Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa cambia in sintesi: per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026 entra in funzione il nuovo modulo TFR3, predisposto dal Decreto interministeriale del 4 settembre 2026, e le procedure INPS sono state aggiornate con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026 per consentire la raccolta delle scelte sulla destinazione del TFR e sull’eventuale adesione automatica alla previdenza complementare.
Cosa prevede la norma
La disciplina deriva dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) e dall’articolo 8 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come riformulato: l’adesione alla previdenza complementare è automatica per i lavoratori di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, salvo che il lavoratore non rinunci entro il termine stabilito; analoghi meccanismi si applicano in occasione di nuove assunzioni per soggetti già titolari di posizioni alimentate con TFR.
Termini e portata tecnica: il meccanismo automatico opera dal primo giorno di lavoro e il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per esercitare la rinuncia o per indicare una diversa destinazione del TFR; in assenza di scelta, il TFR (e, se applicabile, i contributi) vengono versati al fondo collettivo individuato dagli accordi collettivi applicabili o, in mancanza, al fondo residuale previsto dalla disciplina. L’obbligo informativo a carico del datore di lavoro è rafforzato e va assolto al momento dell’assunzione.
Il modulo TFR3 e le istruzioni operative
Il Decreto interministeriale del 4 settembre 2026 istituisce formalmente il modulo denominato “TFR3” (Allegato A) che il datore di lavoro deve fare compilare al neoassunto per raccogliere le informazioni sulla sua storia previdenziale e sulla destinazione del TFR; INPS ha adeguato le proprie procedure e comunicato l’operatività con il messaggio n. 3021/2026. Il modulo è lo strumento ufficiale per documentare la scelta (adesione automatica confermata, rinuncia all’adesione automatica, destinazione a specifico fondo, scelta di versamento parziale se prevista dagli accordi).
Chi riguarda e cosa fare — soggetti interessati
Soggetti interessati: lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026 e lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro dopo tale data e risultino già titolari di una posizione alimentata da TFR; esclusi i lavoratori domestici e, salvo diversa previsione normativa, i dipendenti pubblici restano disciplinati dalle regole proprie.
- Datore di lavoro (S.r.l., S.p.A., società di persone, ditta individuale con dipendenti): deve consegnare l’informativa, somministrare il modulo TFR3, acquisire le dichiarazioni necessarie entro i 60 giorni dall’assunzione e aggiornare le procedure retributive per trasferire TFR e contributi al fondo designato ove dovuto.
- Lavoratore dipendente: entro 60 giorni può rinunciare all’adesione automatica e decidere di mantenere il TFR in azienda/Fondo Tesoreria INPS o destinarlo ad altra forma pensionistica (anche in misura parziale se gli accordi lo consentono); la rinuncia ha efficacia retroattiva.
- Fondi pensione e intermediari: devono verificare la conformità delle linee di investimento (life cycle/glide path) alle direttive COVIP prima di accogliere flussi di adesione automatica.
Non si tratta di disposizioni applicabili alle Partite IVA in regime forfettario: l’istituto riguarda i rapporti di lavoro dipendente e non modifica la disciplina dei professionisti e autonomi con partita IVA. (Frase esplicita prevista dalla linea guida dell’editor).
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa per il datore di lavoro
- Aggiornare il pacchetto di assunzione: includere il modulo TFR3 (compilato dal lavoratore) e l’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8 del D.lgs. n. 252/2005 come modificato.
- Verificare lo status previdenziale del neoassunto (prima assunzione o posizione attiva alimentata a TFR) e registrare la scelta o la mancata scelta nei termini di legge.
- Se non perviene rinuncia entro 60 giorni, procedere al versamento del TFR e, se previsto dagli accordi, dei contributi (anche con decorrenza retroattiva dal giorno di assunzione) al fondo designato; se non esistono accordi, destinare il TFR al fondo residuale indicato dalla normativa.
- Adeguare i processi di payroll e contabilità per la gestione dei flussi (calcolo retroattivo dei contributi, annotazioni contabili, conservazione delle dichiarazioni).
Checklist operativa per il lavoratore
- Entro 60 giorni dalla data di assunzione: valutare se rinunciare all’adesione automatica e, in caso positivo, comunicare per iscritto al datore di lavoro la volontà di mantenere il TFR in azienda/INPS o di destinarlo a un fondo di propria scelta; verificare se è possibile versare una quota parziale del TFR in base agli accordi applicabili.
- Conservare copia del modulo TFR3 e della comunicazione inviata al datore di lavoro; tenere sotto controllo le comunicazioni del fondo pensione in caso di adesione automatica.
Fonti principali consultate: Decreto interministeriale 4 settembre 2026 (modulo TFR3), Messaggio INPS n. 3021/2026, Gazzetta Ufficiale (modifiche all’art. 8 del D.lgs. n. 252/2005 contenute nella legge di bilancio 2026) e le direttive COVIP per l’adesione automatica, nonché le pagine ufficiali del Ministero del Lavoro dedicate al TFR3 e alle FAQ operative.
