Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ha pubblicato la nuova edizione dei Principi Italiani di Valutazione (PIV), pensata per aggiornare e uniformare le tecniche valutative in ambito civile, contabile, tributario e contrattuale. La novità più rilevante sul piano operativo è la data di applicazione: i nuovi PIV sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata su base volontaria; l’OIV richiede inoltre che l’applicazione non sia retrospettiva ma dichiarata nel rapporto di valutazione.
Esempio pratico: una S.p.A. che deve aggiornare il PPA dopo un’acquisizione potrà scegliere di adottare subito i nuovi PIV per le perizie di allocazione del prezzo e per le stime di fair value; in mancanza di adozione anticipata, ogni nuova valutazione redatta dal 1° gennaio 2027 dovrà tenerne conto e dichiararne l’uso nel rapporto.
Cosa prevedono i nuovi Principi di valutazione
I PIV 2026/2027 ridefiniscono struttura e contenuti: il testo dei principi è separato dal razionale e dagli esempi pratici, con sezioni dedicate ad approccio, metodo, modello e a specifiche “applicazioni particolari” (valutazioni a fini di bilancio, fiscali e contrattuali). I principi non sostituiscono i principi contabili ma indicano le regole che l’esperto deve seguire per rendere la stima coerente, documentata e auditabile (es. trasparenza su data di valutazione, unità di rilevazione, assunzioni chiave, sensitivity e back‑testing).
Data di efficacia e regime transitorio: l’OIV indica il 1° gennaio 2027 come data di applicazione ordinaria; l’adozione anticipata (early adoption) è consentita su base volontaria, mentre è espressamente esclusa un’applicazione retrospettiva delle regole ai lavori svolti prima della data di efficacia. In ogni relazione di valutazione l’esperto che adotta i PIV deve dichiararne l’adozione e, per qualità e coerenza, viene suggerita l’adesione a codici etici internazionali o di categoria.
Chi riguarda e quali sono gli impatti pratici
Soggetti direttamente interessati:
- Esperti di valutazione e studi professionali: aggiornamento metodologico, documentazione e dichiarazioni di competenza/etica nelle perizie.
- Società che redigono bilanci (in particolare S.p.A. e S.r.l. che operano operazioni straordinarie, impairment test, PPA, valutazioni di immobili e partecipazioni): maggiore rigore nella documentazione e possibile revisione delle policy di valutazione interne.
- Revisori legali e consulenti finanziari: revisione delle procedure di audit e delle richieste di evidenza sulle assunzioni valutative.
- Enti pubblici e amministrazioni: se utilizzano perizie per la misurazione di attività/passività, troveranno indicazioni applicabili nelle valutazioni di bilancio o di progetti.
Ambiti concreti di applicazione: valutazioni a fini di bilancio (impairment, PPA, fair value), valutazioni a fini tributari (per esempio per rivalutazioni fiscali o operazioni straordinarie rilevanti ai fini TUIR), valutazioni contrattuali e per contenzioso. Nei casi di conferimenti in natura, la relazione di stima prevista dal Codice civile può fare riferimento a valutazioni conformi ai principi generalmente riconosciuti: l’art. 2343‑ter c.c. richiede valutazioni conformi a principi e criteri riconosciuti quando si ricorre alla documentazione alternativa alla relazione giurata.
Regimi fiscali particolari: i PIV non modificano la sfera di applicazione dei regimi fiscali; in particolare le disposizioni che riguardano la tenuta delle scritture o la determinazione del reddito dei contribuenti in regime forfettario non trovano applicazione diretta nei PIV. Se il tema non si applica ai forfettari, dichiararlo espressamente: i PIV non sono uno strumento normativo per il regime forfettario.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa per imprese e professionisti:
- Verifica e pianificazione: mappare le valutazioni previste nei prossimi 12–18 mesi (PPA, impairment, conferimenti, perizie fiscali) e decidere se adottare anticipatamente i PIV.
- Aggiornare il mandato e il modello di incarico: inserire l’esplicita indicazione dell’adozione (o meno) dei PIV, la data di valutazione, la base informativa e la dichiarazione di competenza/indipendenza dell’esperto.
- Rivedere procedure interne e disclosure: aggiornare policy di valutazione, template di relazione, requisiti di documentazione (assunzioni chiave, sensitivity, back‑testing) e istruzioni per il revisore.
- Formazione e controllo qualità: programmare formazione specifica per chi redige e chi valuta perizie; verificare l’adesione a codici etici professionali ove richiesto.
- Controlli su operazioni societarie: in operazioni che coinvolgono conferimenti, fusioni, scissioni, richiedere per tempo perizie coerenti con i PIV e verificare gli effetti civili e fiscali (art. 2343‑ter c.c. come riferimento operativo).
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Regole pratiche minimali da applicare subito: 1) aggiornare l’elenco dei fornitori di perizie e richiedere prova di formazione sui PIV; 2) inserire nei mandati la dichiarazione di adozione dei PIV e la provenienza del codice etico adottato; 3) implementare un registro delle assunzioni chiave e dei test di sensitività per ogni valutazione a fini di bilancio; 4) pianificare controlli documentali prima della chiusura di bilancio e prima di iscrizioni in Registro Imprese per operazioni societarie. L’adozione tempestiva dei nuovi PIV riduce il rischio di rilievi in sede di revisione e migliora la tracciabilità delle scelte valutative.
