Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Sintesi immediata. La legge 19 giugno 2026, n. 120 (nota in pubblico come “Legge Ferragni”) introduce obblighi informativi stringenti per produttori e professionisti che promuovono, vendono o forniscono prodotti ai consumatori quando una parte dei proventi è destinata a soggetti con finalità solidaristiche; richiede trasparenza sulla destinazione, sulla finalità e sulla quantificazione (quota del prezzo o importo per singolo pezzo) e rafforza i poteri di vigilanza e sanzione. Esempio pratico: se un’azienda vende una maglietta a 20 euro e indica che “2 euro per pezzo saranno devoluti” deve indicarlo chiaramente in etichetta e comunicazione; se invece dichiara una donazione “pari a 50.000 euro indipendente dalle vendite”, la comunicazione deve evitare qualsiasi messaggio che induca il consumatore a credere che la donazione sia collegata alle singole vendite.
Cosa prevede la norma
Campo di applicazione: la legge disciplina la pubblicità e gli obblighi informativi in capo ai produttori e ai professionisti che promuovono, vendono o forniscono prodotti ai consumatori quando i proventi sono in parte destinati a soggetti indicati dal TUIR (articoli richiamati nella legge) o a soggetti con finalità analoghe (anche esteri). È esclusa l’applicazione alle iniziative svolte da enti non commerciali che non siano partecipati dai produttori/professionisti; restano ferme le norme sul Terzo settore.
Obblighi principali (sintesi operativa): identificazione del beneficiario; indicazione della finalità della devoluzione; quantificazione esatta della somma devoluta (espressa come quota percentuale del prezzo o come importo fisso per singolo pezzo); obblighi di comunicazione preventiva e rendicontazione verso l’Autorità di vigilanza (meccanismi procedurali e notifiche operative sono stati richiamati e commentati durante l’iter parlamentare e dagli operatori di settore). Violazioni e pratiche ingannevoli rientrano nel perimetro delle pratiche commerciali scorrette con sanzioni amministrative previste dal quadro normativo di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Chi riguarda e cosa fare
Destinatari: società di capitali (S.r.l., S.p.A.), società di persone, ditte individuali e professionisti che svolgono attività produttive o commerciali rivolte ai consumatori. Influencer, agenzie e soggetti che promuovono l’acquisto rientrano nella nozione legale di “professionista” quando promuovono l’acquisto. La norma non è una norma fiscale ma si interseca con il diritto tributario perché rimanda alle categorie di beneficiari previste dal TUIR (quali ONLUS, enti del Terzo settore ecc.).
Impatto pratico su donazioni a cifra fissa non collegate alle vendite: la legge richiede che la comunicazione al consumatore sia veritiera e non ambigua. Se la donazione è davvero indipendente dalle vendite (p.es. una donazione promessa prima dell’operazione commerciale per un importo fisso), occorre evitarne la presentazione come “x euro per pezzo venduto”; la disclosure deve chiarire la meccanica (donazione forfettaria vs. per-unità) e il calendario di erogazione. In mancanza di chiarezza, l’operazione può essere considerata ingannevole anche se l’effettivo versamento avviene comunque.
Trattamento fiscale delle erogazioni: il trattamento della donazione ai fini TUIR rimane quello previsto dalla disciplina sugli oneri deducibili e sulle erogazioni liberali; per esempio, alcune erogazioni in denaro verso determinate categorie di enti sono deducibili nei limiti previsti dalla normativa tributaria e condizionate a modalità documentali/di pagamento (es. versamento tramite banca/ufficio postale per ottenere la deducibilità prevista). La legge rinvia esplicitamente alle disposizioni del TUIR richiamate nel testo. Per la qualificazione contabile e fiscale dell’operazione è necessario valutare caso per caso in base al soggetto beneficiario e alla natura della donazione.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa per produttori e professionisti
- Verifica contrattuale: inserire clausole che chiariscano la meccanica della donazione (importo fisso, percentuale sul prezzo, tempistica del versamento, beneficiario) nel contratto con il partner/ente beneficiario.
- Etichettatura e comunicazione: indicare su confezione, sito e materiali pubblicitari il nome del beneficiario, la finalità, la quantificazione per singolo pezzo (quota o importo fisso) e il termine entro cui verrà effettuato il versamento al beneficiario. Evitare formulazioni ambigue che possano far intendere un legame «per pezzo» quando non sussiste.
- Notifica e rendicontazione: predisporre la documentazione da trasmettere all’Autorità competente secondo le procedure operative richiamate dalla prassi e dagli operatori (e tenere pronta la rendicontazione finale che attesti il trasferimento delle somme). Pianificare la conservazione delle prove di versamento e dei report destinati all’Autorità e al pubblico.
- Contabilità e fiscali: registrare correttamente l’erogazione (distinguere donazione a titolo promozionale da semplice spesa pubblicitaria), raccogliere documentazione di pagamento idonea alla deducibilità (se applicabile) e valutare conseguenze IVA/IRAP con il proprio consulente.
- Ruolo dell’ente beneficiario: concordare clausole di rendicontazione e uso delle somme (per preservare la reputazione e rispettare obblighi di trasparenza previsti per il Terzo settore).
Nota finale di rischio pratico. Anche donazioni effettivamente erogate possono generare contestazioni se la comunicazione al pubblico è risultata fuorviante: perciò la compliance comunicativa è tanto importante quanto il versamento effettivo. Per aspetti fiscali concreti (deducibilità, inquadramento contabile) il percorso sicuro passa dalla valutazione puntuale del beneficiario e della meccanica dell’erogazione, alla luce delle disposizioni del TUIR richiamate dalla legge.
