Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
In sintesi: la perizia redatta “ai soli fini fiscali” serve a determinare un valore rilevante per il Tuir (es. valore normale o rideterminazione del costo), ma non costituisce automaticamente una valutazione di mercato dell’azienda né il prezzo di vendita negoziabile. Esempio pratico: una S.r.l. che iscrive in bilancio un maggior valore di avviamento sulla base di criteri civilistici o di una perizia fiscale potrà utilizzare quei numeri per effetti tributari selezionati; se però intende vendere l’intero ramo o l’azienda, il compratore (e i consulenti di mercato) richiederanno una valuation orientata al mercato (enterprise value) e non la semplice perizia fiscale adottata in sede dichiarativa.
Cosa prevedono le regole civilistiche e fiscali
Regole civilistiche: il bilancio è disciplinato dal Codice civile e dai principi contabili; l’art. 2426 c.c. indica i criteri di valutazione delle voci di bilancio (costo, ammortamento, fair value ove previsto) e impone trasparenza sui criteri adottati nella nota integrativa. La scelta dei criteri civilistici mira a rappresentare la situazione patrimoniale e il risultato d’esercizio secondo prudenza e continuità, non a definire automaticamente il prezzo di mercato dell’impresa.
Regole fiscali: il sistema tributario utilizza concetti autonomi (es. valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR, determinazioni ai fini di plusvalenze e di rideterminazione dei costi secondo la L. n. 448/2001). In alcune circostanze il legislatore prevede la possibilità di assumere, per fini fiscali, valori desunti da perizie giurate; tuttavia il valore fiscale è un concetto diverso dal valore civilistico e dal valore di mercato.
Perché una perizia «ai soli fini fiscali» non è equivalente a una valutazione d’azienda
Ambito e finalità: la perizia fiscale è redatta con un mandato limitato — ad esempio per rideterminare il costo fiscale di una partecipazione o per attestare il valore normale di un bene — e segue logiche e parametri richiesti dalle norme tributarie o dall’incarico; una valuation per vendita ha invece scopo negoziale, considera sinergie, condizioni di mercato, price multiples e fattori negoziali. La perizia fiscale, quindi, può non incorporare elementi fondamentali per la determinazione del prezzo di mercato.
Non vincolatività: la prassi e la giurisprudenza hanno più volte ricordato che la perizia, anche se giurata, non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare la corrispondenza alla realtà economica e di contestare metodologia o risultati; analogamente, il valore fiscale così determinato non vincola compratori e venditori nel mercato.
Chi riguarda e cosa fare (soggetti interessati e obblighi pratici)
Soggetti interessati: la distinzione interessa in particolare le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), società di persone e imprese individuali che redigono bilancio o che devono determinare plusvalenze/minusvalenze per cessioni; è rilevante anche per i contribuenti che ricorrono agli istituti di rideterminazione del costo (L. n. 448/2001) o che producono perizie ai fini di imposte sostitutive. Non si applica al regime forfettario: i contribuenti forfettari non utilizzano perizie fiscali per la determinazione del reddito forfettario.
Cosa fare in pratica:
- Chiarire l’incarico: il testo dell’incarico al perito deve indicare esplicitamente lo scopo (es. perizia ai fini della rideterminazione fiscale, perizia per assegnazione quote, perizia civilistica in sede di trasformazione) e i limiti di utilizzabilità del lavoro.
- Due valutazioni distinte: quando si prevede una cessione, richiedere una valuation di mercato (metodi DCF, multipli comparabili, transazioni comparabili) separata dalla perizia fiscale; non affidarsi a un’unica perizia fiscale per stabilire il prezzo di vendita.
- Documentare metodologia e dati: per difendere valori in sede tributaria o in sede societaria, conservare report dettagliati, ipotesi, fonti dati e lettera d’incarico; la prassi e la giurisprudenza permettono all’Ufficio di contestare metodologie non attendibili.
- Coinvolgere professionisti qualificati: perizie giurate richieste dal TUIR o da specifiche norme devono essere redatte da soggetti iscritti all’albo professionale e conformi all’art. 64 c.p.c.; per valutazioni di mercato preferire esperti in corporate finance o società di valuation riconosciute.
I passi pratici per adeguarsi: checklist operativa
- Definire lo scopo dell’attività di valutazione e descriverlo nell’incarico (fiscale vs negoziale).
- Richiedere perizia fiscale solo se utile ai sensi di norme specifiche (es. rideterminazione costi, accertamenti IVA/plusvalenze) e verificarne i limiti d’uso.
- Se si pianifica una vendita, commissionare contestualmente una valuation di mercato e confrontare i risultati.
- Annotare in bilancio e nella nota integrativa i criteri adottati per le valutazioni civilistiche (art. 2426 c.c.) e conservare la documentazione tecnica di supporto.
- Verificare la conformità formale della perizia giurata alle prescrizioni (soggetto incaricato, data, term-sheet) per minimizzare il rischio di contestazioni.
- Preparare memorie tecniche che motivino differenze tra valori civilistici, fiscali e di mercato da esibire in caso di accessi o contenzioso.
