Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa cambia subito: l’obbligo di collegare, mediante la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, gli strumenti di pagamento elettronico (POS) ai registratori telematici (RT) resta operativo dal 1° gennaio 2026; le sanzioni per il mancato collegamento rimangono nell’intervallo da €1.000 a €4.000, ma è stata introdotta una franchigia operativa del 5% per i disallineamenti numerici tra pagamenti elettronici accettati e registrazioni dei corrispettivi che non incidono sulla determinazione dell’imposta. Esempio pratico: se in una giornata si registrano 95 operazioni con pagamento elettronico a fronte di 100 transazioni effettivamente rilevate dal circuito POS, la differenza (5%) è irrilevante ai fini sanzionatori purché non alteri la base imponibile.
Cosa prevede la norma
Quadro normativo essenziale: l’obbligo trae origine dai commi 74‑77 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) e le modalità operative sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 (attuazione e procedure per l’abbinamento POS‑RT). In base alla disciplina sanzionatoria vigente, la violazione consistente nel mancato collegamento del POS al sistema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è sanzionata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 con una pena pecuniaria compresa tra €1.000 e €4.000; la stessa norma è stata richiamata e coordinata con successivi interventi legislativi.
Novità di recente introduzione: il Decreto Legislativo correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha esplicitato una franchigia del 5% per certi disallineamenti quantitativi tra pagamenti elettronici rilevati dagli acquirer e le registrazioni aggregate dei corrispettivi. La franchigia opera solo se la discrepanza non incide sulla determinazione della base imponibile né sui versamenti IVA; in tali ipotesi le relative irregolarità sono considerate formali e non producono, di regola, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: l’obbligo riguarda tutti gli esercenti che sono tenuti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (e successive modifiche), alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. In pratica: società di capitali (S.r.l., S.p.A.), società di persone, ditte individuali, esercenti commerciali e professionisti che emettono documenti commerciali o ricevute fiscalmente rilevanti mediante RT. Il regime fiscale (es. regime forfettario) di per sé non esonera dall’obbligo: se il contribuente è tenuto alla memorizzazione dei corrispettivi lo è anche al collegamento POS‑RT secondo le regole operative.
Cosa verificare subito:
- Presenza dell’abbinamento nell’area “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate per ciascun POS/RT utilizzato a partire dai POS attivi a gennaio 2026;
- Tempistiche: rispettare i termini indicati nella guida ADE e nelle FAQ operative (finestre iniziali e finestra “a regime” per aggiornamenti e nuove attivazioni);
- Controllo dei flussi: riconciliare periodicamente (giornaliero/settimanale) i flussi forniti dagli acquirer con i registri RT per identificare discordanze prima che diventino contestazioni;
- Documentazione: conservare le comunicazioni, eventuali giustificativi tecnici e le attività di rettifica operate sul portale per dimostrare la tempestività delle azioni correttive.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa sintetica:
- Accedere alla propria area riservata «Fatture e Corrispettivi» e verificare l’elenco RT/POS censiti dall’Agenzia; stampare o salvare evidenza dell’abbinamento effettuato o della situazione “dispositivi non collegati”.
- Se manca l’abbinamento, utilizzare la procedura web ADE o incaricare un intermediario delegato per completare la registrazione entro i termini previsti dal provvedimento di attuazione.
- Implementare una procedura interna di riconciliazione tra esport dei POS (acquirer) e report RT: verifiche almeno mensili, con focus su giornate a forte afflusso per cogliere anomalie operative.
- Se la discrepanza è entro il 5% e non incide sull’IVA, documentare l’esame e le verifiche: la franchigia è prevista per le discrepanze numeriche non rilevanti fiscalmente.
- In caso di contestazione: produrre evidenze di avvenuti accertamenti tecnici, rettifiche operate e della percentuale di disallineamento; valutare l’assistenza di consulenza fiscale per eventuali istanze o reclami.
Nota finale di sintesi: le sanzioni per il mancato collegamento restano rilevanti e la franchigia del 5% attenua il rischio per piccoli disallineamenti tecnici, ma non elimina l’obbligo di presidio operativo: adottare la procedura di abbinamento indicata dall’Agenzia delle Entrate, pianificare riconciliazioni sistematiche e conservare traccia delle verifiche.
