Pensione estera: tassazione agevolata (7%) accessibile anche all’erede che subentra in un IRA

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di Francesca Ciani

16 Ottobre 2026

Ultimo aggiornamento: settembre 2026.

Che cambia e perché conta — L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad interpello pubblicata il 15 ottobre 2026, ha confermato che l’erede che subentra per successione in un Individual Retirement Account (IRA) statunitense può accedere, a determinate condizioni, all’imposta sostitutiva agevolata del 7% prevista dall’art. 24‑ter del TUIR trasferendo la propria residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno previsti dalla norma. L’effetto pratico: le distribuzioni percepite dall’erede, se considerate redditi di pensione di fonte estera secondo i criteri di legge, possono rientrare nell’opzione agevolativa a partire dall’anno di trasferimento di residenza, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 24‑ter.

Cosa prevede la norma

L’articolo 24‑ter del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 7% sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero da persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza in specifici comuni del Mezzogiorno (regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con la soglia demografica prevista dalla norma. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento di residenza ed è efficace da tale periodo; la disciplina prevede modalità operative, versamento e codice tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità operative principali: il provvedimento del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 167878/2019) e la circolare esplicativa (Circolare 21/E del 17 luglio 2020) hanno definito le regole per esercitare e revocare l’opzione, le modalità di versamento in unica soluzione tramite F24 e la fonte informativa per individuare i Comuni ammessi. L’Agenzia ricorda inoltre i criteri per individuare la popolazione rilevante (dato ISTAT al 1° gennaio dell’anno precedente al trasferimento).

Chi riguarda e cosa fare

Soggetti interessati: esclusivamente persone fisiche non residenti (che trasferiscano la residenza in Italia) titolari di pensioni erogate da soggetti esteri ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR. La recente risposta ad interpello n. 184/2026 ha precisato che anche l’erede che per successione subentra in un piano pensionistico individuale estero (es. IRA) può, a determinate condizioni, fruire dell’opzione a partire dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in un Comune idoneo, purché ricorrano i requisiti normativi (non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, ecc.).

Non applicabilità ad altri soggetti: la misura non riguarda società, né costituisce un regime pensato per le imprese; inoltre, non è estensibile automaticamente ai titolari di partita IVA in regime forfettario (si tratta di un’opzione fiscale personale riservata alle persone fisiche titolari di pensione estera).

Adempimenti pratici dell’erede interessato: prima di pianificare il trasferimento occorre verificare (i) che le distribuzioni dall’IRA siano qualificabili come reddito assimilabile a pensione o comunque come reddito di fonte estera rientrante nel perimetro dell’art. 165 TUIR; (ii) il requisito di non‑residenza nei cinque periodi d’imposta antecedenti; (iii) l’individuazione del Comune idoneo (dati ISTAT al 1° gennaio dell’anno precedente); (iv) l’iscrizione anagrafica e la prova del trasferimento della residenza fiscale in Italia; (v) l’esercizio formale dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di trasferimento e il versamento dell’imposta sostitutiva con il codice tributo previsto.

I passi pratici per adeguarsi alle novità

  • Verifica preventiva: acquisire documentazione che attesti il subentro nell’IRA e la natura delle distribuzioni (atto di successione, estratti conto, regolamento del piano).
  • Controllo requisiti di non‑residenza: verificare il quinquennio di non‑residenza fiscale richiesto dall’art. 24‑ter.
  • Scegliere il Comune idoneo: controllare la popolazione rilevante (ISTAT, al 1° gennaio dell’anno precedente) e procedere all’iscrizione anagrafica; la Circolare Agenzia chiarisce come considerare il dato demografico.
  • Esercizio dell’opzione in dichiarazione: l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di trasferimento; è possibile escludere dall’applicazione uno o più Stati esteri indicandoli in fase di opzione (art. 24‑ter, comma 8).
  • Versamento: effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini previsti utilizzando il codice tributo indicato dall’Agenzia e le modalità F24 previste dal provvedimento.
  • Documentazione e monitoraggio: conservare tutta la documentazione (titoli di successione, certificazioni estere, prova di iscrizione anagrafica) e valutare con consulente eventuali profili di doppia imposizione o necessità di credito d’imposta per ritenute estere.

Rischi e contenzioso potenziale — l’opzione è vincolante: omissioni nel versamento o accertamento dell’insussistenza dei requisiti comportano la cessazione degli effetti e la possibile decadenza dalla facoltà di optare nuovamente; inoltre l’Agenzia comunica alle autorità fiscali estere l’esercizio dell’opzione relativamente all’ultima residenza fiscale segnalata. Per questi motivi, la verifica preventiva della qualificazione delle rendite e della documentazione di successione è essenziale.

Fonti principali consultate: testo dell’art. 24‑ter TUIR e relativo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (provv. 31/05/2019 prot. 167878), Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17/07/2020, le indicazioni operative dell’Agenzia sul versamento e sui codici tributo e la risposta ad interpello n. 184 del 15/10/2026 che chiarisce la posizione dell’erede subentrante in un IRA.

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