Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cos’è successo e perché conta subito: il Consiglio dell’Unione europea ha aggiornato la lista delle giurisdizioni non cooperative per fini fiscali il 9 ottobre 2026, decidendo di rimuovere Panama e Viet Nam dall’Allegato I (la cosiddetta “black list”) e di inserirli nella mappa di monitoraggio o nelle procedure di impegno (Annex II / “grey list” o stato di play). Questo aggiornamento riduce alcune misure di carattere europeo applicabili ai Paesi segnalati e ha riflessi pratici per le società italiane che intrattengono rapporti economici con soggetti residenti in quei Paesi.
Introduzione: cosa cambia in termini pratici (con esempio)
In termini concreti la rimozione significa che, a livello UE, Panama e Viet Nam non sono più qualificati come giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali a partire dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 2026; questo può incidere su requisiti di disclosure separata in alcuni obblighi informativi europei, sull’accesso a determinati finanziamenti UE e sul profilo di rischio reputazionale e fiscale delle controparti. Esempio pratico: una S.r.l. italiana che controlla una partecipata a Panama dovrà verificare se gli obblighi di pubblicazione e di reportistica che prevedevano una distinzione per i Paesi in Allegato I rimangono applicabili, e aggiornare la documentazione di transfer pricing e le policy di compliance in base al nuovo status.
Cosa prevede la decisione e i riferimenti normativi rilevanti
La decisione del Consiglio è contenuta nelle conclusioni sull’elenco UE e negli allegati che identificano le giurisdizioni non cooperative (Annex I) e quelle in stato di impegno (Annex II). A livello europeo le conclusioni sostanziano i criteri (trasparenza, scambio di informazioni, pratiche fiscali dannose, implementazione degli standard BEPS) sulla base dei quali si definisce l’iscrizione o la rimozione.
Da un punto di vista operativo per gli operatori italiani occorre tenere presente le principali aree in cui lo status UE entra già oggi nella compliance: 1) obblighi informativi di natura europea (es. obblighi di reportistica pubblica country-by-country e alcune specifiche distinzioni per giurisdizioni in Annex I); 2) possibili limitazioni all’accesso ad alcuni strumenti UE o finanziamenti; 3) effetti indiretti su valutazioni di transfer pricing e profili di rischio fiscale internazionale. Le società di consulenza fiscale hanno già segnalato impatti su DAC6/evoluzioni della reportistica e sulla pubblica country-by-country reporting.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti direttamente interessati:
- Gruppi multinazionali e società di capitali (S.r.l./S.p.A.) con controllate, succursali o operazioni rilevanti in Panama o Vietnam: devono aggiornare analisi CFC, transfer pricing, pratiche di documentazione e verificare obblighi di disclosure (pubblica CbCR / multinational reporting) alla luce della rimozione dalla black list UE.
- Società di persone e ditte individuali che svolgono operazioni commerciali rilevanti o che intrattengono rapporti continuativi con controparti residenti in Panama/Vietnam: devono riesaminare condizioni contrattuali, giustificativi di business e, se del caso, l’adeguamento della documentazione fiscale.
- Istituti finanziari e operatori che usano corrispondenti esteri: valutazione di compliance AML/CTF e adeguamento delle procedure di due diligence in funzione del mutato profilo di rischio.
Regime forfettario: non si applica ai contribuenti in regime forfettario. (La materia qui trattata concerne prevalentemente obblighi e restrizioni tipiche delle imprese e delle strutture societarie con attività transfrontaliere e non il regime forfettario dei soggetti persone fisiche).
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa immediata per imprese e consulenti:
- Verificare la data effettiva della decisione del Consiglio (9 ottobre 2026) e aggiornare la mappa dei Paesi coinvolti nelle policy interne.
- Riesaminare tutte le posizioni di controlled foreign company (CFC) e la documentazione di transfer pricing per le entità in Panama e Vietnam; aggiornare le analisi di rischio fiscale e i prezzi intercompany.
- Controllare obblighi di disclosure europei (public CbCR, eventuali report distinti per giurisdizioni in Allegato I) e adeguare reporting e timeline di deposito.
- Rivalutare i contratti con fornitori/clienti residenti in Panama/Vietnam e raccogliere documentazione probatoria dell’effettivo svolgimento dell’attività economica locale (necessary per difendere le operazioni in caso di controlli).
- Verificare elenchi nazionali e adempimenti italiani: la rimozione dall’Allegato I non cancella automaticamente eventuali elenchi o disposizioni nazionali (storicamente l’Italia si è regolata con decreti ministeriali e con modifiche al TUIR che fanno interagire criteri nazionali e UE), dunque è necessario attendere aggiornamenti formali del MEF/Agenzia delle Entrate su eventuali effetti interni.
- Documentare le decisioni aziendali e le revisioni di compliance: conservare le analisi, verbali e valutazioni che giustifichino la nuova posizione fiscale rispetto alle entità in Panama/Vietnam.
Note tecniche e riferimenti normativi utili
Riferimenti di legge e prassi cui rinviare nello svolgimento delle verifiche: articolo 110 e articolo 167 del TUIR per le regole su deducibilità dei costi e disciplina CFC; conclusioni del Consiglio dell’UE e allegati (Annex I/II) che formalizzano l’iscrizione o la rimozione delle giurisdizioni; documenti e analisi delle autorità fiscali europee e dei principali studi professionali che hanno commentato l’aggiornamento. Per la normativa e la prassi italiana su deducibilità e CFC consultare le circolari e gli approfondimenti dell’Agenzia delle Entrate e le modifiche legislative intervenute con le leggi di stabilità e i decreti ministeriali.
In presenza di posizioni rilevanti (partecipate estere, finanziamenti intra-gruppo, reporting obbligatorio) è opportuno procedere senza indugio ad una revisione documentale e fiscale, coordinando gli adeguamenti con il consulente fiscale e l’ufficio compliance aziendale.
