Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa cambia: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 181 del 15 ottobre 2026, ha chiarito che la cessione e la posa in opera di un sistema d’accumulo (Battery Energy Storage System – BESS) destinato a un impianto fotovoltaico già autorizzato e in esercizio non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per taluni impianti; al contrario, l’operazione è assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%. Questo significa, in termini pratici, che l’acquisto con installazione di un accumulatore da parte di un proprietario/gestore di impianto non deve essere fatturato con IVA agevolata salvo che non ricorrano condizioni particolari di fornitura contestuale e integrata già previste alla costruzione dell’impianto.
Cosa prevede la normativa di riferimento
La disciplina di riferimento per le aliquote IVA agevolate è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Tabella A, parte III). In particolare, il punto 127-quinquies elenca gli «impianti di produzione e reti di distribuzione … da fonte solare‑fotovoltaica», mentre il n. 127-sexies stabilisce l’agevolazione al 10% per la cessione di «beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione» degli impianti indicati al 127-quinquies; la prassi amministrativa ha a sua volta precisato i limiti di applicazione dell’agevolazione ai singoli beni «finiti» effettivamente destinati alla realizzazione dell’impianto.
Il principio richiamato dall’Agenzia è il seguente: per applicare l’aliquota agevolata del 10% occorre che il bene ceduto sia concretamente finalizzato alla costruzione dell’impianto e non consista in un’infrastruttura autonoma e tecnicamente distinta. Nel caso esaminato con l’interpello n. 181/2026, l’accumulatore è stato qualificato come infrastruttura di stoccaggio tecnicamente distinta — anche se funzionalmente collegata — al sistema di produzione esistente; per tale ragione l’agevolazione non è stata riconosciuta.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: società di capitali (S.r.l., S.p.A.), società di persone, ditte individuali esercenti attività d’impresa e operatori del settore dell’energia che acquistano e installano accumulatori su impianti fotovoltaici già in esercizio. La questione non si applica ai contribuenti in regime forfettario nella misura in cui questi ultimi non addebitano IVA sulle loro fatture; tale precisazione è da considerarsi rilevante in termini di fatturazione ma non incide sulla qualificazione normativa dell’operazione.
Azioni operative immediate per i soggetti IVA: fatturare l’acquisto e la posa in opera dell’accumulatore con aliquota ordinaria del 22% quando l’installazione avviene su impianto già esistente; non applicare il 10% salvo che non sussistano prove documentali stringenti che dimostrino la contestualità e la finalità costruttiva (es. fornitura e posa eseguite contestualmente alla costruzione originaria dell’impianto nell’ambito di un unico contratto di appalto).
Rischi pratici e documentazione da conservare
Rischi: errata applicazione dell’IVA ridotta (10%) espone a recupero d’imposta, sanzioni e interessi in caso di verifica; viceversa, il fornitore che applica il 22% corre il rischio di contestazioni da parte del cliente se la fattispecie fosse invece chiaramente riconducibile all’ambito del n. 127-sexies (es. fornitura di beni «finiti» nel corso della costruzione dell’impianto).
Documentazione consigliata da conservare: contratti e capitolati che chiariscano l’oggetto (fornitura+installazione) e la tempistica, dichiarazioni del committente sulla destinazione d’uso del bene (se rilasciabili e pertinenti), verbali di collaudo, fatture dettagliate con separazione del corrispettivo per beni e servizi, e ogni evidenza utile a dimostrare se l’accumulatore era o meno parte integrante dell’opera originaria.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
- Verificare la data di prima messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico e la timeline contrattuale dell’intervento d’acquisto/posa dell’accumulatore.
- Valutare la natura del bene: se l’accumulatore è fornito e installato contestualmente alla costruzione dell’impianto e sussistono i requisiti del n. 127-sexies, documentare puntualmente tale circostanza.
- Fatturazione: in assenza di elementi che dimostrino la contestualità costruttiva, emettere fattura con IVA al 22% per cessione con posa in opera di sistemi d’accumulo installati su impianto già esistente.
- Conservazione documentale: mantenere contratti, dichiarazioni, collaudi e ogni atto che possa essere prodotto in caso di accertamento.
- Richiedere chiarimenti preventivi all’Agenzia delle Entrate o, se opportuno, valutare istanza di interpello per fattispecie particolarmente complesse.
In sintesi: la prassi più recente (Risposta ad interpello n. 181 del 15 ottobre 2026) conferma che l’accumulatore installato successivamente su un impianto fotovoltaico già in esercizio costituisce di norma un’infrastruttura distinta e va fatturato con l’aliquota IVA ordinaria del 22%, mentre l’aliquota ridotta del 10% resta riservata ai beni finiti forniti per la costruzione originaria degli impianti secondo le condizioni previste dal DPR n. 633/1972 (Tabella A, parte III).
