Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole operative per individuare e chiudere d’ufficio le partite IVA ritenute inattive, con un nuovo provvedimento direttoriale pubblicato il 12 ottobre 2026 che integra e modifica il provvedimento del 3 dicembre 2019. Il cambiamento principale riguarda l’ampliamento delle fonti informative utilizzate per l’individuazione (fra cui le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i versamenti) e la digitalizzazione delle comunicazioni preventive.
Cosa prevede la norma
La chiusura d’ufficio trova la sua base normativa nell’articolo 35 del DPR n. 633/1972, comma 15‑quinquies, che autorizza l’Agenzia delle Entrate a procedere quando, sulla base dei dati in suo possesso, il titolare di partita IVA risulta non aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti. Il provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2019 ha definito la procedura operativa, prevedendo fra l’altro la comunicazione preventiva e un periodo di 60 giorni per il contraddittorio con il contribuente.
Il nuovo provvedimento (prot. n. 277710/2026) aggiorna i criteri di selezione: oltre ai dati dichiarativi (dichiarazioni IVA e redditi), l’Amministrazione utilizzerà analisi automatizzate su flussi amministrativi e telematici, in particolare le fatture elettroniche ricevute/emet tute, i corrispettivi telematici e i pagamenti/versamenti che possano dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività. Questo consente di identificare meglio i casi di inattività reale e, al contempo, di evitare chiusure basate solo sull’assenza di documentazione dichiarativa.
Chi riguarda e cosa fare
La procedura si applica ai soggetti titolari di partita IVA in generale: ditte individuali, professionisti, società di persone e società di capitali. L’articolo 35 non esclude categorie particolari per regime fiscale; pertanto anche i contribuenti in regime forfettario possono essere coinvolti se risultano privi di evidenze di attività per il triennio considerato. È però fondamentale distinguere: la norma interviene sulla partita IVA come identificativo fiscale e non modifica regimi agevolativi o profili civilistici delle società.
Cosa fare se ricevi la comunicazione preventiva (digitale o cartacea):
- Verificare subito il contenuto: la comunicazione indica le motivazioni e gli elementi su cui l’Agenzia ha basato la presunzione di inattività.
- Raccogliere prova dell’attività: fatture elettroniche emesse o ricevute, report dei corrispettivi telematici, ricevute di incasso, quietanze di versamenti, contratti o ordini che dimostrino la continuità dell’esercizio.
- Rispondere entro 60 giorni al canale indicato (area riservata/Cassetto fiscale, PEC o ufficio territoriale) per evitare la cessazione d’ufficio; il termine originario previsto dal provvedimento del 2019 è stato confermato anche nell’aggiornamento operativo.
- Per le società: se la partita IVA viene chiusa, ciò può determinare anche l’estinzione del codice fiscale (per soggetti diversi dalle persone fisiche); perciò gli enti e le società devono fornire documentazione più completa e tempestiva.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Controllo periodico: verificare mensilmente le fatture elettroniche emesse e ricevute nel proprio cassetto fiscale e assicurarsi che la conservazione sia regolare e ricercabile.
Documentazione minima da avere pronta (esempi pratici): fatture elettroniche XML con ricevute di consegna, report dei corrispettivi giornalieri, estratti conto che attestino incassi relativi all’attività, contratti in corso, polizze o documenti che dimostrino rapporti commerciali continuativi.
Gestione della comunicazione digitale: il nuovo provvedimento privilegia il domicilio digitale (Cassetto fiscale, PEC, App IO/avvisi) come canale primario; la raccomandata A/R resta uno strumento alternativo solo in assenza di recapiti digitali aggiornati. È quindi cruciale mantenere aggiornata la PEC e monitorare il Cassetto fiscale.
Checklist operativa (rapida):
- Controllare se la partita IVA ha ricevuto comunicazioni dall’Agenzia negli ultimi 6 mesi.
- Verificare conservazione e accessibilità delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici per gli ultimi 3 anni.
- Se assenza di movimentazione, valutare la presentazione volontaria della comunicazione di cessazione attività (mod. AA9/10) oppure preparare la documentazione che giustifichi la permanenza in attività.
- Mantenere aggiornata la PEC e il domicilio digitale nel Cassetto fiscale; se in possesso, autorizzare un professionista a ricevere le comunicazioni per conto del contribuente.
In sintesi: l’aggiornamento del 12 ottobre 2026 punta a sfruttare i dati elettronici (fatture, corrispettivi, versamenti) per rendere più aderente alla realtà la verifica dell’attività, ma lascia in piedi il diritto al contraddittorio (60 giorni) e richiede ai contribuenti una gestione più attenta della documentazione elettronica e dei canali di comunicazione digitali.
