Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza segnalata dalla stampa giuridica, ha escluso la responsabilità della banca per il mancato pagamento di un modello F24 quando l’istituto ha comunicato tempestivamente il mancato esito all’intermediario incaricato (commercialista) e questi era legittimato a ricevere e gestire la notifica. Il caso pratico è semplice: la società affida al commercialista l’invio telematico dell’F24; l’F24 viene scartato dall’Agenzia e la banca comunica il rifiuto al commercialista, che però non dà avviso immediato al cliente — secondo la Cassazione ciò interrompe il nesso causale tra la banca e il danno lamentato.
Cosa prevede il quadro normativo
Il sistema operativo si articola su più pilastri normativi: il rapporto di mandato disciplinato dal codice civile, la specifica regolazione dei contratti bancari e le regole tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei pagamenti. Il mandato comprende anche «gli atti necessari» al compimento dell’incarico conferito (art. 1708 c.c.) e la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente (art. 1856 c.c.). Questi principi sono richiamati dalla giurisprudenza quando si valuta l’obbligo di diligenza dell’istituto nella comunicazione di anomalie relative a ordini di pagamento.
Sul fronte amministrativo, la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento F24 avviene mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 web) e gli «intermediari» (commercialisti, CAF, ecc.) sono individuati e qualificati dal D.P.R. n. 322/1998 (art. 3 e commi collegati) per l’accesso e l’invio telematico delle pratiche fiscali. L’intermediario riceve la ricevuta di trasmissione e – successivamente – le ricevute di esito fornite dall’Agenzia (esito positivo o ricevuta di scarto), che costituiscono il canale ufficiale di comunicazione dell’inefficacia dell’operazione.
Giurisprudenza di riferimento e novità pratiche
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha in passato affermato principi importanti: in una pronuncia del 2019 la Cassazione aveva stabilito che la banca può essere ritenuta responsabile se omette di comunicare tempestivamente al cliente l’esito negativo di un F24, perché l’informazione tempestiva avrebbe consentito al contribuente di porre rimedio (es. ravvedimento). Tale orientamento resta una base di riferimento ma la decisione più recente chiarisce che l’effettività della comunicazione va valutata rispetto al soggetto legittimato a riceverla in forza del mandato conferito.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: la questione riguarda i contribuenti che delegano terzi all’invio telematico degli F24 – in primis società di capitali (S.r.l., S.p.A.), società di persone, ditte individuali e professionisti che si avvalgono di commercialisti o CAF. Si applica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario che utilizzino un intermediario per l’invio dei modelli F24.
Operativamente, il profilo centrale è la definizione del destinatario «effettivo» della comunicazione di scarto: se il contribuente ha conferito mandato all’intermediario (e questi è abilitato e legittimato), la banca che comunica l’esito al soggetto legittimato soddisfa l’obbligo informativo; la responsabilità della banca potrà invece emergere se la comunicazione non è stata effettuata o non è stata resa secondo modalità idonee a mettere il mandante in condizione di reagire tempestivamente.
I passi pratici per adeguarsi
Checklist operativa rivolta a imprese e professionisti:
- Verificare la delega: avere la delega scritta che attesti l’incarico all’intermediario e il perimetro delle attività (invio F24, gestione ricevute).
- Richiedere ricevute e notifiche: esigere dall’intermediario la conferma scritta dell’avvenuta trasmissione e delle ricevute di esito (positivo o di scarto) entro tempi certi.
- Definire procedure interne: stabilire un protocollo che imponga all’intermediario di informare il cliente per iscritto (PEC o mail certificata) entro 24/48 ore dal ricevimento della ricevuta di scarto.
- Monitorare scadenze e ravvedimento: predisporre ruoli e responsabilità interni per effettuare il versamento sostitutivo o il ravvedimento nei termini ridotti non appena ricevuta notizia dello scarto.
- Conservare traccia: archiviare le ricevute telematiche e le comunicazioni con l’intermediario per difendersi in caso di contestazioni.
In sintesi: la recente pronuncia chiarisce che la banca che informa tempestivamente l’intermediario abilitato ha assolto il suo obbligo informativo; resta invece cruciale per il contribuente organizzare adeguate procedure di comunicazione con il proprio professionista e conservare le ricevute telematiche per dimostrare la tempestività degli interventi.
