Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Sintesi pratica: la normativa fiscale italiana prevede da tempo l’obbligo di monitoraggio (quadro RW/quadro W) e l’imposta patrimoniale sulle cripto-attività (misura dello 0,2% annuo, 2 per mille). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cripto per le quali il contribuente è in grado di dimostrare, mediante denuncia a un’autorità di pubblica sicurezza, lo smarrimento o il furto delle chiavi private non devono essere indicate nel quadro RW; resta invece perdurante la mancata rilevanza fiscale della perdita patrimoniale stessa (non è riconosciuta quale perdita fiscalmente deducibile).
Cosa prevede la norma
Fonti e portata normativa: la legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197, commi 126‑147) ha introdotto nel TUIR la disciplina unitaria delle cripto‑attività, comprensiva di una nuova fattispecie di reddito diverso e dell’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto‑attività (pari al 2 per mille del valore delle attività). L’attuazione e i chiarimenti applicativi sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 e dai provvedimenti attuativi conseguenti.
Quadro dichiarativo: dal periodo d’imposta 2023 (modelli dichiarativi 2024 e successivi) le cripto‑attività devono essere segnalate nel quadro dedicato al monitoraggio fiscale (quadro RW nel modello Redditi; quadro W nel modello 730) e, ove ricorrano le condizioni, è dovuta l’imposta sul valore delle cripto‑attività nella misura indicata dalla legge. Le istruzioni ufficiali all’uso del quadro RW specificano criteri di valorizzazione (valore iniziale, valore finale, giorni di detenzione) e modalità di compilazione.
Il caso dello smarrimento o furto delle chiavi private
Regola chiave: se il contribuente dimostra di aver subito lo smarrimento o il furto delle chiavi private presentando una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le relative cripto‑attività non debbano essere indicate nel quadro RW. Questo orientamento è contenuto nella circolare n. 30/E/2023 e rappresenta il riferimento operativo per i contribuenti che non hanno più la disponibilità delle attività a causa di perdita delle chiavi.
Limiti e conseguenze fiscali: la mancata indicazione nel quadro RW è condizionata alla possibilità di documentare lo smarrimento/furto con la denuncia; la semplice impossibilità tecnica di accesso (es. perdita della password senza denuncia) potrebbe non essere sufficiente. Inoltre, la circolare precisa che lo smarrimento o il furto non genera effetti di natura reddituale o di perdita fiscalmente deducibile: la perdita patrimoniale rimane, sul piano delle imposte dirette, priva di rilevanza.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: l’obbligo di compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale riguarda in primo luogo le persone fisiche residenti, le società semplici e gli enti non commerciali; l’imposta sul valore delle cripto‑attività è invece applicata, in base alla normativa, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato e può trovare applicazione anche nei confronti di soggetti d’impresa (incluse le società di capitali) nelle ipotesi in cui non sia presente un intermediario residente che applichi l’imposta di bollo. In parole semplici: il monitoraggio (RW) è tipico delle persone fisiche/enti non commerciali/società semplici; il presupposto impositivo dello 0,2% può colpire più ampiamente chi detiene cripto senza intermediazione residente.
Regime forfettario: la disciplina del monitoraggio e l’imposta sul valore delle cripto‑attività si applicano anche ai contribuenti che si trovano in regime forfettario qualora detengano cripto‑attività rientranti nell’ambito di applicazione del quadro RW o dell’imposta sul valore; non esiste, in generale, un’esenzione automatica per il forfettario rispetto a questi adempimenti.
Procedura pratica in caso di smarrimento/furto
- Denuncia immediata: presentare subito la denuncia agli organi di polizia, conservando copia con numero e data (obbligatoria per ottenere l’esonero dal RW secondo la prassi).
- Documentazione probatoria: acquisire e conservare prove accessorie (es. screenshot, comunicazioni con exchange, ticket di assistenza, eventuali attestazioni tecniche) utili a dimostrare l’impossibilità di recuperare le chiavi.
- Verifica della titolarità: se le cripto erano custodite presso un prestatore di servizi (exchange o CASP), ottenere documentazione dal prestatore che confermi la perdita/operazioni o la custodia last status.
- Dichiarazione fiscale: allegare al fascicolo dichiarativo copia della denuncia e della documentazione probatoria, e procedere alla compilazione del quadro RW solo per le attività non coperte dalla denuncia.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa sintetica:
- Accertare quale tipologia di detenzione si possiede (self‑custody con private key, wallet hardware, conto/exchange estero o residente).
- Se smarrimento/furto: depositare denuncia presso autorità di pubblica sicurezza e conservare copia ufficiale.
- Raccogliere documentazione dal custode/intermediario (se presente) e predisporre un prospetto cronologico dei movimenti e dei valori (valore iniziale, valore finale, giorni di detenzione).
- Compilare quadro RW/quadro W solo per le attività effettivamente detenute (non quelle coperte da denuncia) e calcolare l’imposta sul valore delle cripto‑attività quando dovuta (2 per mille sul valore secondo i criteri normativi).
- Conservare tutta la documentazione per i termini di legge e, in caso di dubbi di fatto o diritto, rivolgersi a professionista qualificato (nota: il presente articolo non sostituisce consulenza personalizzata).
Riferimenti utili da consultare in originale: circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 per chiarimenti interpretativi e le istruzioni ufficiali del quadro RW/730 e del modello Redditi per la compilazione e la valorizzazione.
