Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Che cosa cambia e perché conta
Negli ultimi anni la prassi e la giurisprudenza hanno chiarito che la finalità turistico‑ricreativa del viaggio non impedisce di applicare l’aliquota IVA ridotta (in particolare il 10%) alle prestazioni di trasporto di persone, purché il servizio si traduca in “mero trasporto” o in prestazione unica il cui elemento principale sia il trasporto e le eventuali attività correlate siano soltanto accessorie. Un esempio pratico: un’impresa che organizza escursioni via mare e include il prelievo dei passeggeri presso gli alberghi può applicare il 10% se il prelievo è strumentale al trasporto e non costituisce una prestazione autonoma o un servizio turistico aggiuntivo.
Cosa prevede la norma
Il quadro normativo di riferimento è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (imposta sul valore aggiunto): l’art. 10 e le tabelle allegate prevedono specifiche esenzioni e aliquote ridotte per le prestazioni di trasporto di persone; la normativa e la tabella A disciplinano casi con aliquote ridotte (5% e 10%) a seconda della fattispecie e del mezzo impiegato.
Ai fini della valutazione dell’aliquota, rileva inoltre l’articolo 12 del DPR 633/1972 che definisce la nozione di cessioni e prestazioni accessorie: le prestazioni accessorie rese dal medesimo prestatore non sono considerate autonome rispetto alla prestazione principale e, quindi, seguono il trattamento IVA della prestazione principale se sussiste il requisito dell’accessorietà.
Interpretazioni autentiche e novità legislative hanno precisato i confini: disposizioni introdotte con decreti convertiti (tra cui disposizioni del 2017 e dell’art. 36‑bis del D.L. 17 maggio 2022, conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91) chiariscono che la finalità turistico‑ricreativa non pregiudica l’agevolazione, a condizione che la prestazione riguardi esclusivamente il trasporto e non comprenda servizi ulteriori diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) e società di persone: imprese che svolgono servizi di trasporto (marittimo, automobilistico, ferroviario, ecc.) e che offrono pacchetti/escursioni stagionali. Devono valutare la natura delle singole prestazioni e documentare l’accessorietà del prelievo/servizi complementari.
- Ditte individuali e professionisti (autisti, armatori, noleggiatori): medesime regole operative: classificare il corrispettivo come trasporto principale o come servizio complesso; correggere fatturazione e regime IVA se necessario.
- Agenzie di viaggio e tour operator: attenzione al regime speciale (art. 74‑ter) quando intervengono come venditori di servizi resi da terzi: occorre verificare se la prestazione di trasporto è acquistata e rivenduta e come si compone la base imponibile.
Nota sul Regime Forfettario: il regime forfettario è escluso dal tema sostanziale dell’applicazione delle aliquote IVA in fattura, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura; pertanto le considerazioni sulle aliquote (5%/10%/22%) non si applicano ai forfettari.
I rischi pratici e le evidenze probatorie richieste
La qualificazione corretta della prestazione è cruciale perché l’Amministrazione finanziaria può contestare l’agevolazione quando riscontri che il trasporto è solo un elemento strumentale di un servizio complesso a finalità ricreativa (es. escursioni organizzate con servizi di ristorazione o guide incluse). La giurisprudenza più recente (ordinanza Cassazione n. 24859/2026) ha confermato che il prelievo dei passeggeri presso strutture ricettive può restare nell’ambito delle prestazioni accessorie e non escludere l’aliquota ridotta, purché emerga con chiarezza che le ulteriori attività non configurano prestazioni autonome.
Per resistere a contestazioni occorrono documenti che dimostrino la prevalenza dell’elemento trasporto: contratti di trasporto, capitolati, listini distinti per servizi (trasporto vs. servizi turistici), prenotazioni, ordini cliente e dichiarazioni contrattuali che descrivano l’attività come trasporto con attività accessorie strettamente funzionali.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa
- Rivedere i contratti e i listini: separare nel documento commerciale il corrispettivo per il trasporto da eventuali servizi aggiuntivi non accessori.
- Documentare l’accessorietà: inserire clausole contrattuali e note di servizio che esplicitano che il prelievo è strumentale al trasporto e non costituisce prestazione autonoma.
- Fatturazione: applicare l’aliquota corretta solo quando la prestazione rientra realmente nell’ambito del trasporto soggetto a aliquota agevolata; in caso di prestazione unica e complessa valutare se applicare aliquota ordinaria.
- Regime agenzie: se si interviene come intermediario, verificare le regole dell’art. 74‑ter e la corretta determinazione della base imponibile.
- Conservazione delle prove: conservare offerte, conferme di prenotazione, fogli di servizio e comunicazioni ai clienti che dimostrino la composizione delle prestazioni.
- Consultazione preventiva: in casi di incertezza valutare un interpello o richiesta di parere tecnico per precisa qualificazione IVA.
Controlli e rettifiche
Se in sede di controllo emergono fattispecie per le quali è stata applicata l’aliquota ridotta indebitamente, valutare rettifiche, ravvedimento e la predisposizione di documentazione probatoria aggiuntiva per ridurre il rischio sanzionatorio.
