Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Dal quadro normativo emerge che le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo c.d. “da bilancio” (le regole dell’art. 5 riservate alle società di capitali) anziché applicare il metodo “fiscale” previsto per i soggetti IRPEF dall’art. 5‑bis del D.Lgs. 446/1997. L’opzione si esercita con la dichiarazione IRAP del periodo d’imposta in cui si intende farla produrre effetto ed è vincolante per tre anni (con tacito rinnovo se non revocata).
Introduzione: cosa cambia e perché conviene valutare l’opzione
Che cosa comporta, in concreto, l’esercizio dell’opzione? Con il metodo “da bilancio” la base imponibile IRAP è calcolata partendo dalle voci dello schema di conto economico civilistico (valore della produzione meno costi della produzione), mentre il metodo ordinario per le società di persone (art. 5‑bis) adotta un approccio “fiscale” fondato su determinate voci di ricavo e su un perimetro di costi diverso (esclusione del costo del personale, deduzione limitata di alcune voci). La scelta può incidere significativamente sull’imponibile IRAP e quindi sull’onere tributario regionale, in particolare per imprese con mix di costi e ricavi che diverge fra rappresentazione civilistica e rilevanza fiscale.
Cosa prevede la norma
Il riferimento legislativo è il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: l’art. 5 disciplina la determinazione della base imponibile per società di capitali ed enti commerciali secondo i criteri contabili; l’art. 5‑bis regola invece la determinazione per le società di persone e le imprese individuali secondo un metodo fiscale alternativo, introducendo contestualmente la possibilità, per i soggetti in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione secondo le regole dell’art. 5. L’opzione deve essere manifestata nella dichiarazione IRAP ed è irrevocabile per tre periodi d’imposta; decorso il triennio si intende tacitamente rinnovata, salvo revoca espressa.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: in primo luogo le società di persone commerciali (S.n.c., S.a.s.) che adottano la contabilità ordinaria — per obbligo o per opzione — e le imprese individuali in contabilità ordinaria che intendano applicare i criteri civilistici per la formazione del valore della produzione ai fini IRAP. È importante precisare che il regime forfetario (Partita IVA in regime forfettario) non rientra nell’ambito dell’art. 5‑bis: i contribuenti in regime forfettario non possono applicare l’opzione per il metodo da bilancio; tale puntualizzazione va fatta in maniera netta per evitare mescolanze di regimi incompatibili.
Cosa fare praticamente:
- Verificare la contabilità adottata: l’opzione è percorribile solo se la società tiene la contabilità ordinaria con le scritture e i prospetti necessari a determinare il valore della produzione secondo l’art. 5.
- Valutare l’impatto economico: simulare l’IRAP secondo entrambi i metodi (art. 5 vs art. 5‑bis) per almeno il triennio vincolante, considerando effetti su deduzioni, componenti non fiscali e rapporti con le imposte sui redditi.
- Esercitare l’opzione in dichiarazione IRAP: indicare l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta da cui si intende far decorre l’effetto; per i modelli e le istruzioni utilizzare il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento (es. provvedimento di approvazione modello IRAP 2026 per la dichiarazione relativa al 2025).
- Annotare la scelta e conservare la documentazione: trattandosi di un vincolo triennale, occorre predisporre documenti e calcoli interni che dimostrino la corretta applicazione delle regole contabili e fiscali prescelte.
Implicazioni tecniche e rischi pratici
Elementi da considerare sul piano tecnico:
- Diverso perimetro di componenti: l’art. 5 fa riferimento alle voci del conto economico civilistico; l’art. 5‑bis limita l’ammontare dei costi deducibili (materie prime, servizi, ammortamenti, canoni) e esclude, in linea generale, la deducibilità del costo del lavoro ai fini della determinazione della base IRAP.
- Vincolo triennale: l’impegno per tre anni richiede un’analisi prospettica perché la scelta potrebbe risultare svantaggiosa in presenza di variazioni strutturali del business.
- Rischio di rettifica e contenzioso: la determinazione “da bilancio” richiede coerenza tra scritture contabili e dichiarazioni; errori di rappresentazione o omissioni possono generare rettifiche e sanzioni.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa in ordine cronologico:
- Simulare l’impatto economico su base pluriennale (minimo triennio).
- Verificare la completezza delle scritture contabili e la riconciliazione tra dati civilistici e fiscali.
- Indicare esplicitamente l’opzione nella dichiarazione IRAP del periodo d’imposta scelto, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate per quell’anno.
- Conservare calcoli, note tecniche e delibere (se necessarie) a supporto della scelta.
- Rivedere la scelta in caso di mutate condizioni aziendali o normative alla scadenza del triennio, valutando la revoca prima del rinnovo tacito se necessario.
