Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il primo elenco di otto attività riconosciute ufficialmente come «di natura sportiva» ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. Si tratta di una novità importante perché apre scenari concreti per associazioni, istruttori e professionisti che operano in discipline non tradizionalmente inserite sotto le Federazioni riconosciute dal CONI o dal CIP. Un esempio pratico: un istruttore che organizza corsi di dodgeball (la disciplina indicata nel provvedimento, spesso chiamata anche “palla guerra” o “palla prigioniera”) potrà vedere la propria attività inquadrata più facilmente come sportiva e le ASD/SSD che lo affiliano potranno iscrivere formalmente la disciplina nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), con conseguenze su adempimenti, codice identificativo e – potenzialmente – sul trattamento fiscale delle prestazioni.
Cosa prevede la norma
Il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani individua il primo elenco di attività alle quali è riconosciuta la natura sportiva ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. Il provvedimento elenca le otto attività riconosciute: Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Le attività saranno inserite nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e verranno attribuiti i relativi codici identificativi utili per l’iscrizione degli enti sportivi dilettantistici tramite gli Enti di Promozione Sportiva affilianti.
Base normativa:
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (attuazione della riforma dell’ordinamento sportivo): prevede la procedura e la possibilità che il Dipartimento per lo Sport riconosca la natura sportiva di attività che non rientrano nelle FSN/DSA/EPS tradizionali.
- Il provvedimento ministeriale (datato 7 luglio 2026 e reso pubblico a settembre 2026) dà attuazione, per la prima volta, a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 39/2021.
Chi riguarda e cosa fare: impatti pratici per Partite IVA, ASD/SSD e aziende
La novità interessa diversi soggetti: istruttori e tecnici con Partita IVA, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), Enti di Promozione Sportiva (EPS), ma anche imprese che offrono servizi B2B o B2C collegati alle nuove discipline. Ecco i punti pratici da tenere presenti.
Per le ASD/SSD e gli EPS
- Aggiunta disciplina nel RASD: le associazioni che già praticano queste attività possono chiedere l’iscrizione della disciplina al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) per ottenerne il codice identificativo e poter operare «in chiaro» sotto quell’inquadramento.
- Accesso ai regimi agevolati: l’iscrizione nel RASD può facilitare l’accesso alle agevolazioni fiscali e contabili previste per gli enti sportivi dilettantistici (ad es. regime ex legge n. 398/1991 o altri benefici specifici), purché siano rispettati tutti i requisiti formali e sostanziali. È fondamentale verificare lo statuto, le finalità non lucrative e gli adempimenti amministrativi richiesti.
- Fattispecie IVA: per le prestazioni rese dagli organismi senza fine di lucro (ASD/SSD) esiste oggi, per legge, un regime di esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva (art. 36‑bis del D.L. n. 75/2023) – ma l’applicazione concreta richiede attenzione (per esempio: sponsorizzazioni, cessioni di diritti, attività commerciali connesse restano soggette ad analisi puntuale). L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato chiarimenti sull’ambito applicativo.
Per i professionisti con Partita IVA (istruttori, coach, arbitri)
- Inquadramento della prestazione: se lavori come libero professionista o come lavoratore autonomo (prestazioni abituali) i compensi rientrano generalmente nelle regole del lavoro autonomo (art. 53 TUIR) e nei relativi obblighi previdenziali (es. Gestione separata INPS o altre gestioni a seconda del caso). Se invece sei assunto o contrattualizzato come collaboratore sportivo, si applicherà la disciplina del lavoro sportivo. La distinzione è cruciale per contributi e ritenute.
- Regime forfettario: se ricavi/compensi dell’anno precedente non superano il limite previsto per il regime forfettario (soglia ordinaria 85.000 € nel 2026), potresti beneficiare di semplificazioni e imposta sostitutiva. Controlla tuttavia le condizioni di esclusione (redditi da lavoro dipendente, rapporti di collaborazione prevalenti, cessione di contratti ecc.).
- Prestazioni a enti non-profit: se emetti fattura a un’ASD che ha prestazioni esenti ai sensi dell’art. 36‑bis, la situazione fiscale non si neutralizza automaticamente: l’esenzione riguarda le operazioni dell’ente non-profit, non sempre quelle del professionista che fattura il servizio. La modalità di rapporto (subcontratto, collaborazione coordinata, prestazione professionale) influisce su Iva e obblighi contabili; è consigliabile una verifica caso per caso.
Per le imprese (B2B / B2C)
- Servizi connessi allo sport (fornitura impianti, merchandising, sponsorizzazioni): vanno valutati singolarmente: alcune prestazioni possono restare imponibili IVA anche qualora il committente sia un ente sportivo; altre potrebbero entrare nel perimetro dell’esenzione se rese direttamente dall’organismo senza fine di lucro alle persone che praticano lo sport (casistiche chiarite dall’Agenzia).
- Contratti di sponsorizzazione, cessione diritti agonistici, merchandising e cessioni di atleti a società professionistiche restano operazioni che di regola richiedono un’analisi fiscale separata e non rientrano automaticamente nell’esenzione prevista per le prestazioni didattiche/formative.
Come gestire la tua Partita IVA in tranquillità
Ecco una checklist pratica e operativa, pensata per chi lavora direttamente nelle nuove discipline (istruttori, coach, arbitri) o per chi gestisce un’associazione.
- Verifica lo status della disciplina: controlla che la tua attività appaia nell’elenco ufficiale e chiedi all’EPS o alla Federazione affiliata il codice RASD assegnato (necessario per l’iscrizione dell’ente).
- Aggiorna lo statuto e la documentazione dell’ASD/SSD: se sei una associazione, assicurati che lo statuto includa espressamente la disciplina riconosciuta e che i verbali riflettano l’attività svolta (requisito spesso richiesto per beneficiare delle agevolazioni).
- Valuta la forma contrattuale più adatta: per chi presta attività: lavoro dipendente, collaborazione coordinata o partita IVA? Ogni scelta ha riflessi fiscali e previdenziali: verifica con un consulente la soluzione che tutela meglio il reddito netto e i diritti previdenziali.
- Controlla se rientri nel forfettario: se sei libero professionista verifica i ricavi 2025 (soglia ordinaria 85.000 € per continuare ad accedere al regime forfettario nel 2026) e gli altri requisiti di accesso/uscita.
- Fai attenzione all’IVA: se la tua prestazione è resa a un ente non-profit che opera in regime di esenzione ai sensi dell’art. 36‑bis il trattamento IVA non si trasferisce automaticamente su chi fattura: consulta il commercialista prima di emettere fatture senza IVA.
- Documenta tutto: contratti, convenzioni con impianti, polizze assicurative e verbali associativi riducono rischi in caso di controlli. Le agevolazioni richiedono spesso prova del rispetto dei requisiti formali e sostanziali.
Se sei titolare di Partita IVA o legale rappresentante di un ente: valuta un controllo rapido con il tuo commercialista o consulente del lavoro per aggiornare la posizione alla luce del nuovo riconoscimento. Le novelle normative e le circolari dell’Agenzia delle Entrate (ultimi chiarimenti su esenzioni IVA e su disciplina del lavoro sportivo) rendono utile un rapido confronto professionale per evitare errori sulla fatturazione, sul regime IVA o e sulle posizioni contributive.
