Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Che cosa cambia e perché conta
Se un cliente completa l’ordine e il pagamento tramite canali telematici (sito, app, terminale web) anche se la consegna o il ritiro avviene fisicamente presso un punto vendita, l’operazione può essere assimilata al commercio elettronico indiretto e beneficiare dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale (scontrino/ricevuta). In pratica: non sempre chi entra in un negozio e ritira la merce deve ricevere lo scontrino, se la stipula del contratto e l’incasso sono avvenuti online. Un esempio concreto: cliente ordina e paga via app del venditore, poi si reca in negozio per il ritiro (click&collect): l’operazione è e‑commerce indiretto e può rientrare nell’esonero.
Cosa prevede la norma
Base normativa principale: il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 elenca le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta); tra queste figurano le vendite per corrispondenza, cui la prassi fiscale ha storicamente assimilato il commercio elettronico indiretto.
L’obbligo generale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è disciplinato dall’articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127: a partire dall’entrata in vigore la norma individua i soggetti (attività di cui all’art. 22 del DPR 633/1972) tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia la stessa normativa e la prassi ammettono che, per le operazioni già esenti dalla certificazione ai sensi del DPR 696/1996 (es. vendite per corrispondenza/commercio elettronico indiretto), l’obbligo di invio telematico non si applica, salvo che il soggetto scelga di adempiervi volontariamente.
Il momento di effettuazione dell’operazione (criterio per valutare se la vendita è “on line”) è quello fissato dall’art. 6 del DPR IVA (quando è emessa fattura o quando è pagato il corrispettivo): se la stipula e il pagamento avvengono telematicamente, l’operazione si considera realizzata nel momento in cui avviene il pagamento/contratto telematico, indipendentemente dal successivo ritiro fisico.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: esercenti di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 DPR 633/1972) che vendono beni ai consumatori finali e che, in concreto, gestiscono profili misti (online + punto vendita). La regola si applica indipendentemente dal regime reddituale (ad esempio regime forfettario), ma l’effetto pratico dipende dal rispetto dei requisiti formali (ordine e incasso effettivamente telematici) e dagli obblighi di registrazione previsti per le vendite online.
- Vendite che possono rientrare nell’esonero: ordine e pagamento conclusi integralmente online (sito/app), consegna o ritiro in negozio.
- Vendite che non rientrano: ordine effettuato in negozio (anche su device del venditore) con pagamento contestuale in contanti o con POS fisico: si tratta di vendita in presenza e richiede certificazione (documento commerciale emesso dal Registratore Telematico).
- Documentazione da conservare: evidenze digitali dell’ordine (numero ordine, timestamp, estremi pagamento elettronico), l’eventuale documento commerciale emesso su richiesta del cliente e la registrazione dei corrispettivi per la vendita online nei registri previsti. La prassi richiede che la procedura di reso e la correlazione tra ordine e restituzione sia tracciabile.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa per i punti vendita con canali misti:
- Definire chiaramente nelle condizioni generali di vendita il momento di conclusione del contratto (ordini telematici) e la modalità di incasso; conservare i log di pagamento.
- Implementare procedure che permettano di associare in modo univoco ordine telematico, prova di pagamento e ritiro fisico (codice ordine, barcode, documento commerciale su richiesta).
- Se il pagamento avviene online, predisporre la registrazione dei corrispettivi nei registri dell’e‑commerce (anche se si opta per l’esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi).
- Mantenere la possibilità di emettere fattura su richiesta del cliente (obbligo che rimane valido) e conservare copia elettronica della documentazione per le verifiche fiscali.
- Valutare l’adozione volontaria della memorizzazione/trasmissione telematica anche per le vendite esenti (può essere utile per tracciabilità e partecipazione a incentivazioni come la lotteria degli scontrini, quando pertinente).
Rischi pratici: interpretazioni errate (es.: considerare “online” un semplice pagamento POS in negozio) possono comportare contestazioni sull’omissione della certificazione; per questo è essenziale l’evidenza documentale dell’intero processo telematico (ordine + pagamento). La prassi dell’Agenzia delle Entrate (interpelli e risposte) conferma la soluzione tecnica: se transazione e incasso sono telematici l’esonero è applicabile; diversamente vale l’obbligo di scontrino/documento commerciale.
