Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
La normativa attuale assimila i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie ai redditi di lavoro dipendente (art. 50 TUIR), con conseguenze pratiche importanti: tali emolumenti concorrono alla formazione del reddito imponibile e rilevano ai fini di limiti che incidono sul diritto ad accedere a regimi agevolati (es. il regime forfetario, il cui limite di incompatibilità con redditi da lavoro dipendente è stato oggetto di modifiche recenti). Esempio pratico: un giudice tributario che percepisca, oltre a eventuali redditi professionali, 15.000 euro di compensi variabili e già abbia 25.000 euro di redditi assimilati nell’anno precedente supererebbe soglie che possono precludere l’accesso al regime forfetario.
Cosa prevede la norma
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) – art. 50, lett. f) – include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti […] per l’esercizio di pubbliche funzioni», con esplicito richiamo, tra gli altri, ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie. La conseguenza è che tali somme non sono considerate reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo ma rientrano nella categoria dei redditi assimilati, soggetti alle regole e alle detrazioni previste per il lavoro dipendente/assimilato.
Il regime organizzativo e retributivo dei giudici tributari è disciplinato anche dal D.Lgs. n. 545/1992 (art. 13 e correlati), che distingue compenso fisso e quota variabile legata all’attività di decisione e deposito degli atti; la tempistica di liquidazione dei compensi variabili ha prodotto questioni interpretative in ordine alla loro qualificazione come arretrati e, quindi, alla loro sottoposizione a tassazione separata o a tassazione ordinaria. La giurisprudenza più recente ha approfondito i confini del concetto di «ritardo fisiologico» nella corresponsione, con pronunce di rilievo della Corte di Cassazione e decisioni di merito che orientano sull’applicazione della tassazione separata in presenza di ritardi eccezionali.
Chi riguarda e cosa fare
I soggetti interessati sono i membri delle Commissioni tributarie (componenti, presidenti e vice), nonché i magistrati onorari ricompresi nell’ordinamento della giustizia tributaria, per i quali i compensi rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente; di conseguenza, tali emolumenti rilevano ai fini delle cause ostative e delle soglie previste per il regime forfetario.
Azioni pratiche immediate per i percettori e per gli uffici di liquidazione:
- Verificare la natura fiscale del singolo emolumento (fisso vs variabile) e la data di maturazione/erogazione per valutare l’eventuale applicazione della tassazione separata;
- Richiedere alla direzione regionale/ufficio pagatore la documentazione che attesti criteri e tempistiche di liquidazione (utile in caso di contenzioso fiscale);
- Calcolare la rilevanza dei compensi assimilati ai fini dei limiti che precludono l’accesso al regime forfetario (esaminare l’anno precedente: le soglie normative sono state aggiornate recentemente a fini transitori e legislativi);
- Se necessario, raccogliere elementi probatori per dimostrare che eventuali ritardi nell’erogazione siano fisiologici o dovuti a cause organizzative, così da valutare la corretta tassazione (ordinaria vs separata).
Le prassi amministrative e gli interpelli mostrano che la qualificazione tributaria dei compensi variabili è spesso oggetto di verifiche e che è opportuno formalizzare richieste di chiarimento o istanze di rimborso ove si ritenga applicata una tassazione non conforme alla disciplina di favore.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa per valutare rischi e scelte fiscali:
- Annotare distinta dei compensi percepiti (fissi/variabili), con date di maturazione e di effettiva erogazione;
- Verificare, con il consulente fiscale, se e quanto tali compensi incidono sul superamento delle soglie che precludono il regime forfetario (es. soglia parametrata per gli anni recenti);
- Se si è già titolari di Partita IVA, valutare con attenzione la compatibilità tra l’attività soggetta a regime forfetario e la percezione di redditi assimilati: non è possibile ricondurre forzatamente compensi assimilati al regime di impresa senza intervenire sulla normativa di rango primario;
- Predisporre eventuale istanza di interpello o richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in presenza di profili dubbi o di rilevanti importi arretrati;
- In caso di contenzioso, documentare il carattere «fisiologico» dei ritardi nelle erogazioni con atti interni, corrispondenza e determinazioni dell’ufficio pagatore.
Sul piano delle soluzioni normative praticabili, le opzioni ricorrenti sono due: (i) un intervento legislativo puntuale che escluda i compensi dei giudici tributari dalla determinazione del limite dei redditi da lavoro dipendente rilevante ai fini del forfetario (misura che richiede esplicito atto normativo), oppure (ii) la previsione di un regime dedicato per la quota variabile dei compensi (ad esempio, disciplina fiscale separata o trattamento neutro) che garantisca neutralità e parità di trattamento rispetto ad altri incarichi pubblici. Ogni proposta deve essere calibrata per evitare effetti distorsivi e mantenere coerenza con le regole generali del TUIR e con l’ordinamento della giustizia tributaria.
