Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
L’iper ammortamento reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436) amplia la base di costo fiscalmente ammortizzabile fino al 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro. Per fruirne è necessario rispettare la procedura di comunicazioni al GSE e, al momento della comunicazione di completamento, allegare sia la perizia tecnica asseverata sia la certificazione contabile che attesta l’effettivo sostenimento delle spese: la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. n. 39/2010. Esempio pratico: per un macchinario da 100.000 euro la maggiorazione porta la base ammortizzabile a 180.000 euro, con incremento del valore ammortizzabile da ripartire secondo il coefficiente fiscale del bene; la maggiorazione diventa operativa solo dopo l’invio della comunicazione di completamento e l’esito positivo delle verifiche GSE.
Cosa prevede la norma
La disciplina operativa è contenuta nel decreto interministeriale di attuazione (Decreto interministeriale 7 maggio 2026) che dettaglia: (i) le tre comunicazioni sequenziali al GSE (preventiva, di conferma e di completamento) e le comunicazioni periodiche di monitoraggio; (ii) il fatto che la maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento e il bene è entrato in funzione nello stesso periodo; (iii) le misure percentuali della maggiorazione: 180% per la quota fino a 2,5 milioni, 100% per la quota oltre 2,5 fino a 10 milioni e 50% per la quota oltre 10 fino a 20 milioni. Il termine ultimo per trasmettere le comunicazioni di completamento è il 15 novembre 2028 (prorogabile di 20 giorni se il GSE richiede integrazioni).
Documentazione richiesta: la perizia tecnica asseverata (art. 6 del decreto) che comprova i requisiti tecnici e l’interconnessione dei beni; la certificazione contabile (art. 7) che attesta l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile. L’articolato specifica anche i criteri di controllo e recupero dell’agevolazione da parte del GSE e il regime di invio tramite la piattaforma “Area Clienti” del GSE.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: la norma si rivolge alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e agli impianti per autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili; sono comprese società di capitali, società di persone e le imprese individuali che svolgono attività d’impresa (il requisito è l’esercizio di impresa, non la forma giuridica). La misura non si applica al regime forfettario: il forfettario non determina il reddito secondo le regole ordinarie del TUIR e pertanto, in linea generale, non può fruire dell’iper ammortamento (dichiarazione esplicita di non applicabilità).
Requisito specifico sulla certificazione contabile: l’articolo 7 stabilisce che l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione contabile. Possono rilasciarla i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010; per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione deve comunque essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro. Pertanto, anche le imprese non sottoposte a revisione legale dovranno incaricare un revisore/una società di revisione per ottenere la certificazione richiesta.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa sintetica
- Verificare l’ammissibilità del bene negli allegati IV e V della L. n. 199/2025 prima dell’acquisto.
- Pianificare tempi di consegna, messa in funzione e interconnessione: la maggiorazione rileva solo se il bene è entrato in funzione nel periodo d’imposta in cui si invia la comunicazione di completamento.
- Presentare la comunicazione preventiva tramite l’Area Clienti GSE secondo i modelli approvati; entro 60 giorni dall’esito positivo inviare la conferma con prova del versamento minimo previsto (20% o altro requisito indicato).
- Al completamento: acquisire la perizia tecnica asseverata (art. 6) e incaricare il revisore legale (o società di revisione iscritta se non obbligati) per la certificazione contabile da allegare alla comunicazione di completamento. La certificazione deve attestare il sostenimento delle spese e la corrispondenza con le fatture e la contabilità.
- Conservare tutta la documentazione contabile e tecnica richiesta: il decreto prevede controlli documentali e potenziali recuperi in caso di mancata conservazione o false dichiarazioni; il GSE coordina verifiche ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 600/1973.
- Preventivare il costo della certificazione contabile e della perizia nella pianificazione economica dell’investimento e valutare l’impatto della maggiorazione sul piano degli ammortamenti e della liquidità aziendale (la maggiorazione non produce credito immediato ma incentiva la deduzione ammortizzando un maggior costo nel tempo).
Nota finale operativa: la corretta sequenza documentale (consegna → messa in funzione → interconnessione → perizia asseverata → saldo/quietanza → certificazione contabile → comunicazione di completamento) è cruciale per non perdere il beneficio; il GSE verifica la completezza entro 10 giorni dalla ricezione e può chiedere integrazioni che prorogano i termini in via limitata.
