Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Sintesi: l’ordinamento ha cominciato a inserire i reati collegati all’uso scorretto dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nel catalogo dei “reati presupposto” del D.Lgs. 231/2001. Questo significa che, se un illecito connesso all’IA viene commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, l’azienda può essere direttamente sanzionata (sanzioni pecuniarie e misure interdittive). L’innovazione normativa è nata per rispondere, tra l’altro, al rischio rappresentato dalla diffusione di deepfake e dalla mancata adozione di misure di sicurezza su sistemi ad “alto rischio”.
Introduzione: cos’è cambiato e perché è importante
Immagina che una piattaforma customer-care automatizzata, basata su un modello IA, rilasci una decisione errata su un prestito o generi un deepfake che danneggia la reputazione di una persona. Se quell’errore deriva dall’assenza di misure di sicurezza o di adeguata sorveglianza umana, non è solo il tecnico o il singolo operatore a rischiare: l’ente che ha sviluppato o impiegato il sistema può ora essere chiamato a rispondere direttamente con le conseguenze previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). Questa estensione della responsabilità obbliga le imprese a ripensare governance, contratti e controlli interni.
Cosa prevede la norma
Nuove fattispecie penali collegate all’IA. Il legislatore ha introdotto nel codice penale norme che qualificano come reati specifiche condotte collegate ai sistemi di IA: tra le principali si segnalano il nuovo articolo 437‑bis (omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e alterazione illecita dei sistemi) e l’articolo 612‑quater (illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA, ossia i cosiddetti “deepfake”).
Inserimento nel D.Lgs. 231/2001. Queste fattispecie sono state richiamate nel nuovo articolo 25‑vicies del D.Lgs. 231/2001, che amplia il catalogo dei reati presupposto la cui commissione può far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente. La conseguenza pratica è che, se il reato è commesso “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente, l’azienda può subire sanzioni pecuniarie e misure interdittive previste dal 231.
Le sanzioni. Per il reato disciplinato dall’art. 437‑bis la sanzione pecuniaria prevista a carico dell’ente è nell’ordine di alcune centinaia di quote (indicativamente da 600 a 1.000 quote); per il reato di illecito deepfake previsto dall’art. 612‑quater la sanzione pecuniaria indicativa è compresa tra 200 e 700 quote. Alle sanzioni pecuniarie si possono aggiungere misure interdittive come la sospensione di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’esclusione da finanziamenti pubblici. Il valore monetario di una “quota” è determinato dal giudice entro i limiti di legge e varia in ragione della situazione economica dell’ente.
Obblighi derivanti dal Regolamento UE sull’IA e dal GDPR. Il Regolamento UE sull’IA (AI Act) impone requisiti stringenti per i sistemi classificati ad alto rischio (tra cui misure di sicurezza, documentazione, gestione del rischio e sorveglianza umana) e prevede obblighi di trasparenza per i contenuti generati artificialmente (es. marcatura del deepfake). Parallelamente, il GDPR e le linee del Garante della privacy richiedono valutazioni d’impatto (DPIA) e specifiche basi giuridiche quando i sistemi trattano dati personali sensibili (come immagini o voci). In pratica, il quadro europeo e le disposizioni sulla protezione dei dati convergono verso obblighi di progettazione sicura e trasparente dell’IA.
Chi riguarda e cosa fare
A chi si applica il D.Lgs. 231/2001? Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal D.Lgs. 231/2001 si applica alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni (gli “enti”), non alle persone fisiche in quanto tali. Tuttavia, la nuova disciplina impatta sia le grandi imprese che le PMI e anche le realtà digitali e le piattaforme che sviluppano o integrano sistemi di IA nei propri servizi. Se un professionista opera come impresa individuale senza soggetti giuridici distinti, non è direttamente soggetto al 231, ma resta esposto a responsabilità penali e civili personali.
Impatto su diversi profili aziendali.
- Aziende B2B e fornitori di IA: devono aggiornare i contratti con clienti e fornitori (garanzie, responsabilità, obblighi di sicurezza) e adeguare i Modelli 231.
- Aziende B2C che impiegano IA: devono prevedere controlli di qualità, trasparenza verso l’utente e misure per prevenire l’uso illecito dei contenuti generati (es. deepfake warning, filtraggio e registrazione degli accessi).
- Partite IVA e professionisti: il rischio 231 è rilevante se operano in forma societaria; comunque è essenziale rispettare GDPR, adottare policy di sicurezza e inserire clausole chiare nei contratti se forniscono o integrano servizi IA.
- Start‑up e PMI che sviluppano modelli: attenzione ai flussi di dati per training, alla tracciabilità dei dataset e alla sorveglianza umana sui sistemi in produzione, per evitare di incorrere nelle nuove fattispecie penali e nelle relative conseguenze per l’ente.
Misure pratiche consigliate
- Aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) includendo rischi specifici legati all’IA e nuovi protocolli di mitigazione.
- Eseguire una valutazione dei rischi (AI risk assessment) per ogni sistema ad alto rischio e predisporre la DPIA quando necessario (GDPR).
- Stipulare contratti che prevedano obblighi di sicurezza e audit per i fornitori di modelli o dati, coperture assicurative e clausole di indennizzo.
- Formare il personale e l’Organismo di Vigilanza (OdV) su rischi specifici IA e su come monitorare le violazioni del modello 231.
Come gestire la tua Partita IVA in tranquillità
Se sei un professionista o una piccola impresa con partita IVA, ecco un percorso pratico e concreto per ridurre il rischio:
- Verifica la forma giuridica: se operi come impresa individuale, la responsabilità 231 non si applica direttamente, ma la prudenza resta d’obbligo: rispetta GDPR e adotta misure di sicurezza sui servizi IA che offri.
- Fai una mappatura dei servizi IA: individua i sistemi impiegati (fornitore esterno, open‑source, modelli custom) e valuta se rientrano tra i casi “ad alto rischio” secondo l’AI Act.
- Documenta tutto: mantieni evidenza delle valutazioni di rischio, delle fonti dei dataset, delle decisioni progettuali e delle verifiche di sicurezza. In caso di verifica, la documentazione è il primo elemento di difesa.
- Contratti e responsabilità: inserisci clausole che chiariscano responsabilità, obblighi di sicurezza e diritto di audit verso i fornitori di soluzioni IA.
- Formazione e responsabilità interna: nomina un referente per la privacy/IA, forma il team e, se l’attività cresce, valuta l’adozione di un MOG 231 e l’istituzione di un OdV.
In sintesi: l’evoluzione normativa mette in chiaro che l’IA non è solo un tema tecnico ma anche giuridico e d’impresa: le aziende che sviluppano o impiegano sistemi di IA ad alto rischio devono adeguare governance, contratti e controlli per limitare exposure penale e amministrativa. Per il professionista con partita IVA la strada più sicura è la prudenza operativa: valutazioni, documentazione, contratti chiari e misure tecniche semplici ma efficaci.
Nota sulle fonti: quanto riportato riflette lo stato delle norme e degli schemi di decreto legislativo aggiornati alla data del 16 settembre 2026 e si basa su testi normativi europei (AI Act), provvedimenti del Garante della privacy, documenti parlamentari e analisi di studi legali e operatori specializzati. Per casi concreti è sempre consigliabile un controllo documentale aggiornato e una consulenza legale specialistica.
