Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Dal 2026 la determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento è cambiata più volte nella formulazione normativa e ha suscitato pronti interventi di prassi e commento. In sintesi operativa: oggi la regola primaria individua la base imponibile nel valore monetario attribuito contrattualmente alle prestazioni/cessioni oggetto dello scambio; l’ammontare dei costi assume funzione di criterio suppletivo/anti-abusivo in specifiche circostanze, secondo i chiarimenti forniti da Assonime. Questo si traduce, in pratica, in due effetti immediati: (i) bisogna documentare e motivare il valore attribuito in contratto; (ii) occorre conservare evidenze contabili dei costi a supporto in caso di verifica.
Cosa prevede la norma
La disciplina di riferimento resta l’art. 13 (base imponibile) e l’art. 11 (operazioni permutative) del DPR n. 633/1972, aggiornata dalle disposizioni introdotte con la legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 138 e 139, Legge n. 199/2025) e successivamente rimodulate dal decreto-legge n. 38/2026, convertito con Legge n. 88/2026. La formulazione finale prevede che, per le permute e le dazioni in pagamento, il valore delle singole cessioni o prestazioni sia determinato prioritariamente nell’ammontare monetario risultante dal contratto tra le parti; il parametro dei costi è mantenuto come criterio di riferimento residuo, volto a prevenire valorizzazioni contrattuali manifestamente inferiori al costo.
La decorrenza operativa è stata oggetto di interventi: le nuove regole si applicano, di norma, alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026; sono fatti salvi i comportamenti anteriori e quelli adottati, in conformità alla precedente formulazione, tra il 1° gennaio 2026 e l’entrata in vigore del decreto-legge fiscale. È quindi necessario verificare la data di stipula o rinnovo del contratto per scegliere il criterio applicabile.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: tutte le imprese e i professionisti che, nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in corrispettivo di altre cessioni/prestazioni (permute) o per estinguere obbligazioni (dazioni in pagamento). La disciplina opera indifferentemente per società di capitali (S.r.l./S.p.A.), società di persone, ditte individuali e professionisti che applicano il regime ordinario IVA.
Regime forfettario: non si applica ai contribuenti che adottano il regime forfettario l’obbligo di addebitare l’IVA in fattura; pertanto, le problematiche relative alla determinazione della base imponibile IVA per le permute non sono pertinenti ai soggetti che, conformemente alla normativa del regime forfettario, non addebitano IVA e non ne esercitano la detrazione. Si segnala esplicitamente che, ove il soggetto forfettario decida di optare per il regime IVA ordinario, le regole sopra indicate divengono rilevanti.
Azioni pratiche immediate per i contribuenti interessati:
- Censire i contratti di permuta/dazione: verificare data di stipula/ rinnovo per stabilire il criterio di base imponibile applicabile (contrattuale vs. costo).
- Rivedere le clausole contrattuali: inserire esplicitazione del valore monetario attribuito a ciascun bene/servizio scambiato e motivazioni economiche in caso di valutazioni non coincidenti con i costi sostenuti.
- Conservare documentazione di supporto (sistemi di costing, schede di commessa, fatture passive) per dimostrare che il valore contrattuale non è manifestamente inferiore ai costi o, al contrario, per giustificare eventuali scostamenti.
- Verificare profili IVA accessorie (fatturazione, aliquote, obblighi di registrazione e versamento) per ciascuna “parte” della permuta in quanto, ai fini IVA, le permute sono considerate come operazioni autonome ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/1972.
Impatto pratico: esempio concreto
Società A cede un macchinario a Società B e riceve in cambio servizi di ristrutturazione per un valore contrattuale complessivo di 100.000 euro. Se il contratto è stipulato il 15/02/2026 la base imponibile IVA per la prestazione di servizi e per la cessione del bene sarà determinata sul valore monetario contrattuale (100.000 euro), purché detto valore non risulti in modo evidente inferiore ai costi imputabili; in caso di valore contrattuale significativamente inferiore al costo sostenuto da una delle parti, l’Amministrazione potrà verificare e richiedere elementi giustificativi e, ove necessario, adottare la regola suppletiva basata sui costi.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa per i team fiscali e l’area contratti:
- Inventario contratti: elenco dei contratti di permuta/dazione con indicazione della data di stipula/ rinnovo;
- Clausole di valorizzazione: redazione di clausole che esplicitino il valore assegnato alle controparti e le ragioni economiche sottostanti;
- Backup documentale: raccolta dei costi diretti e indiretti allocati alle prestazioni/cessioni (cedolino commessa, fatture fornitori, timesheet, contratti di appalto);
- Procedure di fatturazione: adeguamento template fatture per riflettere valori contrattuali e la natura permutativa dell’operazione;
- Valutazione rischi: analisi preventiva delle transazioni “sotto-costo” e pianificazione di possibili giustificazioni economiche;
- Contatto con consulenza specializzata per operazioni complesse o con profili di controllo elevato.
Le modifiche normative del 2026 richiedono un approccio documentale rigoroso: la valorizzazione contrattuale assume rilievo centrale, ma il mantenimento di evidenze costistiche rimane essenziale per arginare contestazioni in sede di verifica fiscale. Per interpretazioni di dettaglio sulle fattispecie complesse, è consigliabile fare riferimento ai testi normativi aggiornati e alla prassi (in particolare ai chiarimenti di Assonime e agli interventi legislativi richiamati) conservando la relativa documentazione probatoria.
