Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa cambia: se un conto estero viene trasformato in conto con IBAN italiano e viene assunto un sostituto d’imposta a partire dal 16 marzo 2025, il contribuente deve dichiarare nei quadri RW (monitoraggio fiscale/IVIE‑IVAFE) e RM (redditi di capitale di fonte estera) soltanto il periodo in cui il rapporto era effettivamente “estero” — ossia dal 1° gennaio 2025 al 15 marzo 2025 — mentre per il periodo successivo gli intermediari gestiscono gli adempimenti fiscali con ritenute o imposte sostitutive. Questo approccio è stato chiarito in recente commento pratico alla normativa.
Cosa prevede la norma
Quadro normativo essenziale: l’esonero dagli obblighi di monitoraggio e la gestione delle imposte tramite intermediario derivano dall’applicazione combinata delle disposizioni sul monitoraggio fiscale (decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) e dei regimi fiscali del risparmio (D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 – art. 5 regime dichiarativo; art. 6 regime amministrato). In sintesi, quando un intermediario residente assume la qualifica di sostituto d’imposta e applica ritenute o imposte sostitutive sui redditi prodotti dalle attività finanziarie, per il periodo in cui l’attività è affidata a tale intermediario viene meno l’obbligo di compilare il quadro RW.
Ambito operativo del Quadro RW: il quadro RW va compilato dalle persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero, per finalità di monitoraggio e ai fini del calcolo di IVIE/IVAFE; il valore e la periodizzazione devono riflettere i giorni di effettivo possesso all’estero. Pertanto, se il conto cessa di essere “estero” a seguito dell’assegnazione di un IBAN italiano e dell’intervento di un sostituto che applica l’imposta, la rilevanza ai fini RW si limita al periodo anteriore al passaggio.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: la disciplina riguarda primariamente le persone fisiche residenti in Italia titolari di rapporti finanziari/conti correnti esteri. Non si tratta di un tema di normativa societaria ordinaria: le società (S.r.l., S.p.A., società di persone) seguono regole diverse per bilancio e dichiarazioni societarie. L’obbligo RW riguarda il singolo soggetto fisico e si applica indipendentemente dall’eventuale possesso di Partita IVA (di conseguenza non vanno confuse regole per regimi speciali o per imprese).
Cosa dichiarare nel caso pratico (conto estero fino al 15/03/2025, amministrato dal 16/03/2025):
- Quadro RW: indicare la consistenza iniziale al 1° gennaio 2025 e i valori medi riferiti ai giorni di effettivo possesso del rapporto estero (1/1/2025–15/3/2025). Non inserire il rapporto per il periodo successivo al passaggio in amministrazione da parte dell’intermediario residente.
- Quadro RM (interessi, proventi di capitale di fonte estera): i redditi prodotti nel periodo in cui il conto era estero e non soggetti a ritenuta da parte di un sostituto devono essere dichiarati dal contribuente nel quadro RM relativamente al periodo 1/1/2025–15/3/2025. I proventi generati dopo il 16/3/2025 sono assoggettati alla ritenuta o all’imposta sostitutiva applicata dall’intermediario e, pertanto, di norma non confluiscono nella dichiarazione del contribuente.
I casi particolari da verificare
1) Part‑year di competenze: se redditi maturati prima del passaggio sono pagati o accreditati dal sostituto dopo il passaggio, occorre valutare la fonte e la competenza (principio di cassa/competenza applicabile ai diversi redditi) e verificare se l’intermediario ha già operato la ritenuta.
2) Conti con movimenti in valuta e soglia IVAFE/monitoraggio: le modalità di valorizzazione e le soglie di esonero restano applicate in relazione ai giorni di possesso del conto estero; è necessario calcolare il valore medio nei giorni di effettivo possesso prima del passaggio.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa pratica:
- Documentare la data esatta del passaggio da IBAN estero a IBAN italiano e ottenere la comunicazione scritta dall’intermediario che dichiari l’assunzione del ruolo di sostituto d’imposta e l’applicazione delle ritenute/imposte sostitutive a decorrere dal 16/03/2025.
- Calcolare e registrare il valore iniziale (1/1/2025) e il valore medio del rapporto per il periodo 1/1/2025–15/3/2025 per la compilazione del quadro RW.
- Verificare le certificazioni rilasciate dall’intermediario (certificato ritenute/imposte applicate, prospetto interessi) per stabilire quali proventi siano già stati assoggettati a prelievo e quindi non devono essere indicati nel quadro RM.
- Conservare copia delle eventuali comunicazioni ANAGRAFE DEI RAPPORTI e delle certificazioni rilasciate dall’intermediario per eventuali controlli.
- Se permane incertezze (es. competenza vs. percezione di proventi o ritenute operate dopo il passaggio), richiedere all’intermediario il dettaglio temporale dei pagamenti e delle ritenute e considerare consulenza fiscale per la corretta imputazione in dichiarazione.
Nota tecnica finale: la regola operativa è semplice nella logica ma richiede rigorosa prova documentale del passaggio e della data in cui l’intermediario ha iniziato a svolgere il ruolo di sostituto; senza prova la ricostruzione del periodo di possesso resta a carico del contribuente. Per i riferimenti normativi principali si rinvia agli articoli del D.Lgs. n. 461/1997 (regimi dichiarativo/amministrato) e alla disciplina del monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167) nonché alle istruzioni operative del quadro RW.
