Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Perché è importante: il cambio di regime fiscale (uscita dal regime forfettario o ingresso nello stesso) modifica il modo di calcolare e versare le imposte in acconto. Errori di computo o omissioni possono generare interessi, sanzioni e problemi di liquidità. Esempio pratico: Marco, libero professionista, è forfettario nel 2025 ma supera 100.000 € di incassi il 15/11/2025: l’uscita è immediata e nel 2026 dovrà gestire acconti calcolati secondo regole che collegano il regime applicato nel 2025 a quello del 2026; capire quale imposta usare come base per gli acconti evita doppie richieste di versamento.
Fonti di riferimento principali: art. 1, commi 54‑89, Legge n. 190/2014 (regime forfettario), la Circolare AdE n. 32/E del 5 dicembre 2023 e la prassi dei codici tributo e delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa prevede la norma: quadro tecnico e scadenze
Regime forfettario: è disciplinato dall’art. 1, commi 54‑89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; sul reddito determinato forfettariamente si applica un’imposta sostitutiva (5% nel periodo agevolato o 15%) e gli obblighi IVA e contabili sono semplificati.
Codici e scadenze per l’imposta sostitutiva: per saldo e acconti i versamenti si effettuano con il modello F24 utilizzando i codici tributo dedicati dell’Agenzia delle Entrate (es. 1790 per primo acconto, 1791 per secondo acconto/unica soluzione, 1792 per saldo). Le scadenze ordinarie sono quelle previste per le imposte sui redditi (tipicamente primo versamento entro il 30 giugno e secondo entro il 30 novembre; la ripartizione è normalmente 40% + 60% salvo casi con ripartizione 50% + 50%).
Ripartizione acconti: la Risoluzione AdE n. 93/E del 12 novembre 2019 ha introdotto (per specifiche categorie) la possibilità di versare gli acconti in due rate 50%/50%; per gli altri contribuenti resta la regola 40%/60% (con possibilità di rateizzazione e regole particolari in singoli anni per effetto di provvedimenti straordinari).
Chi riguarda e cosa fare: casi concreti
Soggetti interessati: il tema riguarda esclusivamente persone fisiche titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario o le regole ordinarie (ditte individuali, professionisti). Non riguarda le società di capitali o le società di persone nella misura in cui queste non possono applicare il regime forfettario: in presenza di soggetti societari applicare concetti diversi e non confondere le regole. (Se il tuo caso riguarda una S.r.l. o S.p.A., le regole qui descritte non sono applicabili).
1) Uscita dal forfettario a seguito di superamento soglia
- Superamento 85.000 € (ma non 100.000 €): la fuoriuscita si produce dal 1° gennaio dell’anno successivo; il contribuente applicherà per l’anno di fuoriuscita gli obblighi contabili e fiscali dell’ordinario dall’anno successivo.
- Superamento 100.000 € in corso d’anno: la fuoriuscita è immediata e produce effetti IVA e reddituali nell’anno in corso.
Nel rapporto acconti, secondo la prassi interpretativa dell’Agenzia (e commentatori professionali), quando il contribuente era forfettario nell’anno precedente gli acconti dovuti per l’anno successivo vanno, di regola, determinati e versati in base alle regole del regime applicato nell’anno precedente (cioè come acconti di imposta sostitutiva con i codici forfettari), salvo poi liquidare in dichiarazione l’imposta secondo le regole ordinarie e scomputare gli acconti già versati. Questo consente di evitare “buchi” di versamento nel passaggio di regime.
2) Passaggio dall’ordinario al forfettario
- Primo anno in forfettario: se non esiste un’imposta sostitutiva dell’anno precedente non si versano acconti per l’imposta sostitutiva relativi a quell’anno (nessun acconto storico da assoggettare). In pratica il primo saldo è quello relativo all’anno appena concluso e gli acconti per l’anno successivo si calcolano solo da quel momento.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa
- Verifica lo stato giuridico: accertare se l’uscita/ingresso è per superamento soglia (85k/100k) o per opzione formale; annotare la data di fatto (incasso che determina il superamento).
- Calcolo acconti nella fase di passaggio: se nell’anno precedente si era forfettari, calcolare e versare gli acconti usando i codici tributo del forfettario (1790/1791) e la base storica dell’imposta sostitutiva, poi in sede di dichiarazione ordinaria scomputare quanto già versato.
- Ripartizione e scadenze: rispettare la ripartizione prevista (40%/60% oppure 50%/50%, se applicabile) e usare i codici AdE corretti; in caso di dubbi applicare il metodo “storico” (100% imposta precedente) per minimizzare il rischio di insufficienza.
- Documentazione: conservare evidenze di incassi, fatture e registri (rilevanza del criterio di cassa per i forfettari) e gli F24 dei versamenti; in caso di controllo la prassi richiede di dimostrare il criterio di cassa e le date degli incassi.
- Controllo con il commercialista: gestire la comparazione simulata tra imposta sostitutiva e IRPEF ordinaria per valutare impatto liquidità (saldo + acconti concentrati). Per i contribuenti che escono dal forfettario è spesso prudente versare l’acconto “forfettario” secondo la prassi finché non arriva chiarimento specifico dell’Ufficio.
Nota tecnica finale: la disciplina è soggetta a aggiornamenti di prassi e provvedimenti annuali di scadenze; per i versamenti usare sempre la tabella codici tributo pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e le istruzioni del modello F24 vigenti per l’anno di versamento.
