle liquidazioni periodiche. In sede di questa liquidazione l’amministrazione non tiene conto del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e considera scomputati soltanto i versamenti effettivamente effettuati; il contribuente riceve una comunicazione con l’esito e ha 60 giorni per fornire chiarimenti o pagare. Questo può determinare richieste immediate di pagamento (imposta + interessi + sanzioni) anche quando, sul piano contabile, esisteva un’eccedenza d’imposta nell’anno precedente che non era stata dichiarata.
Cosa prevede la norma (riferimenti tecnici)
Normativa di riferimento e decorrenze: il nuovo articolo è l’art. 54‑bis.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 111, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); la disposizione è operativa per le annualità per le quali, alla data di entrata in vigore (1° gennaio 2026), non sia ancora decorso il termine di accertamento. L’articolo demanda al Direttore dell’Agenzia disposizioni attuative sulle modalità di comunicazione e sui dati utilizzabili.
Effetti sostanziali della liquidazione automatizzata: (i) l’Agenzia può liquidare l’imposta anche in assenza di dichiarazione o quando la dichiarazione è priva dei quadri necessari; (ii) non si considera il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente; (iii) si scomputano esclusivamente i versamenti effettuati per il periodo oggetto di liquidazione; (iv) l’esito è comunicato e il contribuente ha 60 giorni per osservazioni o per il pagamento, decorso il quale l’importo può essere iscritto a ruolo.
Sanzioni e termini rilevanti
Quadro sanzionatorio e opportunità di riduzione: la comunicazione dell’esito della liquidazione dà luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, calcolata sull’imposta liquidata; nella prassi e nei commenti è confermato che la misura ordinaria è il 120% dell’imposta dovuta, con la possibilità di riduzione a un terzo (ossia al 40%) se il contribuente provvede al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione. Pertanto il pagamento tempestivo produce un significativo effetto mitigatorio delle sanzioni, ma non incide sulla esclusione del credito dell’anno precedente nella determinazione iniziale.
Termini di decadenza: per i casi di omessa dichiarazione il termine per l’azione di accertamento è fissato – ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; la nuova liquidazione automatizzata opera entro tale arco temporale.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: la norma si applica ai soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (società di capitali, società di persone, ditte individuali e professionisti che non beneficiano di regimi speciali che escludono l’IVA). Se il tema NON si applica ai contribuenti in regime forfettario che, per le operazioni nazionali in regime, non addebitano IVA e seguono regole semplificate; tale categoria va pertanto esclusa dall’ambito operativo della procedura prevista per i soggetti esercenti attività imponibile IVA.
Azioni operative consigliate (sintesi pratica):
- Verifica immediata delle annualità in cui manca la dichiarazione IVA o è stata presentata senza i quadri di liquidazione: individuare gli anni ancora soggetti ad accertamento (cfr. art. 57, comma 2).
- Riconciliazione FE/LIPE/corrispettivi: controllare fatture elettroniche emesse e ricevute, dati LIPE e corrispettivi telematici per predisporre la documentazione probatoria.
- Risposta entro 60 giorni: alla comunicazione dell’Agenzia fornire chiarimenti e documenti utili o valutare il pagamento entro 60 giorni per ottenere la riduzione della sanzione a un terzo.
- Valutare contestazione formale: se la liquidazione automatica esclude crediti effettivamente spettanti, conservare la documentazione per istanze di rimborso o impugnazione giudiziale; la prassi e la giurisprudenza ammettono vie di rimedio (rimborso/ripetizione dell’indebito) quando il credito è effettivo ma non rilevato dall’atto automatizzato.
- Aggiornare procedure interne: integrare controlli contabili e policy di conservazione elettronica per rispondere con rapidità e ridurre l’esposizione.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa rapida:
- Elenco delle annualità senza dichiarazione o con dichiarazione incompleta;
- Export FE/Corrispettivi/LIPE e riconciliazione rigo per rigo;
- Raccolta delle prove del credito IVA (registri, fatture, dichiarazioni integrative) in formato pronto alla produzione;
- Valutazione economica: confronto tra onere di pagamento (imposta+interessi+sanzioni) e convenienza a pagare entro 60 giorni;
- Predisposizione del contenuto delle osservazioni da inviare in risposta alla comunicazione automatizzata (scadenza 60 giorni) e calendarizzazione delle azioni.
Infine, le disposizioni attuative del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento prot. n. 239129 del 28 agosto 2026) hanno già definito i dati e le modalità operative per l’esecuzione delle liquidazioni automatizzate e le regole per la comunicazione delle risultanze: tenere monitorato l’entrata in vigore delle relative procedure operative nello specifico canale telematico dell’Amministrazione.
